RU 2012 7157
Ordinanza
sulla radioprotezione
(ORaP)
Modifica del 7 dicembre 2012
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 22 giugno 19941 sulla radioprotezione è modificata come segue:
Art. 64 Controllo e taratura degli strumenti di misurazione delle radiazioni ionizzanti
Gli strumenti di misurazione delle radiazioni ionizzanti sottostanno all’ordinanza del 15 febbraio 20062 sugli strumenti di misurazione e alle prescrizioni esecutive del Dipartimento federale di giustizia e polizia emanate d’intesa con il DFI e il DATEC.
Il titolare della licenza deve controllare il funzionamento degli strumenti di misurazione delle radiazioni ionizzanti ad intervalli convenienti, mediante appropriate sorgenti di controllo.
L’autorità di sorveglianza può obbligare il titolare della licenza a partecipare a misurazioni di interconfronto.
II
La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2013.
7 dicembre 2012 In nome del Consiglio federale svizzero: |
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La presidente della Confederazione, Eveline Widmer-Schlumpf |
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova |