RU 2012 801
Ordinanza
sulle infermità congenite
(OIC)
Modifica del 3 febbraio 2012
Il Dipartimento federale dell’interno
ordina:
I
L’elenco contenuto nell’allegato all’ordinanza del 9 dicembre 19851 sulle infermità congenite è modificato come segue:
Art. N. 163
163. Torace a imbuto, se è necessaria un’operazione
Art. N. 404
404. Disturbi del comportamento nei bambini d’intelligenza normale, ossia una menomazione patologica dell’affettività o della capacità di socializzare, oltre a disturbi della regolazione emozionale basale, della comprensione, delle funzioni percettive, della percezione sensoriale, della capacità di concentrazione e della capacità di memorizzare, se diagnosticati e curati come tali prima del compimento del nono anno di età; l’oligofrenia congenita è classificata esclusivamente al N. 403
II
La presente modifica entra in vigore il 1° marzo 2012.
3 febbraio 2012 Dipartimento federale dell’interno: Alain Berset