Fonte

RU 2013 1045

Ordinanza
sullo stato civile
(OSC)

Modifica del 27 marzo 2013

Il Consiglio federale svizzero
ordina:

I

L’ordinanza del 28 aprile 20041 sullo stato civile è modificata come segue:

Art. 16 cpv. 7 e 8

L’autorità dello stato civile denuncia alle competenti autorità cantonali di perseguimento penale i reati che constata nell’ambito della sua attività ufficiale (art. 43a cpv. 3bis CC); ritira e sottopone loro i documenti per i quali vi è il fondato sospetto che siano stati contraffatti o impiegati illecitamente. Le autorità competenti adottano senza indugio le misure di protezione necessarie.

L’autorità dello stato civile che ha motivo di ritenere nullo un matrimonio o un’unione domestica registrata ne informa l’autorità competente per promuovere l’azione di nullità (art. 106 cpv.1 secondo periodo CC e art. 9 cpv.2 secondo periodo LUD) e avverte l’autorità di vigilanza.

Art. 18 cpv.1 lett. m e o

La firma autografa va apposta in presenza della persona competente per la ricezione o la documentazione su:

  1. la dichiarazione concernente le condizioni per la celebrazione del matrimonio (art. 65 cpv.1 e 2);

  2. la dichiarazione concernente le condizioni per la registrazione di un’unione domestica registrata (art. 75d cpv.1 e 2).

Art. 23 cpv.5

La denuncia dei reati constatati e le misure di protezione sono rette dall’articolo 16 capoverso 7. L’obbligo d’informare l’autorità competente per promuovere l’azione di nullità dei matrimoni o delle unioni domestiche registrate viziati da una causa di nullità è retto dall’articolo 16 capoverso 8.

Art. 46 cpv. 1bis

A titolo di provvedimento superprovvisonale ai sensi del capoverso1 lettera c, l’autorità di vigilanza dispone in particolare il blocco se è in corso una procedura di annullamento del matrimonio o dell’unione domestica registrata.

Art. 50 cpv.3

L’autorità di vigilanza che riceve una domanda di riconoscimento di un matrimonio celebrato all’estero con un minorenne lo comunica all’autorità di protezione dei minori del luogo di domicilio di quest’ultimo.

Art. 64 Documenti

Alla domanda d’esecuzione della procedura preparatoria i fidanzati allegano i documenti seguenti:

  1. i certificati del loro attuale domicilio;

  2. i documenti concernenti la nascita, il sesso, i nomi, la filiazione, lo stato civile (persone che sono state sposate o che hanno vissuto in unione domestica registrata: data dello scioglimento del matrimonio o dello scioglimento dell’unione domestica registrata) nonché i luoghi di attinenza e la cittadinanza se i dati dei fidanzati non sono ancora stati documentati nel sistema oppure se i dati disponibili non sono corretti, completi o aggiornati;

  3. i documenti concernenti la nascita, il sesso, i nomi e la discendenza dei figli in comune se il rapporto di filiazione non è ancora stato documentato nel sistema oppure se i dati disponibili non sono corretti, completi o aggiornati.

I fidanzati che non hanno la cittadinanza svizzera allegano inoltre un documento che provi la legalità del loro soggiorno in Svizzera fino al giorno in cui è prevista la celebrazione del matrimonio.

Art. 65 cpv.2 e 2bis

L’ufficiale dello stato civile rende attenti i fidanzati del loro obbligo di dire la verità e li avverte delle conseguenze penali in caso di:

  1. matrimonio forzato (art. 181a del Codice penale2; CP);

  2. reati contro l’integrità sessuale (art. 187–200 CP);

  3. crimini o delitti contro la famiglia (art. 213–220 CP)

  4. falsità in atti (art. 251–257 CP):

  5. violazione agli articoli 115–122 della legge federale del 16 dicembre 20053 sugli stranieri.

L’ufficiale dello stato civile autentica le firme.

Art. 66 cpv.2 lett. f

Inoltre, esso esamina se:

f. sussistono circostanze secondo cui la domanda manifestamente non corrisponde alla libera volontà dei fidanzati (art. 99 cpv.1 n. 3 CC).

Art. 67 cpv.2, 3 e 6

Se sono soddisfatti i requisiti secondo l’articolo 66 capoverso2, l’ufficio dello stato civile comunica per scritto ai fidanzati che il matrimonio può essere celebrato. Concorda con loro i dettagli della celebrazione oppure li indirizza all’ufficio dello stato civile che hanno scelto per il matrimonio.

Se i requisiti non sono soddisfatti o se permangono seri dubbi, l’ufficio dello stato civile rifiuta di celebrare il matrimonio.

La denuncia dei reati constatati e le misure di protezione sono rette dall’articolo 16

Art. 71 cpv.5

Se sussistono circostanze secondo cui la domanda di matrimonio manifestamente non corrisponde alla libera volontà dei fidanzati, l’ufficiale dello stato civile rifiuta di celebrare il matrimonio e annulla l’autorizzazione della celebrazione mediante una decisione scritta notificata ai fidanzati e all’ufficiale dello stato civile che ha svolto la procedura preparatoria. Denuncia i fatti alle autorità di perseguimento penale (art. 16 cpv. 7).

Art. 73 cpv.2 lett. b e 3

La domanda deve essere presentata all’ufficio dello stato civile che celebra il matrimonio. Occorre allegare:

b. i documenti di cui all’articolo 64.

Simultaneamente con la decisione sulla domanda di autorizzazione l’autorità di vigilanza decide sull’esecuzione nella forma scritta della procedura preparatoria del matrimonio (art. 69).

Art. 74

Abrogato

Art. 74a cpv. 8

La denuncia dei reati constatati e le misure di protezione sono rette dall’articolo 16

Art. 75 cpv.2

La competenza e la procedura sono rette per analogia dalle disposizioni sulla procedura preparatoria del matrimonio in Svizzera (art. 62–67, 69 e 74a). Se non vi è domicilio in Svizzera, è competente l’ufficio dello stato civile del luogo di attinenza della fidanzata o del fidanzato.

Art. 75d cpv.2 e 2bis

L’ufficiale dello stato civile rende attenti i partner del loro obbligo di dire la verità e li avverte delle conseguenze penali in caso di:

  1. unione domestica forzata (art. 181a CP4;

  2. reati contro l’integrità sessuale (art. 187–200 CP);

  3. crimini o delitti contro la famiglia (art. 213–220 CP);

  4. falsità in atti (art. 251–257 CP);

  5. violazione agli articoli 115–122 della legge federale del 16 dicembre 20055 sugli stranieri.

L’ufficiale dello stato civile autentica le firme.

Art. 75e cpv.2 lett. e

Inoltre, esso esamina se:

e. sussistono circostanze secondo cui la domanda manifestamente non corrisponde alla libera volontà dei partner (art. 6 cpv. 1 LUD).

Art. 75f, al. 2, 3 e 6

Se sono soddisfatti i requisiti secondo l’articolo 75e capoverso2, l’ufficio dello stato civile comunica per scritto ai partner che l’unione domestica può essere registrata. Concorda con loro i dettagli della registrazione oppure li indirizza all’ufficio dello stato civile che hanno scelto per la registrazione.

Se i requisiti non sono soddisfatti o se permangono seri dubbi, l’ufficio dello stato civile rifiuta di registrare l’unione domestica.

La denuncia dei reati constatati e le misure di protezione sono rette dall’articolo 16

Art. 75k cpv.4

Se sussistono circostanze secondo cui la domanda di registrazione manifestamente non corrisponde alla libera volontà dei partner, l’ufficiale dello stato civile rifiuta la registrazione e annulla l’autorizzazione della registrazione mediante una decisione scritta notificata ai partner e all’ufficiale dello stato civile che ha svolto la procedura preliminare. Denuncia i fatti alle autorità di perseguimento penale (art. 16 cpv. 7).

Art. 75m cpv. 8

La denuncia dei reati constatati e le misure di protezione sono rette dall’articolo 16

II

La presente modifica entra in vigore il 1° luglio 2013.

27 marzo 2013 In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer

La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova