RU 2013 1103
Legge federale
sulle borse e il commercio di valori mobiliari
(Legge sulle borse, LBVM)
Modifica del 28 settembre 2012
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 31 agosto 20111,
decreta:
I
La legge del 24 marzo 19952 sulle borse è modificata come segue:
Ingresso, primo comma visti gli articoli 95 capoverso1, 98 capoverso1 e 122 della Costituzione federale3;
Art. 2 lett. f
Ai sensi della presente legge si intendono per:
f. informazioni privilegiate: le informazioni confidenziali che, se divulgate, potrebbero esercitare un influsso notevole sul corso dei valori mobiliari ammessi al commercio in una borsa o in un’istituzione analoga alla borsa in Svizzera.
Art. 20 cpv.1 e 4bis
Chi, per proprio conto, acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d’intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all’estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei limiti del3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati, a prescindere dal fatto che possa o meno esercitare tali diritti.
Abrogato
Art. 22 cpv.1 e 1bis
Le disposizioni della presente sezione, nonché gli articoli 52 e 53, si applicano alle offerte pubbliche di acquisto di partecipazioni a società (società mirate):
con sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera;
con sede all’estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera.
Se il diritto svizzero e il diritto estero si applicano simultaneamente a un’offerta pubblica di acquisto, si può rinunciare ad applicare le disposizioni del diritto svizzero se:
l’applicazione del diritto svizzero entra in conflitto con il diritto estero; e
il diritto estero garantisce una protezione degli investitori equivalente a quella garantita dal diritto svizzero.
Art. 23 cpv.5
Le borse assumono i costi della commissione. Quest’ultima può prelevare tasse dagli offerenti, dalle società mirate e dagli azionisti che hanno qualità di parte.
Art. 32 cpv.4 e 7
Il prezzo offerto deve essere almeno pari al più elevato degli importi seguenti:
il corso in borsa;
il prezzo più elevato che negli ultimi dodici mesi l’offerente ha pagato per titoli di partecipazione della società mirata.
Se sussistono sufficienti indizi per ritenere che una persona non abbia ottemperato all’obbligo di presentare un’offerta, la commissione può, finché la situazione non sia chiarita e, se del caso, finché tale obbligo non sia adempito:
sospendere il diritto di voto di tale persona e i diritti che ne derivano; e
vietare a questa persona di acquistare direttamente, indirettamente o d’intesa con terzi altre azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni della società mirata.
Art. 33b cpv.3
Gli azionisti che detengono almeno il tre per cento dei diritti di voto, esercitabili o non esercitabili, della società mirata hanno parimenti la qualità di parte se lo richiedono alla commissione.
Art. 33c cpv.3
L’articolo 33b capoversi1, 4 e 5 si applica alla procedura di ricorso dinanzi alla FINMA.
Art. 33d cpv.3
Alle procedure in materia di offerte pubbliche di acquisto dinanzi al Tribunale amministrativo federale non si applicano le disposizioni legali sulla sospensione dei termini.
Titolo prima dell’art. 33e
Sezione 5a Comportamenti non ammessi dal diritto in materia di vigilanza
Art. 33e Sfruttamento di informazioni privilegiate
Agisce in maniera illecita chiunque, detenendo un’informazione di cui sa o deve sapere che si tratta di un’informazione privilegiata:
la sfrutta per acquistare o alienare valori mobiliari ammessi al commercio in una borsa o in un’istituzione analoga alla borsa in Svizzera, oppure per impiegare strumenti finanziari che ne sono derivati;
la comunica ad altri;
la sfrutta per raccomandare ad altri l’acquisto o l’alienazione di valori mobiliari ammessi al commercio in una borsa o in un’istituzione analoga alla borsa in Svizzera o per raccomandare ad altri l’impiego di strumenti finanziari che ne sono derivati.
Il Consiglio federale emana disposizioni sull’impiego lecito di informazioni privilegiate, in particolare in relazione:
a operazioni su titoli per la preparazione di un’offerta pubblica di acquisto;
allo statuto giuridico particolare del destinatario dell’informazione.
Art. 33f Manipolazione del mercato
Agisce in maniera illecita chiunque:
diffonde pubblicamente informazioni di cui sa o deve sapere che forniscono segnali falsi o fuorvianti in merito all’offerta, alla domanda o al corso di valori mobiliari ammessi al commercio in una borsa o in un’istituzione analoga alla borsa in Svizzera;
esegue operazioni oppure ordini di acquisto o di vendita di cui sa o deve sapere che forniscono segnali falsi o fuorvianti in merito all’offerta, alla domanda o al corso di valori mobiliari ammessi al commercio in una borsa o in un’istituzione analoga alla borsa in Svizzera.
Il Consiglio federale emana disposizioni sui comportamenti leciti, in particolare in relazione a:
operazioni su titoli volte a sostenere il corso e stabilizzare il prezzo;
programmi di riacquisto di valori mobiliari propri.
Art. 34 Strumenti di vigilanza
Gli strumenti di vigilanza secondo gli articoli 29 capoverso1, 30, 32, 34 e 35 della legge del 22 giugno 20074 sulla vigilanza dei mercati finanziari si applicano a tutte le persone che violano gli articoli 20, 21, 33e o 33f.
Art. 34a
Art. 34b Sospensione del diritto di voto e divieto di acquisto
Se sussistono sufficienti indizi per ritenere che una persona non abbia ottemperato all’obbligo di dichiarazione di cui all’articolo 20, la FINMA può, finché la situazione non sia chiarita e, se del caso, finché tale obbligo non sia adempito:
sospendere il diritto di voto di tale persona e i diritti che ne derivano; e
vietare a questa persona di acquistare direttamente, indirettamente o d’intesa con terzi altre azioni, nonché diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni della società interessata.
Art. 40 Sfruttamento di informazioni privilegiate
È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, in qualità di organo o di membro di un organo di direzione o di vigilanza di un emittente o di una società che domina l’emittente o ne è dominata, oppure in qualità di persona che, in virtù della sua partecipazione o della sua attività, ha accesso a informazioni privilegiate, ottiene per sé o per altri un vantaggio patrimoniale:
sfruttando un’informazione privilegiata per acquistare o alienare valori mobiliari ammessi al commercio in una borsa o in un’istituzione analoga alla borsa in Svizzera, oppure per impiegare strumenti finanziari che ne sono derivati;
comunicando ad altri un’informazione privilegiata;
sfruttando un’informazione privilegiata per raccomandare ad altri l’acquisto o l’alienazione di valori mobiliari ammessi al commercio in una borsa o in un’istituzione analoga alla borsa in Svizzera, oppure per raccomandare ad altri l’impiego di strumenti finanziari che ne sono derivati.
È punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria chiunque, commettendo un atto di cui al capoverso1, ottiene un vantaggio patrimoniale di oltre un milione di franchi.
È punito con una pena detentiva sino a un anno o con una pena pecuniaria chiunque ottiene per sé o per altri un vantaggio patrimoniale sfruttando un’informazione privilegiata che gli è stata comunicata da una persona di cui al capoverso1, o che ha ottenuto commettendo un crimine o un delitto, per acquistare o alienare valori mobi- liari ammessi al commercio in una borsa o in un’istituzione analoga alla borsa in Svizzera, oppure per impiegare strumenti finanziari che ne sono derivati.
È punito con la multa chiunque, senza appartenere alla cerchia delle persone di cui ai capoversi 1–3, ottiene per sé o per altri un vantaggio patrimoniale sfruttando un’informazione privilegiata per acquistare o alienare valori mobiliari ammessi al commercio in una borsa o in un’istituzione analoga alla borsa in Svizzera, oppure per impiegare strumenti finanziari che ne sono derivati.
Art. 40a Manipolazione dei corsi
È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, nell’intento di influenzare notevolmente il corso di valori mobiliari ammessi al commercio in una borsa o in un’istituzione analoga alla borsa in Svizzera per procacciare a sé o ad altri un vantaggio patrimoniale:
diffonde in malafede informazioni false o fuorvianti;
effettua acquisti e vendite di siffatti valori mobiliari direttamente o indirettamente per conto della medesima persona o di persone unite a questo scopo.
È punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria chiunque, commettendo un atto di cui al capoverso1, ottiene un vantaggio patrimoniale di oltre un milione di franchi.
Art. 41 cpv.1 e 2
È punito con la multa sino a10 milioni di franchi chiunque intenzionalmente:
omette di dichiarare la sua partecipazione qualificata a una società quotata in borsa (art. 20);
omette, in quanto detentore di una partecipazione qualificata in una società mirata, di dichiarare l’acquisto o la vendita di titoli di partecipazione di detta società (art. 31).
Abrogato
Art. 41a Violazione dell’obbligo di presentare un’offerta
È punito con la multa sino a10 milioni di franchi chiunque, intenzionalmente, non dà seguito a una decisione passata in giudicato che accerta l’obbligo di presentare un’offerta (art. 32).
Art. 44 Competenza
Il perseguimento e il giudizio delle azioni punibili in conformità degli articoli 40 e 40a competono alla giurisdizione federale.
La delega di questa competenza alle autorità cantonali è esclusa.
Art. 51
Art. 53 Disposizioni transitorie della modifica del 28 settembre 2012
Chiunque, all’entrata in vigore della modifica del 28 settembre 2012, detiene una partecipazione retta per la prima volta dall’articolo 20, deve dichiarare la sua partecipazione entro un anno.
L’articolo 52 si applica anche alle partecipazioni che, all’entrata in vigore della modifica del 28 settembre 2012, sono rette per la prima volta dalle disposizioni della sezione 5.
Art. 54
II
Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:
1. Codice di procedura civile5
Art. 41
2. Legge federale del 18 dicembre 19876 sul diritto internazionale privato
Art. 151 cpv.4
3. Codice penale7
Art. 161 e 161bis
Abrogati
4. Codice di procedura penale8
Art. 269 cpv.2 lett. a e j
La sorveglianza può essere disposta per perseguire i reati di cui alle disposizioni seguenti:
CP: articoli 111–113, 115, 118 capoverso2, 122, 127, 129, 135, 138–140, 143, 144 capoverso3, 144bis numero1 secondo comma e numero2 secondo comma, 146–148, 156, 157 numero2, 158 numero1 terzo comma e numero 2, 160, 163 numero1, 180–185, 187, 188 numero1, 189–191, 192 capoverso1, 195, 197, 221 capoversi1 e 2, 223 numero1, 224 capoverso1, 226, 227 numero1 primo comma, 228 numero1 primo periodo, 230bis, 231 numero1, 232 numero1, 233 numero1, 234 capoverso1, 237 numero1, 238 capoverso1, 240 capoverso1, 242, 244, 251 numero1, 258, 259 capoverso1, 260bis–260quinquies, 261bis, 264–267, 271, 272 numero2, 273, 274 numero1 secondo comma, 285, 301, 303 numero1, 305, 305bis numero2, 310, 312, 314, 317 numero1, 319, 322ter, 322quater e 322septies;
9 legge del 24 marzo 199510 sulle borse: articoli 40 e 40a.
III
La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
Consiglio degli Stati, 28 settembre 2012 | Consiglio nazionale, 28 settembre 2012 |
|---|---|
Il presidente: Hans Altherr | Il presidente: Hansjörg Walter |
Il segretario: Philippe Schwab | Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz |
Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell’AF (art. 58 cpv. 1 LParL; RS 171.10).
Referendum ed entrata in vigore
Iltermine di referendum per la presente legge è decorso infruttuosamente il 17 gennaio 2013.11
La presente legge entra in vigore il 1° maggio 2013.
10 aprile 2013 In nome del Consiglio federale svizzero: |
|---|
Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer |
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova |