RU 2013 1729
Ordinanza
concernente i pagamenti diretti all’agricoltura
(Ordinanza sui pagamenti diretti, OPD)
Modifica del 15 maggio 2013
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L'ordinanza del 7 dicembre 19981 sui pagamenti diretti è modificata come segue:
Art. 32 cpv.1 lett. c
Il contributo annuo per UBGFG è fissato come segue:
c. per le UBGFG nella misura delle quali viene ridotto l'effettivo di animali conformemente all'articolo 31 capoverso 1 425 franchi
II
La presente modifica entra in vigore retroattivamente il 1° gennaio 2013.
15 maggio 2013 In nome del Consiglio federale svizzero: |
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Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer |
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova |