Fonte

RU 2013 1983

Ordinanza
sulle foreste
(OFo)

Modifica del 14 giugno 2013

Il Consiglio federale svizzero
ordina:

I

L’ordinanza del 30 novembre 19921 sulle foreste è modificata come segue:

Art. 8, rimando tra parentesi sotto la rubrica

(art. 7 cpv. 1)

Art. 8a Zone con superficie forestale in crescita

(art. 7 cpv.2 lett. a) Dopo aver consultato l’Ufficio federale, i Cantoni designano le zone con superficie forestale in crescita. La delimitazione di tali zone si basa sui rilevamenti effettuati dalla Confederazione e dai Cantoni, si attiene in linea di principio alle unità topografiche e tiene conto dell’insediamento e dell’utilizzazione.

Art. 9, rubrica e cpv.1

Preservazione delle terre coltive e delle zone di pregio ecologico o paesistico particolare (art. 7 cpv.2 lett. b)

Si può rinunciare al compenso in natura in particolare nel caso delle superfici per l’avvicendamento delle colture.

Art. 9a Rinuncia al rimboschimento compensativo

(art. 7 cpv. 3 lett. b) In caso di progetti volti a garantire la protezione contro le piene e la rivitalizzazione delle acque è possibile rinunciare al rimboschimento compensativo, in particolare per le aree che non possono più essere ricoperte da foresta.

Art. 10

Abrogato

Art. 11 cpv.1

Su indicazione dell’autorità forestale cantonale competente, nel registro fondiario va iscritto l’obbligo di:

  1. fornire un compenso in natura o di adottare provvedimenti a favore della protezione della natura e del paesaggio;

  2. effettuare un rimboschimento compensativo a posteriori in caso di cambiamenti dell’utilizzazione secondo l’articolo 7 capoverso 4 LFo.

Sezione 2 Accertamento del carattere forestale

Art. 12, rubrica e rimando tra parentesi

Decisione d’accertamento del carattere forestale (art. 10 cpv. 1)

Art. 12a Delimitazione di margini statici della foresta al di fuori delle zone edificabili

(art. 10 cpv.2 lett. b) Il Cantone designa nel piano direttore cantonale le zone nelle quali intende impedire l’incremento della foresta.

Sezione 4 Edifici e impianti in foresta

Art. 13a Edifici e impianti forestali

(art.2 cpv.2 lett. b e 11 cpv. 1)

Edifici e impianti forestali, quali capannoni, depositi coperti di legna da ardere e strade possono essere costruiti o trasformati con l’autorizzazione dell’autorità secondo l’articolo 22 LPT2.

L’autorizzazione è rilasciata solo se:

  1. gli edifici e gli impianti servono alla gestione regionale della foresta;

  2. il loro fabbisogno è dimostrato, l’ubicazione è appropriata e le dimensioni sono conformi alle condizioni regionali; e

  3. nessun interesse pubblico preponderante vi si oppone.

Sono fatte salve le altre condizioni previste dal diritto federale e cantonale.

Art. 14, rubrica e rimando tra parentesi

Coinvolgimento delle autorità forestali cantonali (art. 11 cpv.1 e 16)

II

La presente modifica entra in vigore il 1° luglio 2013.

14 giugno 2013 In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer

La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova