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Ordinanza sul personale del METAS

AS 2013 2145 · Raccolta ufficiale delle leggi federali

Del 26 giu 2013

https://lexipedia.io/it/docs/ch/as-ro-ru/2013-2145/it/ordinanza-sul-personale-del-metas

Consultato il 1 set 2026

  1. Documenti
  2. Confederazione
  3. Raccolta ufficiale delle leggi federali
Fonte

Modifica: Ordinanza del METAS sul suo personale (RS 941.273)

RU 2013 2145

Ordinanza
sul personale del METAS
(OPers-METAS)

Modifica del 5 marzo 2013

Approvata dal Consiglio federale il 26 giugno 2013

Il Consiglio dell’Istituto federale di metrologia
ordina:

I

L’ordinanza del 24 ottobre 20121 sul personale del METAS è modificata come segue:

Titolo Ordinanza del METAS sul suo personale

Art. 3 cpv.1 lett. a

Le decisioni del datore di lavoro che interessano i membri della direzione competono al Consiglio d’istituto nei seguenti casi:

a. indennità in caso di risoluzione del rapporto di lavoro (art. 13), eccetto le indennità per il direttore (art. 9 cpv. 2 LIFM);

Art. 9 cpv.2

Abrogato

Footnotes

  1. [2] RS 831.10

Art. 11 cpv.2

Nel contratto di lavoro si può rinunciare al periodo di prova o concordare una durata più breve. Per i collaboratori scientifici e i collaboratori con compiti di conduzione del personale può essere concordato un periodo di prova più lungo la cui durata non supera sei mesi.

Art. 11a Impiego oltre l’età ordinaria di pensionamento

Il METAS può concludere contratti di lavoro con persone che hanno raggiunto l’età ordinaria di pensionamento secondo l’articolo 21 della legge federale del 20 dicembre 19462 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti.

I rapporti di lavoro di durata indeterminata secondo il capoverso1 cessano senza disdetta alla fine del mese nel corso del quale il collaboratore compie il 70° anno d’età.

Art. 11b Termini di disdetta

Nel periodo di prova il rapporto di lavoro può essere disdetto:

  1. durante i primi due mesi per la fine della settimana che segue la disdetta;

  2. a partire dal terzo mese per la fine del mese che segue la disdetta.

Scaduto il periodo di prova il rapporto di lavoro può essere disdetto per la fine del mese. I termini di disdetta sono i seguenti:

  1. tre mesi nei primi cinque anni di servizio;

  2. quattro mesi a partire dal sesto fino al decimo anno di servizio compreso;

  3. sei mesi a partire dall’undicesimo anno di servizio.

Il numero di anni di servizio corrisponde alla durata d’impiego ininterrotta presso il METAS senza contare il rapporto di tirocinio e i congedi non pagati di durata superiore a un mese.

In singoli casi il METAS può accordare al collaboratore un termine di disdetta più breve se nessun interesse essenziale vi si oppone.

Art. 12 cpv.2 e 3 lett. b

La disdetta non è dovuta a colpa del collaboratore se avviene:

  1. secondo l’articolo 10 capoverso3 lettera e della legge del 24 marzo 20003 sul personale federale (LPers);

  2. secondo l’articolo 10 capoverso3 lettera c o f LPers e nella disdetta si dichiara espressamente che non è dovuta a colpa.

Le misure di cui al capoverso1 comprendono in particolare:

b. le indennità secondo l’articolo 13 capoverso1;

Footnotes

  1. [3] RS 172.220.1

Art. 13 Indennità in caso di risoluzione del rapporto di lavoro

Hanno diritto a un’indennità secondo l’articolo 19 capoverso 3 LPers4 i collaboratori che:

  1. senza contare il rapporto di tirocinio e i congedi non pagati di durata superiore a un mese, sono stati impiegati presso il METAS per almeno 15 anni;

  2. hanno compiuto il 50° anno d’età.

Se sono adempiuti entrambi i presupposti, le indennità secondo il capoverso 1 lettere a e b vengono sommate.

Se il rapporto di lavoro è sciolto di comune intesa, il METAS può concordare in casi motivati il versamento di un’indennità.

Non hanno diritto a un’indennità i collaboratori che vengono occupati presso un datore di lavoro secondo l’articolo 3 LPers.

I collaboratori che sono assunti da un datore di lavoro secondo l’articolo 3 LPers entro un anno dalla risoluzione del rapporto di lavoro con il METAS, devono restituire al METAS l’indennità in proporzione al numero di mesi di assunzione presso il nuovo datore di lavoro nell’anno in questione.

I capoversi1 e 2 non sono applicabili ai collaboratori che sottostanno all’ordinanza del 19 dicembre 20055 sulla retribuzione dei quadri.

Footnotes

  1. [4] RS 172.220.1
  2. [5] RS 172.220.12

Art. 14, cpv.3

L’indennità di cui all’articolo 13 capoverso3 ammonta almeno a uno stipendio mensile e al massimo a uno stipendio annuo.

Art. 18 Accettazione di omaggi e di altri vantaggi

L’accettazione di vantaggi esigui conformi agli usi sociali non è considerata un’accettazione di omaggi ai sensi dell’articolo 21 capoverso 3 LPers6. Sono considerati vantaggi esigui gli omaggi in natura il cui valore di mercato non supera i 200 franchi.

Ai collaboratori che partecipano a un processo di acquisto o decisionale è vietato accettare anche vantaggi esigui conformi agli usi sociali, se:

  1. il vantaggio è offerto da: 1. un offerente effettivo o potenziale, 2. una persona che partecipa al processo decisionale o che è interessata da quest’ultimo; oppure

  2. non può essere esclusa una relazione tra la concessione del vantaggio e il processo di acquisto o decisionale.

Se non possono rifiutare gli omaggi per motivi di cortesia, i collaboratori sono tenuti a consegnarli al METAS. L’accettazione per cortesia deve essere nell’interesse del METAS.

In caso di dubbio, i collaboratori accertano con i propri superiori se possono accettare il vantaggio.

Footnotes

  1. [6] RS 172.220.1

Art. 19 Inviti

I collaboratori rifiutano gli inviti suscettibili di compromettere la loro indipendenza o capacità di agire. Gli inviti all’estero devono essere rifiutati, salvo autorizzazione scritta del superiore.

Ai collaboratori che partecipano a un processo di acquisto o decisionale è anche vietato accettare inviti se:

  1. l’invito è offerto da: 1. un offerente effettivo o potenziale, 2. una persona che partecipa al processo decisionale o che è interessata da quest’ultimo; oppure

  2. non può essere esclusa una relazione tra l’invito e il processo di acquisto o decisionale.

In caso di dubbio, i collaboratori accertano con i propri superiori se possono accettare l’invito.

Art. 22a Partecipazione a misure d’integrazione

Il METAS può obbligare i collaboratori a partecipare a misure volte a integrarli nuovamente nel processo lavorativo in caso di assenza per malattia o infortunio.

Art. 23 cpv.2

La somma dello stipendio di base e della parte relativa alla prestazione ammonta al massimo a 319 442 franchi (stato 2013).

Art. 65 cpv.1 lett. b

Per il collaboratori il cui rapporto di lavoro è stato trasferito dall’Ufficio federale di metrologia al METAS secondo l’articolo 28 capoverso 1 LIFM si applica quanto segue:

b. gli anni di servizio acquisiti secondo il diritto previgente sono computati per l’indennità secondo l’articolo 13 capoverso1 lettera a, per il premio di fedeltà secondo l’articolo 32, per la partecipazione del METAS al finanziamento della rendita transitoria secondo il capoverso3 e per il termine di disdetta secondo l’articolo 11b capoverso2.

Footnotes

  1. [1] RS 941.273

II

L’allegato è sostituito dalla versione qui annessa.

III

La presente modifica entra in vigore il 1° luglio 2013.

5 marzo 2013 Per il Consiglio dell’Istituto federale di metrologia La presidente, Martina Hirayama

Allegato

(art. 24 cpv. 3) Fasce salariali Fascia salariale Importo massimo dello stipendio di base in franchi (stato 2013)

96 407

115 783

148 782

166 728

190 836

277 776