RU 2013 2339
Legge federale
sulla protezione delle acque
(LPAc)
Modifica del 22 marzo 2013
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto della Commissione dell’ambiente, della pianificazione del territorio e dell’energia del Consiglio degli Stati del 3 settembre 20121; visto il parere del Consiglio federale del 7 novembre 20122,
decreta:
I
La legge federale del 24 gennaio 19913 sulla protezione delle acque è modificata come segue:
Art. 37 cpv.1 lett. a e bbis
I corsi d’acqua possono essere arginati o corretti solo se:
la protezione dell’uomo o di beni materiali importanti lo esige (art.3 cpv. 2 della legge federale del 21 giugno 19914 sulla sistemazione dei corsi d’acqua);
bbis. l’arginatura o la correzione è necessaria per realizzare una discarica che può essere ubicata soltanto nel luogo previsto e nella quale viene depositato esclusivamente materiale di scavo e di sgombero non inquinato;
II
La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
Consiglio degli Stati, 22 marzo 2013 | Consiglio nazionale, 22 marzo 2013 |
|---|---|
Il presidente: Filippo Lombardi | La presidente: Maya Graf |
Il segretario: Philippe Schwab | Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz |