Fonte

RU 2013 2339

Legge federale
sulla protezione delle acque
(LPAc)

Modifica del 22 marzo 2013

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto della Commissione dell’ambiente, della pianificazione del territorio e dell’energia del Consiglio degli Stati del 3 settembre 20121; visto il parere del Consiglio federale del 7 novembre 20122,
decreta:

I

La legge federale del 24 gennaio 19913 sulla protezione delle acque è modificata come segue:

Art. 37 cpv.1 lett. a e bbis

I corsi d’acqua possono essere arginati o corretti solo se:

  1. la protezione dell’uomo o di beni materiali importanti lo esige (art.3 cpv. 2 della legge federale del 21 giugno 19914 sulla sistemazione dei corsi d’acqua);

  2. bbis. l’arginatura o la correzione è necessaria per realizzare una discarica che può essere ubicata soltanto nel luogo previsto e nella quale viene depositato esclusivamente materiale di scavo e di sgombero non inquinato;

II

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 22 marzo 2013

Consiglio nazionale, 22 marzo 2013

Il presidente: Filippo Lombardi

La presidente: Maya Graf

Il segretario: Philippe Schwab

Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz