RU 2013 295
Legge federale
sul materiale bellico
(LMB)
Modifica del 16 marzo 2012
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 6 giugno 20111,
decreta:
I
La legge federale del 13 dicembre 19962 sul materiale bellico è modificata come segue:
Sostituzione di espressioni
Nell’articolo7 capoverso1 lettera a l’espressione «a chiunque» è sostituita con «ad altri».
Nell’articolo 34 capoverso1 lettera a l’espressione «affida a un terzo» è sostituita con «fornisce ad altri».
Nell’articolo 34 capoverso1 lettera a l’espressione «immagazzina» è sostituita con «deposita».
Negli articoli 34 capoverso1 lettera b e 35 capoverso1 lettera b l’espressione «un terzo» è sostituita con «altri».
Nell’articolo 35 capoverso1 lettera a l’espressione «ad alcuno» è sostituita con «ad altri».
Titolo prima dell’art.7
Capitolo 2 Materiale bellico vietato
Art. 8 cpv.1 e 2
È vietato:
sviluppare, fabbricare, procurare, acquistare, fornire ad altri, importare, esportare, far transitare, depositare mine antiuomo o disporne in altro modo;
indurre altri a commettere uno degli atti di cui alla lettera a;
favorire la commissione di uno degli atti di cui alla lettera a.
È permesso conservare o trasferire un numero limitato di mine antiuomo per lo sviluppo di tecniche di rilevazione, rimozione o distruzione delle mine antiuomo e per la formazione a tali tecniche. Il numero di queste mine non deve tuttavia eccedere il minimo assolutamente necessario ai fini summenzionati.
Art. 8a Munizioni a grappolo
È vietato:
sviluppare, fabbricare, procurare, acquistare, fornire ad altri, importare, esportare, far transitare, depositare munizioni a grappolo o disporne in altro modo;
indurre altri a commettere uno degli atti di cui alla lettera a;
favorire la commissione di uno degli atti di cui alla lettera a.
Il capoverso1 si applica anche ai piccoli ordigni esplosivi appositamente concepiti per essere disseminati o rilasciati da un dispenser fissato a un aeromobile.
È permesso conservare, acquistare o trasferire un numero limitato di munizioni a grappolo per lo sviluppo di tecniche di rilevazione, rimozione o distruzione delle munizioni a grappolo, per la formazione a tali tecniche e per lo sviluppo di contromisure relative alle munizioni a grappolo. Il numero di queste munizioni non deve tuttavia eccedere il minimo assolutamente necessario ai fini summenzionati.
Art. 8b Divieto del finanziamento diretto
È vietato il finanziamento diretto dello sviluppo, della fabbricazione o dell’acquisto di materiale bellico vietato.
Per finanziamento diretto ai sensi della presente legge s’intende la concessione diretta di crediti, mutui, donazioni o vantaggi finanziari comparabili ai fini del pagamento o dell’anticipazione di spese e oneri connessi con lo sviluppo, la fabbricazione o l’acquisto di materiale bellico vietato.
Art. 8c Divieto del finanziamento indiretto
È vietato il finanziamento indiretto dello sviluppo, della fabbricazione o dell’acquisto di materiale bellico vietato, se volto a eludere il divieto del finanziamento diretto.
Per finanziamento indiretto ai sensi della presente legge s’intende:
la partecipazione a società che sviluppano, fabbricano o acquistano materiale bellico vietato;
l’acquisto di obbligazioni o altri prodotti d’investimento emessi da siffatte società.
Art. 33 cpv.1, comminatoria penale, nonché2 e 3
1… è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
Nei casi gravi, la pena è una pena detentiva da uno a dieci anni. Con la pena detentiva può essere cumulata una pena pecuniaria.
Se l’autore ha agito per negligenza, la pena è una pena pecuniaria sino a 180 aliquote giornaliere.
Art. 34 cpv.1, comminatoria penale, nonché2, 3 e 5
1…
L’articolo7 capoversi4 e 5 del Codice penale3 è applicabile.
Art. 35 cpv.1, comminatoria penale, nonché2 e 3
1…
Art. 35a Inosservanza del divieto di munizioni a grappolo
Chiunque, intenzionalmente e senza poter far valere una deroga secondo l’articolo 8a capoverso3:
sviluppa, fabbrica, procura, acquista, fornisce ad altri, importa, esporta, fa transitare, deposita munizioni a grappolo o ne dispone in altro modo;
induce altri a commettere una delle infrazioni definite nella lettera a; o
favorisce una delle infrazioni definite nella lettera a,
Art. 35b Inosservanza del divieto di finanziamento
Chiunque, intenzionalmente e senza poter far valere una deroga secondo gli articoli7 capoverso2, 8 capoverso2 o 8a capoverso3, infrange il divieto di finanziamento di cui agli articoli 8b o 8c è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
Non si rende punibile secondo la presente disposizione chi si limita a tollerare l’eventualità di un’infrazione al divieto di finanziamento di cui agli articoli 8b o 8c.
Art. 36 cpv.1, comminatoria penale, e 4
1… è punito con la multa fino a 100 000 franchi.
L’azione penale si prescrive in cinque anni.
II
Il Codice di procedura penale4 è modificato come segue:
Art. 269 cpv.2 lett. d
La sorveglianza può essere disposta per perseguire i reati di cui alle disposizioni seguenti:
d. legge federale del 13 dicembre 19965 sul materiale bellico: articoli 33 capoverso2 e 34–35b;
Art. 286 cpv.2 lett. d
L’inchiesta mascherata può essere disposta per perseguire i reati di cui alle disposizioni seguenti:
d. legge federale del 13 dicembre 19966 sul materiale bellico: articoli 33 capoverso2 e 34–35b;
III
La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
Consiglio degli Stati, 16 marzo 2012 Consiglio nazionale, 16 marzo 2012 Il presidente: Hans Altherr Il presidente: Hansjörg Walter Il segretario: Philippe Schwab Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz Referendum ed entrata in vigore
Iltermine di referendum per la presente legge è decorso infruttuosamente il 5 luglio 2012.7
La presente legge entra in vigore il 1° febbraio 20138.
23 gennaio 2013 In nome del Consiglio federale svizzero: |
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Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer |
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova |
Decreto sull’entrata in vigore adottato in procedura semplificata il 17 gennaio 2013.