Fonte

RU 2013 295

Legge federale
sul materiale bellico
(LMB)

Modifica del 16 marzo 2012

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 6 giugno 20111,
decreta:

I

La legge federale del 13 dicembre 19962 sul materiale bellico è modificata come segue:

Sostituzione di espressioni

Nell’articolo7 capoverso1 lettera a l’espressione «a chiunque» è sostituita con «ad altri».

Nell’articolo 34 capoverso1 lettera a l’espressione «affida a un terzo» è sostituita con «fornisce ad altri».

Nell’articolo 34 capoverso1 lettera a l’espressione «immagazzina» è sostituita con «deposita».

Negli articoli 34 capoverso1 lettera b e 35 capoverso1 lettera b l’espressione «un terzo» è sostituita con «altri».

Nell’articolo 35 capoverso1 lettera a l’espressione «ad alcuno» è sostituita con «ad altri».

Titolo prima dell’art.7

Capitolo 2 Materiale bellico vietato

Art. 8 cpv.1 e 2

È vietato:

  1. sviluppare, fabbricare, procurare, acquistare, fornire ad altri, importare, esportare, far transitare, depositare mine antiuomo o disporne in altro modo;

  2. indurre altri a commettere uno degli atti di cui alla lettera a;

  3. favorire la commissione di uno degli atti di cui alla lettera a.

È permesso conservare o trasferire un numero limitato di mine antiuomo per lo sviluppo di tecniche di rilevazione, rimozione o distruzione delle mine antiuomo e per la formazione a tali tecniche. Il numero di queste mine non deve tuttavia eccedere il minimo assolutamente necessario ai fini summenzionati.

Art. 8a Munizioni a grappolo

È vietato:

  1. sviluppare, fabbricare, procurare, acquistare, fornire ad altri, importare, esportare, far transitare, depositare munizioni a grappolo o disporne in altro modo;

  2. indurre altri a commettere uno degli atti di cui alla lettera a;

  3. favorire la commissione di uno degli atti di cui alla lettera a.

Il capoverso1 si applica anche ai piccoli ordigni esplosivi appositamente concepiti per essere disseminati o rilasciati da un dispenser fissato a un aeromobile.

È permesso conservare, acquistare o trasferire un numero limitato di munizioni a grappolo per lo sviluppo di tecniche di rilevazione, rimozione o distruzione delle munizioni a grappolo, per la formazione a tali tecniche e per lo sviluppo di contromisure relative alle munizioni a grappolo. Il numero di queste munizioni non deve tuttavia eccedere il minimo assolutamente necessario ai fini summenzionati.

Art. 8b Divieto del finanziamento diretto

È vietato il finanziamento diretto dello sviluppo, della fabbricazione o dell’acquisto di materiale bellico vietato.

Per finanziamento diretto ai sensi della presente legge s’intende la concessione diretta di crediti, mutui, donazioni o vantaggi finanziari comparabili ai fini del pagamento o dell’anticipazione di spese e oneri connessi con lo sviluppo, la fabbricazione o l’acquisto di materiale bellico vietato.

Art. 8c Divieto del finanziamento indiretto

È vietato il finanziamento indiretto dello sviluppo, della fabbricazione o dell’acquisto di materiale bellico vietato, se volto a eludere il divieto del finanziamento diretto.

Per finanziamento indiretto ai sensi della presente legge s’intende:

  1. la partecipazione a società che sviluppano, fabbricano o acquistano materiale bellico vietato;

  2. l’acquisto di obbligazioni o altri prodotti d’investimento emessi da siffatte società.

Art. 33 cpv.1, comminatoria penale, nonché2 e 3

1… è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

Nei casi gravi, la pena è una pena detentiva da uno a dieci anni. Con la pena detentiva può essere cumulata una pena pecuniaria.

Se l’autore ha agito per negligenza, la pena è una pena pecuniaria sino a 180 aliquote giornaliere.

Art. 34 cpv.1, comminatoria penale, nonché2, 3 e 5

1…

L’articolo7 capoversi4 e 5 del Codice penale3 è applicabile.

Art. 35 cpv.1, comminatoria penale, nonché2 e 3

1…

Art. 35a Inosservanza del divieto di munizioni a grappolo

Chiunque, intenzionalmente e senza poter far valere una deroga secondo l’articolo 8a capoverso3:

  1. sviluppa, fabbrica, procura, acquista, fornisce ad altri, importa, esporta, fa transitare, deposita munizioni a grappolo o ne dispone in altro modo;

  2. induce altri a commettere una delle infrazioni definite nella lettera a; o

  3. favorisce una delle infrazioni definite nella lettera a,

Art. 35b Inosservanza del divieto di finanziamento

Chiunque, intenzionalmente e senza poter far valere una deroga secondo gli articoli7 capoverso2, 8 capoverso2 o 8a capoverso3, infrange il divieto di finanziamento di cui agli articoli 8b o 8c è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.

Non si rende punibile secondo la presente disposizione chi si limita a tollerare l’eventualità di un’infrazione al divieto di finanziamento di cui agli articoli 8b o 8c.

Art. 36 cpv.1, comminatoria penale, e 4

1… è punito con la multa fino a 100 000 franchi.

L’azione penale si prescrive in cinque anni.

II

Il Codice di procedura penale4 è modificato come segue:

Art. 269 cpv.2 lett. d

La sorveglianza può essere disposta per perseguire i reati di cui alle disposizioni seguenti:

d. legge federale del 13 dicembre 19965 sul materiale bellico: articoli 33 capoverso2 e 34–35b;

Art. 286 cpv.2 lett. d

L’inchiesta mascherata può essere disposta per perseguire i reati di cui alle disposizioni seguenti:

d. legge federale del 13 dicembre 19966 sul materiale bellico: articoli 33 capoverso2 e 34–35b;

III

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 16 marzo 2012 Consiglio nazionale, 16 marzo 2012 Il presidente: Hans Altherr Il presidente: Hansjörg Walter Il segretario: Philippe Schwab Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz Referendum ed entrata in vigore

Iltermine di referendum per la presente legge è decorso infruttuosamente il 5 luglio 2012.7

La presente legge entra in vigore il 1° febbraio 20138.

23 gennaio 2013 In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer

La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

Decreto sull’entrata in vigore adottato in procedura semplificata il 17 gennaio 2013.