RU 2013 3519
Legge federale
sull’assicurazione obbligatoria
contro la disoccupazione e l’indennità per insolvenza
(Legge sull’assicurazione contro la disoccupazione, LADI)
Modifica del 21 giugno 2013
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 27 febbraio 20131,
decreta:
I
La legge del 25 giugno 19822 sull’assicurazione contro la disoccupazione è modificata come segue:
Art. 90c cpv.1
Se, alla fine dell’anno, il livello d’indebitamento del fondo di compensazione raggiunge il2,5 per cento della somma dei salari soggetti a contribuzione, il Consiglio federale presenta, entro un anno, una revisione della legge che introduca una nuova regolamentazione del finanziamento. Aumenta dapprima l’aliquota di contribuzione fissata nell’articolo3 capoverso2 di 0,3 punti percentuali al massimo e sottopone all’obbligo di contribuzione la parte di salario che supera il guadagno massimo assicurato. Il contributo riscosso su tale parte di salario non può eccedere l’1 per cento.
II
Disposizione transitoria della modifica del 19 marzo 2010 della legge sull’assicurazione contro la disoccupazione Abrogata Disposizione transitoria della modifica del 21 giugno 2013 Sino alla fine dell’anno nel quale il capitale proprio del fondo di compensazione, dedotto il capitale di esercizio necessario per la gestione, raggiunge almeno 0,5 miliardi di franchi, è riscosso un contributo dell’1 per cento sulla parte di salario che supera il guadagno massimo assicurato. La competenza del Consiglio federale di riscuotere un contributo massimo dell’1 per cento su tale parte di salario secondo l’articolo 90c capoverso1 è soppressa.