Fonte

RU 2013 3631

Ordinanza
sull’energia
(OEn)

Modifica del 23 ottobre 2013

Il Consiglio federale svizzero
ordina:

I

L’ordinanza sull’energia del 7 dicembre 19981 è modificata come segue:

Art. 1d cpv.1, 2, 4 e 4bis

Chi produce elettricità e la immette in rete può far registrare l’impianto di produzione dall’organismo di valutazione della conformità accreditato per questo settore (organismo di rilascio). Può inoltre far regolarmente registrare l’elettricità prodotta da questo impianto e farsi rilasciare le relative garanzie di origine.

Per gli impianti di produzione con una potenza allacciata superiore a 30 kVA è obbligatorio registrare l’impianto, l’elettricità prodotta e la garanzia di origine.

L’organismo di rilascio deve annullare l’ulteriore uso della garanzia di origine se essa:

  1. è utilizzata per l’etichettatura dell’elettricità di cui all’articolo 1a;

  2. è emessa sotto forma di documento scritto o elettronico;

  3. è trasmessa in forma elettronica all’estero; oppure

  4. è rilasciata per elettricità non ceduta perché utilizzata per coprire il consumo proprio.

I proprietari di garanzie di origine devono notificare all’organismo di rilascio le garanzie di origine da annullare.

Art. 3b cpv. 1bis

Il tasso di rimunerazione per un determinato impianto è fissato in base alle modalità vigenti nell’anno di costruzione. Esso non varia per tutta la durata della rimunerazione; per impianti secondo le appendici1.1 e 1.5, esso può variare annualmente in funzione della potenza equivalente o del coefficiente di sfruttamento del calore. Sono fatti salvi adeguamenti ai sensi dell’articolo 3e capoverso 5 e dell’appendice1.3 numero3.3.

Art. 3e Adeguamento della rimunerazione

Il DATEC verifica periodicamente il calcolo del prezzo di costo e della rimunerazione secondo le appendici1.1–1.5 e lo adegua in caso di mutamento considerevole delle circostanze.

Esso prende in considerazione in particolare l’economicità a lungo termine, l’evoluzione delle tecnologie, dei prezzi delle fonti di energia primaria, dei canoni per i diritti d’acqua, del mercato dei capitali e, per gli impianti di cogenerazione, dei prezzi dell’energia per il riscaldamento. L’economicità a lungo termine, misurata in funzione delle opportunità di mercato a lungo termine, può essere presa in considerazione mediante correzioni dell’importo della rimunerazione o della sua riduzione annua.

Gli adeguamenti del calcolo dei prezzi di costo e della rimunerazione si applicano agli impianti che sono stati messi in esercizio dopo l’entrata in vigore di questi adeguamenti.

Il DATEC può prevedere eccezioni nel caso di impianti messi in esercizio dopo l’entrata in vigore di un adeguamento, ma per i quali il produttore aveva già ricevuto in precedenza una decisione positiva.

Il DATEC può operare adeguamenti anche nel caso di impianti già in esercizio, in particolare per evitare utili o perdite eccessivi o incentivi negativi. L’adeguamento si applica anche quando il produttore riceve già una rimunerazione per il proprio impianto.

Esso può operare adeguamenti ai sensi dei capoversi1 e 3–5 anche nel corso dell’anno. Se in virtù di un tale adeguamento nello stesso anno civile sono applicabili diverse modalità, per i nuovi impianti messi in esercizio valgono le modalità determinanti al momento della messa in esercizio.

Il nuovo tasso di rimunerazione viene abbassato annualmente nella misura della riduzione solo a partire dall’anno successivo.

Art. 3h cpv.2 e 3bis

Il richiedente è tenuto a mettere in esercizio l’impianto entro i termini indicati nelle appendici1.1–1.5 e a notificare alla società nazionale di rete che l’impianto è stato messo in esercizio e che è stato rilevato dall’organismo di rilascio.

Il richiedente deve inoltrare la notifica di cui al capoverso2 al più tardi entro un mese dalla messa in esercizio. In caso di mancata notifica, fino al momento in cui essa non viene presentata ha diritto unicamente alla rimunerazione del prezzo di mercato.

Art. 3hbis cpv.1 lett. a e 2bis

Il carattere vincolante della decisione decade se:

a. il richiedente non rispetta i termini per la notifica dello stato di avanzamento del progetto o della messa in esercizio fissati nelle appendici1.1–1.5;

Se l’impianto è stato messo in esercizio rispettando i termini previsti e il ritardo concerne solo la notifica, la società nazionale di rete può rinunciare alla revoca della decisione o annullarla.

Art. 3isexies cpv.2 lett. b

La rimunerazione viene adeguata alla nuova potenza totale a partire dalla messa in esercizio dell’ampliamento o del rinnovo. Essa è calcolata:

b. per altre tecnologie di produzione: secondo il tasso di rimunerazione determinante al momento della prima messa in esercizio in virtù dell’articolo 3b capoverso 1bis.

Art. 10, rubrica, nonché cpv. e 51

Esigenze in materia di efficienza energetica nonché di commercializzazione e cessione

Le esigenze in materia di efficienza energetica nonché di commercializzazione e cessione di impianti e apparecchi sono disciplinate nelle appendici2.1–2.14.

Le esigenze in materia di efficienza energetica nonché di commercializzazione e cessione di cui alle appendici2.1–2.14 si applicano anche a persone che si procurano i relativi impianti e apparecchi per uso proprio professionale.

Art. 11 Indicazione del consumo specifico di energia ed etichettatura

Chi commercializza o cede impianti, veicoli e apparecchi che, conformemente all’articolo 7 capoverso1, soggiacciono alla procedura di omologazione energetica deve indicare il relativo consumo specifico di energia nonché altre caratteristiche conformemente alle appendici2.1–3.8.

Il consumo di energia e di altre risorse nonché i benefici sono indicati in modo uniforme e comparabile per i modi di funzionamento determinanti. Le esigenze per quanto riguarda contenuto, forma e presentazione delle indicazioni (etichettatura) sono fissate nelle appendici.

Le indicazioni estere sono riconosciute se sono comparabili con quelle indigene

Art. 28 lett. b e h

È punito secondo l’articolo 28 della legge chiunque, intenzionalmente o per negligenza:

  1. in caso di commercializzazione o cessione di veicoli, impianti o apparecchi non indica o indica in modo incompleto o falso il consumo specifico di energia o le altre caratteristiche di cui alle appendici2.1–3.8 (art. 11);

  2. utilizza etichette, contrassegni, simboli o diciture che possono essere confusi con l’etichettatura di cui alle appendici2.1–3.8 (art. 11).

Titolo prima dell’art. 28a

Capitolo 7 Disposizioni finali

Titolo prima dell’art. 29

II

Le appendici1.1–1.6,2.3,2.5,2.14,3.6 e 3.8 sono modificate secondo la versione qui annessa.

Alla presente ordinanza è aggiunta una nuova appendice 3.3bis conformemente alla versione qui annessa.

III

Fatto salvo il capoverso2, la presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2014.

L’articolo 1d capoverso 4 lettere b–d entra in vigore il 1° gennaio 2015.

23 ottobre 2013 In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer

La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

Appendice 1.1

Condizioni di raccordo per le piccole centrali idroelettriche

Art. N. 2

Categorie 2.1. Categoria 1 Impianti costruiti lungo corsi d’acqua naturali. 2.2. Categoria 2 Impianti ubicati lungo sezioni di corsi d’acqua già sfruttate (centrali con utilizzo di acqua di dotazione e centrali situate lungo il canale di restituzione) nonché impianti accessori, ad esempio centrali ad acqua potabile, ad acqua di scarico o ad acqua irrigua e centrali che utilizzano l’infrastruttura per l’innevamento artificiale o acqua di galleria.

Art. N. 3 .2–3.4 e 3.6

3.2 Rimunerazione di base 3.2.1 Per il calcolo della rimunerazione di base è determinante la potenza equivalente dell’impianto. Questa potenza corrisponde al quoziente fra l’energia elettrica in kWh misurata nell’anno civile in questione al punto di immissione e la somma delle ore del medesimo anno civile, detratte le ore piene prima della messa in esercizio dell’impianto e dopo la sua disattivazione. La rimunerazione di base è calcolata sulla base della potenza equivalente dell’impianto, pro rata rispetto alle classi di potenza di cui ai numeri3.2.2 e 3.2.3. 3.2.2 Rimunerazione di base nel caso di una messa in esercizio entro il 31 dicembre 2013 Classe di potenza Rimunerazione di base ≤10 kW 26 ≤50 kW 20 ≤300 kW 14,5 ≤1 MW 11 ≤10 MW 7,5 3.2.3 Rimunerazione di base nel caso di una messa in esercizio dopo il 1° gennaio 2014 Categoria di impianto Classe di potenza Rimunerazione di base Categoria 1 ≤300 kW 16,1 ≤1 MW 10,9 ≤10 MW 6,9 Categoria 2 ≤10 kW 27,9 ≤50 kW 21,1 ≤300 kW 14,9 ≤1 MW 10,9 ≤10 MW 6,9 3.3 Bonus secondo i livelli di pressione Il bonus secondo i livelli di pressione è calcolato sulla base del dislivello lordo dell’impianto, pro rata rispetto alle seguenti classi di dislivello:

Classe di dislivello (m) Bonus (cent./kWh) entro il 31.12.2013 dal1.1.2014 ≤5 4,5 5,1 ≤102,73,0 ≤20 2 2,2 ≤501,51,7 3.4 Bonus per le opere idrauliche 3.4.1 Se la quota destinata alla realizzazione delle opere idrauliche secondo lo stato della tecnica (condotte forzate incluse) è inferiore al 20 per cento dei costi di investimento complessivi del progetto, il diritto al bonus per le opere idrauliche decade. Se tale quota è superiore al 50 per cento, si ha diritto al bonus completo. Per i valori compresi fra il 20 e il 50 per cento viene effettuata un’interpolazione lineare secondo il seguente grafico. Il bonus è calcolato sulla base della potenza equivalente dell’impianto, pro rata rispetto alle classi di potenza. L’UFE stabilisce in una direttiva le misure che beneficiano di un bonus per le opere idrauliche. Le misure di cui all’articolo 83a LPAC o all’articolo 10 LFSP non sono computabili ai fini del bonus. Le centrali con utilizzo di acqua di dotazione non hanno diritto al bonus per le opere idrauliche.

Diritto al bonus per opere idrauliche [%] 100

80

60

40

20

0

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Quota opere idrauliche sul'investimento complessivo [%] 3.4.2 Bonus per le opere idrauliche secondo le classi di potenza nel caso di una messa in esercizio entro il 31 dicembre 2013 Classe di potenza (kW) Bonus per le opere idrauliche ≤10 5,5 ≤50 4 ≤300 3 3.4.3 Bonus per le opere idrauliche secondo le classi di potenza nel caso di una messa in esercizio dopo il 1° gennaio 2014 Categoria di impianto Classe di potenza Bonus per le opere idrauliche Categoria 1 ≤300 kW3,6 ≤10 MW2,8 Categoria 2 ≤10 kW 6,2 ≤50 kW 4,5 ≤300 kW3,4 3.6 Il tasso di rimunerazione, bonus inclusi, ammonta al massimo a:

  1. 35 cent./kWh nel caso di una messa in esercizio entro il 31 dicembre 2013;

  2. 38 cent./kWh nel caso di una messa in esercizio dopo il 1° gennaio 2014.

Art. N. 4 .2

4.2 La durata della rimunerazione è di:

  1. 25 anni nel caso di una messa in esercizio entro il 31 dicembre 2013;

  2. 20 anni nel caso di una messa in esercizio dopo il 1° gennaio 2014.

Art. N. 5 .1 lett. j, 5.2, 5.3 lett. b

5.1 Notifica La notifica deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

j. ubicazione della centrale, delle prese, dei serbatoi e delle restituzioni d’acqua; 5.2 Notifiche dello stato di avanzamento del progetto 5.2.1 Entro due anni dalla comunicazione della decisione positiva, deve essere presentata una notifica sullo stato di avanzamento del progetto contenente la richiesta di concessione o di licenza di costruzione presentata alle autorità competenti. 5.2.2 Entro quattro anni dalla comunicazione della decisione positiva, deve essere presentata una notifica sullo stato di avanzamento del progetto contenente almeno le seguenti indicazioni:

  1. licenza di costruzione, concessione;

  2. parere del gestore di rete in merito alla notifica di cui all’articolo 3i;

  3. modifiche dei dati di cui al numero 5.1;

  4. data di messa in esercizio prevista.

5.3 Notifica della messa in esercizio La notifica della messa in esercizio deve essere effettuata al più tardi entro sei anni dalla comunicazione della decisione positiva relativa al progetto e deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

b. eventuali modifiche dei dati di cui ai numeri 5.1 e 5.2.

Art. N. 7

I gestori che mettono in esercizio i loro impianti a partire dal 1° gennaio 2014 e che tuttavia già prima di questa data hanno ricevuto una decisione positiva sottostanno, sia per quanto riguarda la durata sia per il calcolo della rimunerazione, alle condizioni determinanti prima della presente modifica.

Appendice 1.2

Condizioni di raccordo per gli impianti fotovoltaici

Art. N. 1 .1

1.1 In generale Un impianto fotovoltaico consiste di uno o più campi fotovoltaici, di uno o più convertitori e di un punto di immissione.

Art. N. 2 .3

2.3 Impianti integrati Impianti integrati in un edificio e adibiti, oltre che alla produzione di elettricità, anche alla protezione contro le intemperie o il calore o alla protezione contro il rischio di scivolamento.

Art. N. 3 .1,3.2.,3.4a e 3.4b

3.1 Rimunerazione per impianti nuovi 3.1.1 Nel caso di una messa in esercizio entro il 31 dicembre 2013, la rimunerazione per gli impianti nuovi è calcolata come segue:

Categoria Classe Tasso di rimunerazione (cent./kWh) di impianto di potenza entro il 1.1.2010–1.1.2011–1.3.2012– 1.10.2012– Impianti ≤10 kW 65 53,3 42,7 36,5 33,1 isolati ≤30 kW 54 44,3 39,3 33,7 27,0 ≤100 kW 51 41,8 34,3 32 24,8 ≤1000 kW 49 40,2 30,5 29 23,1 Impianti ≤10 kW 75 61,5 48,3 39,9 36,1 annessi ≤30 kW 65 53,3 46,7 36,8 29,4 ≤100 kW 62 50,8 42,2 34,9 26,9 ≤1000 kW 60 49,2 37,8 31,7 25,1 Categoria Classe Tasso di rimunerazione (cent./kWh) di impianto di potenza entro il 1.1.2010–1.1.2011–1.3.2012– 1.10.2012– Impianti ≤10 kW 90 73,8 59,2 48,8 42,8 integrati ≤30 kW 74 60,7 54,2 43,9 36,5 ≤100 kW 67 54,9 45,9 39,1 33,2 ≤1000 kW 62 50,8 41,5 34,9 31,5 a Nel caso di una messa in esercizio tra l’1.1.2012 e il 29.2.2012 si applica il tasso di riduzione di cui al n. 4.1 lett. a.

3.1.2 Nel caso di una messa in esercizio dopo il 1° gennaio 2014. la rimunerazione per gli impianti nuovi è calcolata come segue:

Categoria Classe Tasso di rimuneradi impianto di potenza zione (cent./kWh) Impianti ≤30 kW 23,8 isolati ≤100 kW 19,8 ≤1000 kW 19,2 Impianti ≤30 kW 26,4 annessi ≤100 kW 22,0 ≤1000 kW 21,3 Impianti ≤30 kW 30,4 integrati ≤100 kW 25,3 Gli impianti integrati con potenza nominale >100 kW sono considerati impianti annessi; per il calcolo della rimunerazione si applica il numero3.2. 3.2 La rimunerazione per gli impianti con potenza nominale >10 kW è calcolata pro rata rispetto alle classi di potenza. Agli impianti integrati con potenza nominale >100 kW di tutte le classi di potenza si applicano i tassi di rimunerazione previsti per gli impianti annessi. 3.4a Nel caso di un impianto costituito da più campi fotovoltaici che rientrano in diverse categorie di impianti secondo il numero2, la rimunerazione è calcolata secondo il valore medio dei tassi di rimunerazione ponderato in base alla potenza.

3.4b I tassi di rimunerazione di cui al numero3.1 applicabili per un singolo impianto fotovoltaico si applicano, indipendentemente dai rapporti di proprietà, a più impianti insieme quando questi ultimi:

  1. sono collegati con lo stesso allacciamento di rete alla rete di distribuzione del gestore o si trovano nelle immediate vicinanze l’uno dall’altro, per esempio sullo stesso fondo, e

  2. sono stati messi in esercizio in un arco di tempo di 6 mesi.

Art. N. 4

Riduzione annua, durata della rimunerazione 4.1 La riduzione annua dei tassi di rimunerazione ammonta, secondo il numero3:

  1. all’8 per cento dal 2010 al 2013;

  2. allo 0 per cento dal 2014.

4.2 La durata della rimunerazione è di:

  1. 25 anni nel caso di una messa in esercizio entro il 31 dicembre 2013;

  2. 20 anni nel caso di una messa in esercizio dopo il 1° gennaio 2014.

Art. N. 5 .2

Art. N. 7

I gestori che mettono in esercizio i loro impianti a partire dal 1° gennaio 2014 e che tuttavia già prima di questa data hanno ricevuto una decisione positiva sottostanno, sia per quanto riguarda la durata sia per il calcolo della rimunerazione, alle condizioni determinanti prima della presente modifica.

Appendice 1.3

Condizioni di raccordo per l’energia eolica

Art. N. 3

Calcolo della rimunerazione 3.1 Piccoli impianti eolici Il tasso di rimunerazione per l’elettricità prodotta da piccoli impianti eolici ammonta, per tutta la durata del periodo di rimunerazione, a:

Tasso di rimunerazione (cent./kWh) 20 21,5 3.2 Grandi impianti eolici 3.2.1 Il tasso di rimunerazione per l’elettricità prodotta da grandi impianti eolici ammonta, per cinque anni a partire dal momento della messa in esercizio regolare, a:

Tasso di rimunerazione (cent./kWh) 20 21,5 I grandi impianti eolici ubicati a 1700 metri di altitudine sul livello del mare e oltre hanno diritto a un tasso di rimunerazione maggiorato di2,5 cent./ kWh (bonus per l’altitudine). 3.2.2 Nel caso di un grande impianto eolico, dopo cinque anni la produzione media di elettricità (reddito effettivo) viene confrontata con il reddito di riferimento del medesimo impianto ai sensi del numero3.2.3:

  1. se il reddito effettivo raggiunge o supera l’A per cento del reddito di riferimento, il tasso di rimunerazione viene subito ridotto a B cent./kWh fino alla fine del periodo di rimunerazione;

  2. se il reddito effettivo è inferiore all’A per cento del reddito di riferimento, il pagamento della rimunerazione di cui al numero3.2.1 viene prolungato di C mesi per ogni D per cento di differenza tra il reddito effettivo e l’A per cento del reddito di riferimento. In seguito il tasso di rimunerazione ammonta a B cent./kWh fino alla fine del periodo di rimunerazione.

A seconda della data della messa in esercizio, i parametri A, B, C e D assumono i seguenti valori:

A (per cento) 150 130 B (cent./kWh) 17 13,5 C (mesi) 2 1 D (per cento) 0,75 0,3 3.2.3 Il reddito di riferimento è calcolato sulla base della curva di potenza caratteristica e dell’altezza del mozzo dell’impianto a energia eolica effettivamente scelto, e delle caratteristiche dell’ubicazione di riferimento secondo i numeri 3.2.4 e 3.2.5. 3.2.4 Le caratteristiche dell’ubicazione di riferimento per impianti ubicati al di sotto dei 1700 metri di altitudine sul livello del mare sono le seguenti:

Velocità media del vento a 50 m di altezza dal suolo 4,5 m/s 5,0 m/s Profilo altimetrico logaritmico logaritmico Distribuzione di Weibull con k =2,0 k =2,0 Valore di rugosità l = 0,1 m l = 0,1 m 3.2.5 Le caratteristiche dell’ubicazione di riferimento per impianti ubicati a 1700 metri di altitudine sul livello del mare e oltre sono le seguenti:

Messa in esercizio dal1.1.2014 Velocità media del vento a 50 m di altezza dal suolo 5,5 m/s Profilo altimetrico logaritmico Distribuzione di Weibull con k =2,0 Valore di rugosità l = 0,03 m Il reddito di riferimento di impianti ubicati a 1700 metri sul livello del mare e oltre, messi in esercizio prima del 1° gennaio 2014, è calcolato sulla base delle caratteristiche dell’ubicazione di riferimento secondo il numero3.2.4. 3.2.6 L’Ufficio federale disciplina in una direttiva il calcolo dettagliato del reddito di riferimento.

3.3 Rilevamento della quantità di elettricità La quantità di elettricità (produzione netta) da rilevare corrisponde alla differenza tra l’elettricità prodotta direttamente dal generatore (produzione lorda) e il consumo proprio dell’impianto di produzione di energia (alimentazione ausiliaria). Il rilevamento deve avvenire mediante misurazione diretta o mediante calcolo basato su valori di misurazione.

Art. N. 5 .2

5.2 Notifiche dello stato di avanzamento del progetto 5.2.1 Nel caso di impianti soggetti all’EIA, entro due anni dalla comunicazione della decisione positiva relativa al progetto deve essere presentata una notifica sullo stato di avanzamento del progetto contenente il capitolato d’oneri per il rapporto sull’impatto ambientale approvato dal Cantone d’ubicazione. 5.2.2 Entro quattro anni dalla comunicazione della decisione positiva relativa al progetto deve essere presentata una notifica sullo stato di avanzamento del progetto contenente almeno le seguenti indicazioni:

  1. licenza di costruzione;

  2. parere del gestore di rete in merito alla notifica di cui all’articolo 3i;

  3. eventuali modifiche dei dati di cui al numero 5.1.

Appendice 1.4

Condizioni di raccordo per gli impianti geotermici

Art. N. 4 .3 lett. b e c

4.3 Notifica della messa in esercizio La notifica della messa in esercizio deve essere effettuata al più tardi entro sei anni dalla comunicazione della decisione positiva relativa al progetto e deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

  1. modifiche dei dati di cui ai numeri 4.1 e 4.2;

  2. attestazione da parte di Swisstopo che il promotore del progetto ha messo a disposizione tutti i geodati per l’elaborazione ai sensi della legge federale del 5 ottobre 20072 sulla geoinformazione.

Appendice 1.5

Condizioni di raccordo per gli impianti a biomassa per la produzione di energia

Art. N. 3 .6

3.6 Riduzione annua, durata della rimunerazione 3.6.1 La riduzione annua ammonta allo 0 per cento. 3.6.2 La durata della rimunerazione è di:

Art. N. 4 .6

4.6 Riduzione annua, durata della rimunerazione 4.6.1 La riduzione annua ammonta allo 0 per cento. 4.6.2 La durata della rimunerazione è di:

Art. N. 5 .8

5.8 Riduzione annua, durata della rimunerazione 5.8.1 La riduzione annua ammonta allo 0 per cento. 5.8.2 La durata della rimunerazione è di:

Art. N. 6 .3 lett. b

6.3 Esigenze energetiche minime Le esigenze energetiche minime devono essere rispettate al più tardi dall’inizio del terzo anno civile completo dopo la messa in esercizio. Il periodo di valutazione è l’anno civile completo.

b. Altri impianti di cogenerazione, in particolare centrali termo-elettriche a blocco, (micro)turbine a gas, celle a combustibile e motori Stirling devono rispettare le seguenti esigenze energetiche minime: 1. Rendimento elettrico: per il rendimento elettrico valgono le esigenze di cui al numero 5.2.

2. Sfruttamento del calore: – gli impianti che possono richiedere il bonus agricolo secondo il numero 6.5 lettera e devono coprire solo il fabbisogno di calore dell’impianto di produzione di energia (per es. riscaldamento del fermentatore) utilizzando il calore residuo dell’impianto di cogenerazione o altre energie rinnovabili; – nel caso degli altri impianti, la quota di calore utilizzato esternamente (cioè escludendo quello utilizzato dall’impianto stesso) deve ammontare almeno al 40 per cento della produzione lorda di calore. 6.6 Trasformazione di gas biogeno proveniente dalla rete di distribuzione del gas naturale 6.6.1 Calcolo della rimunerazione Se gas biogeno viene immesso nella rete di distribuzione del gas naturale e utilizzato in altro luogo per la produzione di elettricità, il tasso di rimunerazione corrisponde al tasso indicato al numero 5.4 maggiorato di2,5 cent./ kWh. Il tasso di rimunerazione ammonta al massimo a 26,5 cent./kWh 6.6.2 Esigenze minime

  1. Esigenze minime di rendimento elettrico: per il rendimento elettrico valgono le esigenze minime di cui al numero 5.2.

  2. Esigenze minime di sfruttamento del calore: la quota di calore utilizzato esternamente ammonta almeno al 60 per cento della produzione lorda di calore.

  3. Esigenze ecologiche minime: per quanto riguarda le esigenze ecologiche minime si applicano le direttive emanate secondo il numero 6.4.

6.6.3 Ulteriori esigenze Occorre assicurare che un’organizzazione privata effettui registrazioni sulla provenienza del gas, il rispetto delle esigenze minime, le quantità immesse in rete e l’utilizzazione.

Art. N. 7

7.1 I gestori che mettono in esercizio i loro impianti a partire dal 1° gennaio 2014 e che tuttavia già prima di questa data hanno ricevuto una decisione positiva sottostanno, sia per quanto riguarda la durata sia per il calcolo della rimunerazione, alle condizioni determinanti prima della presente modifica.

7.2 Per impianti che rientrano nella categoria indicata nel numero 6.3 lettera b messi in esercizio entro il 31 dicembre 2013 valgono le esigenze energetiche minime fissate nel diritto anteriore se, a causa dell’ubicazione, il rispetto delle nuove esigenze energetiche non dovesse risultare economicamente sostenibile.

Appendice 1.6

Garanzia contro i rischi per gli impianti geotermici

Art. N. 3 .3 lett. abis

3.3 Esecuzione del progetto e decisione in merito alla fideiussione

abis. Il promotore del progetto mette a disposizione di Swisstopo tutti i geodati per l’elaborazione ai sensi della legge federale del 5 ottobre 20073 sulla geoinformazione.

Appendice 2.3

di lampade elettriche non direzionali per uso domestico con raccordo alla rete (fonti di luce)

Art. N. 1 .2 e 1.3

1.2 Abrogato 1.3 Non si applica alle lampade di cui all’articolo1 lettere a–g del regolamento (CE) n. 244/20094.

Art. N. 7

7.1 L’indicazione del consumo di energia deve essere conforme all’appendice 7.2 L’ulteriore etichettatura, fatta eccezione per il contrassegno UE, deve essere conforme all’allegato II, numero3 del regolamento (CE) n. 244/20095. Gli eventuali contrassegni UE già apposti in conformità alle norme UE possono essere mantenuti. 7.3 Chiunque commercializza o cede lampade deve provvedere affinché l’etichettaEnergia figuri sui modelli d’esposizione di detti apparecchi, sull’imballaggio e sui documenti di vendita (prospetti, istruzioni per l’uso, offerte in Internet, ecc.). In particolare, sull’imballaggio devono essere riportate anche le informazioni di cui al numero 7.2.

Regolamento (CE) n. 244/2009 della Commissione, del 18 marzo 2009, recante modalità di applicazione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile delle lampade non direzionali per uso domestico, GU L 76 del 24.3.2009, pag.3, modificata l’ultima volta dal regolamento (CE) n. 859/2009 della Commissione, GU L 247 del 19.9.2009, pag.3.

Vedi nota al n. 1.3.

Appendice 2.5

delle asciugabiancheria domestiche elettriche con raccordo alla rete

Art. N. 5 lett. d

I documenti tecnici devono contenere le indicazioni seguenti:

d. i risultati delle misure del consumo di energia effettuate conformemente alla norma europea EN 611216 e la relativa classificazione in base al regolamento delegato (UE) n. 392/20127.

Art. N. 7 .1 lett. b

7.1 L’indicazione del consumo di energia e l’etichettatura devono essere conformi, fatta eccezione per il contrassegno UE:

b. al regolamento delegato (UE) n. 392/20128.

Art. N. 9

Disposizione transitoria relativa alla modifica Gli apparecchi che rispettano le esigenze relative all’indicazione del consumo di energia e all’etichettatura applicabili fino al 31 dicembre 2013 possono essere commercializzati fino al 31 dicembre 2014 e ceduti non oltre il 31 dicembre 2015.

Vedi nota al n. 3.

Regolamento delegato (UE) n. 392/2012 della Commissione, del 1° marzo 2012, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura indicante il consumo d’energia delle asciugabiancheria per uso domestico, GU L 123 del 9.5.2012, pag.1.

Vedi nota al n. 5.

Appendice 2.14

di lampade fluorescenti senza alimentatore integrato, di lampade a scarica ad alta intensità e di alimentatori e apparecchi di illuminazione

Art. N. 1 .4

Art. N. 7

Indicazione del consumo di energia ed etichettatura 7.1 L’indicazione del consumo di energia deve essere conforme all’appen- 7.2 L’ulteriore etichettatura, fatta eccezione per il contrassegno UE, deve essere conforme all’allegato III del regolamento (CE) n. 245/20099. Gli eventuali contrassegni UE già apposti in conformità alle norme UE possono essere mantenuti. 7.3 Chiunque commercializza o cede apparecchi deve provvedere affinché le informazioni sul prodotto di cui ai numeri 7.1 e 7.2 figurino sui modelli d’esposizione, sull’imballaggio e sui documenti di vendita (prospetti, istruzioni per l’uso, offerte in Internet ecc.).

Vedi nota al n. 1.2.

Appendice 3.3bis Indicazione del consumo energetico specifico e delle ulteriori caratteristiche di lampade elettriche e apparecchi di illuminazione

1 Campo d’applicazione

1.1 La presente appendice si applica a:

  1. lampade a incandescenza,

  2. lampade fluorescenti,

  3. lampade a scarica ad alta intensità,

  4. lampade e moduli LED,

  5. apparecchi di illuminazione commercializzati a utenti finali per l’utilizzo con le lampade di cui alle lettere a–d.

1.2 Non si applica agli apparecchi di cui all’articolo1 paragrafo2 del regolamento delegato (UE) n. 874/201210.

2 Indicazioni ed etichettatura

2.1 L’indicazione del consumo di energia e di altre caratteristiche dell’apparecchio nonché l’etichettatura, fatta eccezione per il contrassegno UE, devono essere conformi agli allegati I-IV, VI e VII del regolamento delegato (UE)

n. 874/201211. Gli eventuali contrassegni UE già apposti in conformità alle norme UE possono essere mantenuti. 2.2 Chiunque commercializza o cede lampade e apparecchi di illuminazione di cui al numero1 deve provvedere affinché l’etichettaEnergia figuri sui modelli d’esposizione, sull’imballaggio e sui documenti di vendita (prospetto, istruzioni per l’uso ecc.).

3 Procedura d’omologazione energetica

Il consumo di energia e le altre caratteristiche degli apparecchi designati nel numero

sono misurati in conformità al regolamento delegato (UE) n. 874/201212.

Regolamento delegato (UE) n. 874/2012 della Commissione, del 12 luglio 2012, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura indicante il consumo d’energia delle lampade elettriche e delle apparecchiature d’illuminazione, GU L 258 del 26.9.2012, pag.1.

Vedi nota al n. 1.2.

Vedi nota al n. 1.2.

4 Disposizione transitoria

4.1 Gli apparecchi di cui al numero1 che rispettano le esigenze relative all’indicazione del consumo di energia e all’etichettatura applicabili fino al 31 dicembre 2013 possono essere commercializzati fino al 31 dicembre 2014 e ceduti non oltre il 31 dicembre 2015. 4.2 Gli apparecchi di cui al numero1 che fino al 31 dicembre 2013 non dovevano rispettare le esigenze di indicazione del consumo di energia e di etichettatura possono essere commercializzati fino al 31 dicembre 2014 e ceduti non oltre il 31 dicembre 2015.

Appendice 3.6

Indicazioni relative al consumo di carburante e alle emissioni di CO2 delle automobili nuove

Art. N. 1

1 Campo d’applicazione

La presente appendice si applica alle automobili nuove fabbricate in serie ai sensi dell’articolo 11 capoverso2 lettera a dell’ordinanza del 19 giugno 199513 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV) che non hanno ancora percorso più di 2000 chilometri.

Appendice 3.8

Indicazione del consumo di energia dei condizionatori d’aria per uso domestico

Art. N. 2 .1

2.1 L’indicazione del consumo di energia e delle altre caratteristiche degli apparecchi, fatta eccezione per il contrassegno UE, devono essere conformi agli allegati I-VII del regolamento delegato (UE) n. 626/201114. Gli eventuali contrassegni UE già apposti in conformità alle norme UE possono essere mantenuti.

Art. N. 4

Disposizione transitoria relativa alla modifica Gli apparecchi che rispettano le esigenze relative all’indicazione del consumo di energia e all’etichettatura applicabili fino al 31 dicembre 2013 possono essere commercializzati fino al 31 dicembre 2014 e ceduti non oltre il 31 dicembre 2015.

Regolamento delegato (UE) n. 626/2011 della Commissione, del 4 maggio 2011, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura indicante il consumo di energia dei condizionatori d’aria, GU L 178 del 6.7.2011, pag.1.