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Ordinanza sul diritto fondiario rurale

AS 2013 3705 · Raccolta ufficiale delle leggi federali

Del 23 ott 2013

https://lexipedia.io/it/docs/ch/as-ro-ru/2013-3705/it/ordinanza-sul-diritto-fondiario-rurale

Consultato il 1 set 2026

  1. Documenti
  2. Confederazione
  3. Raccolta ufficiale delle leggi federali
Fonte

Modifica: Ordinanza sul diritto fondiario rurale (RS 211.412.110)

RU 2013 3705

Ordinanza
sul diritto fondiario rurale
(ODFR)

Modifica del 23 ottobre 2013

Il Consiglio federale svizzero
ordina:

I

L’ordinanza del 4 ottobre 19931 sul diritto fondiario rurale è modificata come segue:

Art. 2a cpv. 2–4

A completamento del capoverso1 occorre tener conto dei seguenti supplementi e coefficienti:

  1. vacche da latte in un’azienda d’estivazione 0,015 USM/carico normale

  2. altri animali da reddito in un’azienda d’estivazione 0,010 USM/carico normale

  3. patate 0,045 USM/ha

  4. bacche, piante medicinali e aromatiche 0,300 USM/ha

  5. vigna con torchiatura in proprio 0,300 USM/ha

  6. serra con fondamenta fisse 0,900 USM/ha

  7. tunnel o letti di forzatura 0,450 USM/ha

  8. produzione di funghi in tunnel o edifici 0,060 USM/ara

  9. produzione di funghi prataioli in edifici 0,250 USM/ara

  10. produzione di cicoria belga in edifici 0,250 USM/ara

  11. produzione di germogli in edifici1,000 USM/ara

  12. ortoflorovivaismo esercitato a titolo professionale: serra con fondamenta fisse o tunnel per piante in recipiente (vaso) 2,400 USM/ha

  13. coltura di alberi di Natale 0,045 USM/ha

  14. foresta di proprietà dell’azienda 0,012 USM/ha 3 Gli animali propri o di terzi secondo il capoverso 2 lettere a e b custoditi in aziende d’estivazione possono essere computati soltanto se l’azienda d’estivazione facente parte dell’azienda è gestita a proprio rischio e pericolo.

Il supplemento per la lavorazione, lo stoccaggio e la vendita di prodotti agricoli di produzione propria avvenuti nell’azienda produttrice in impianti già esistenti è calcolato in USM in base al lavoro effettivo.

Footnotes

  1. [1] RS 211.412.110

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2014.

23 ottobre 2013 In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer

La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova