RU 2013 3705
Ordinanza
sul diritto fondiario rurale
(ODFR)
Modifica del 23 ottobre 2013
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 4 ottobre 19931 sul diritto fondiario rurale è modificata come segue:
Art. 2a cpv. 2–4
A completamento del capoverso1 occorre tener conto dei seguenti supplementi e coefficienti:
vacche da latte in un’azienda d’estivazione 0,015 USM/carico normale
altri animali da reddito in un’azienda d’estivazione 0,010 USM/carico normale
patate 0,045 USM/ha
bacche, piante medicinali e aromatiche 0,300 USM/ha
vigna con torchiatura in proprio 0,300 USM/ha
serra con fondamenta fisse 0,900 USM/ha
tunnel o letti di forzatura 0,450 USM/ha
produzione di funghi in tunnel o edifici 0,060 USM/ara
produzione di funghi prataioli in edifici 0,250 USM/ara
produzione di cicoria belga in edifici 0,250 USM/ara
produzione di germogli in edifici1,000 USM/ara
ortoflorovivaismo esercitato a titolo professionale: serra con fondamenta fisse o tunnel per piante in recipiente (vaso) 2,400 USM/ha
coltura di alberi di Natale 0,045 USM/ha
foresta di proprietà dell’azienda 0,012 USM/ha 3 Gli animali propri o di terzi secondo il capoverso 2 lettere a e b custoditi in aziende d’estivazione possono essere computati soltanto se l’azienda d’estivazione facente parte dell’azienda è gestita a proprio rischio e pericolo.
Il supplemento per la lavorazione, lo stoccaggio e la vendita di prodotti agricoli di produzione propria avvenuti nell’azienda produttrice in impianti già esistenti è calcolato in USM in base al lavoro effettivo.
II
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2014.
23 ottobre 2013 In nome del Consiglio federale svizzero: |
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Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer |
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova |