RU 2013 3863
Ordinanza
concernente l’entrata in vigore integrale della
la modifica del 22 marzo 2013 della legge sull’agricoltura
del 6 novembre 2013
Il Consiglio federale svizzero, vista la cifra III capoverso2 della modifica del 22 marzo 20131 della legge del 29 aprile 19982 sull’agricoltura, ordina:
Articolo unico 1 Fatto salvo il capoverso2, la modifica del 22 marzo 2013 della legge sull’agricoltura entra in vigore il 1° gennaio 2014. 2 L’articolo 48 capoverso 2bis entra in vigore il 1° gennaio 2015.
6 novembre 2013 In nome del Consiglio federale svizzero: |
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Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer |
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova |