RU 2013 3975
Ordinanza
sull’allevamento di animali
(OAlle)
Modifica del 23 ottobre 2013
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 31 ottobre 20121 sull’allevamento di animali è modificata come segue:
Sostituzione di un’espressione In tutta l’ordinanza «Federazione svizzera d’allevamento della razza delle Franches Montagnes» è sostituito con «Federazione svizzera della razza delle Franches Montagnes».
Art. 24 cpv. 3 e 5
Danno diritto ai contributi le giumente iscritte nel libro genealogico, detenute conformemente alla protezione degli animali, accompagnate da un puledro identificato e iscritto nel libro genealogico, nonché registrato nella banca dati sul traffico di animali nell’anno di contribuzione che discende da uno stallone iscritto nel libro genealogico della razza delle Franches Montagnes.
La Federazione svizzera della razza delle Franches Montagnes decide in merito al diritto ai contributi e versa il relativo importo all’allevatore, direttamente o per il tramite della rispettiva cooperativa di allevamento equino. La cooperativa di allevamento equino trasmette i contributi entro 30 giorni lavorativi. In base a un elenco delle giumente accompagnate dal puledro che danno diritto a contributi la Federazione fattura i contributi all’UFAG. Per i controlli concernenti la detenzione conforme alla protezione degli animali, la Federazione può far capo ai Cantoni o alle organizzazioni cui ricorrono i Cantoni; il controllo è retto dall’ordinanza del 23 ottobre 20132 sul coordinamento dei controlli.
Art. 32 cpv.1
Le quote del contingente doganale di animali delle specie suina, ovina e caprina sono attribuite in base all’ordine d’arrivo delle domande presso l’UFAG.
Art. 33 Importazione di sperma di toro
La ripartizione del contingente doganale n. 12 (Sperma di toro) non è disciplinata.
II
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2014.
23 ottobre 2013 Il nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova