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RU 2013 4111

Legge federale
sulla esecuzione e sul fallimento
(LEF)

Modifica del 21 giugno 2013

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale dell’8 settembre 20101,
decreta:

I

La legge federale dell’11 aprile 18892 sulla esecuzione e sul fallimento è modificata come segue:

Sostituzione di termini Negli articoli 305 capoverso3, 315 capoverso1 e 339 capoverso2 il termine «giudice» è sostituito con il termine «giudice del concordato». Negli articoli 329 capoverso1, 330 capoverso2, 338 capoverso2, 339 capoversi1 e 4, 340 capoverso3, 347 capoversi3 e 4 e 348 capoversi1 e 2 il termine «giudice dei concordati» è sostituito con il termine «giudice del concordato». Nell’articolo 348 capoverso1 numero3 il termine «autorità dei concordati» è sostituito, con i necessari adeguamenti grammaticali, con il termine «giudice del concordato».

Art. 4a

Cbis. Procedure 1 Nei fallimenti e nelle procedure concordatarie materialmente conmaterialmente connesse nessi, gli organi di esecuzione forzata nonché le autorità di vigilanza e giudiziarie coinvolti coordinano nel limite del possibile i loro atti.

I giudici del fallimento e del concordato coinvolti come pure le autorità di vigilanza possono, di comune accordo, designare l’autorità competente per l’insieme delle procedure.

Art. 56

A. Principi e Fatti salvi i casi di sequestro o di provvedimenti conservativi che non nozioni ammettono dilazione, non si può procedere ad atti esecutivi: 1. nei periodi preclusi, cioè tra le ore 20 e le7, come pure di domenica e nei giorni ufficialmente riconosciuti come festivi;

2. durante le ferie, cioè sette giorni prima e sette giorni dopo la Pasqua e il Natale, come pure dal 15 luglio al 31 luglio; questa disposizione non si applica tuttavia all’esecuzione cambiaria; 3. contro un debitore cui sia stata concessa la sospensione (art. 57–62).

Art. 173a cpv.1 e 3

Se il debitore o il creditore hanno presentato una domanda di moratoria concordataria o di moratoria straordinaria, il giudice può differire la decisione sul fallimento.

Abrogato

Art. 174

4. Impugnazione 1 La decisione del giudice del fallimento può essere impugnata entro dieci giorni mediante reclamo secondo il CPC3. Le parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono verificati anteriormente alla decisione di prima istanza.

L’autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di fallimento se il debitore rende verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo: 1. il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto; 2. l’importo dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a disposizione del creditore; o 3. il creditore ha ritirato la domanda di fallimento.

Se accorda effetto sospensivo al reclamo, l’autorità giudiziaria superiore prende i necessari provvedimenti cautelari a tutela dei creditori.

Art. 190 cpv.1 n. 3

Art. 192

C. D’ufficio Il fallimento è dichiarato d’ufficio, senza preventiva esecuzione, nei casi previsti dalla legge.

Art. 211a

Dbis. Contratti 1 Le pretese risultanti da contratti di durata possono essere fatte valere di durata come crediti a partire dalla dichiarazione di fallimento, ma non oltre il primo termine di disdetta utile o la scadenza del contratto di durata determinata. Gli eventuali vantaggi conseguiti dal creditore durante tale periodo gli sono imputati.

Se la massa del fallimento ha beneficiato di prestazioni derivanti da contratti di durata, i relativi crediti sorti dopo la dichiarazione di fallimento sono considerati debiti della massa.

È fatta salva la continuazione di un rapporto contrattuale a titolo personale da parte del debitore.

Art. 219 cpv.4 seconda classe lett. e, nonché cpv.5

I crediti non garantiti da pegno, come pure le quote non soddisfatte di quelli garantiti, sono collocati nell’ordine seguente sull’intera massa residuale del fallimento:

e. Abrogata 5 Non si computano nei termini stabiliti per la prima e seconda classe:

1. la durata della procedura concordataria precedente la dichiarazione di fallimento; 2. la durata di una causa concernente il credito; 3. in caso di liquidazione in via di fallimento di un’eredità, il tempo trascorso tra il giorno della morte e l’ordine di liquidazione.

Art. 285, titolo marginale e cpv.3

A. Principi 3 Non sono revocabili gli atti compiuti durante una moratoria concordataria, per quanto siano stati autorizzati da un giudice del concordato o da una delegazione dei creditori (art. 295a).

Art. 286 cpv.3

Se è chiesta la revocazione di un atto compiuto a favore di una persona vicina al debitore, incombe a tale persona provare che non vi è sproporzione tra prestazione e correspettivo. Sono considerate persone vicine anche le società facenti parte di un gruppo.

Art. 288 cpv.2

Se è chiesta la revocazione di un atto compiuto a favore di una persona vicina al debitore, incombe a tale persona provare che non poteva rendersi conto dell’intenzione di recar pregiudizio. Sono considerate persone vicine anche le società facenti parte di un gruppo.

Art. 288a

4. Computo Non sono computati nei termini previsti dagli articoli 286–288: dei termini 1. la durata della moratoria concordataria precedente la dichiarazione di fallimento; 2. in caso di liquidazione in via di fallimento di un’eredità, il tempo trascorso tra il giorno della morte e l’ordine di liquidazione; 3. la durata della preventiva esecuzione.

Art. 292

E. Prescrizione L’azione revocatoria si prescrive in: 1. due anni dalla notificazione dell’attestato di carenza di beni dopo pignoramento (art. 285 cpv.2 n. 1); 2. due anni dalla dichiarazione di fallimento (art. 285 cpv.2

n. 2); 3. due anni dall’omologazione del concordato con abbandono dell’attivo.

Art. 293

A. Introduzione La procedura concordataria è promossa mediante:

  1. l’istanza del debitore, corredata dei seguenti documenti: bilancio aggiornato, conto economico e piano di liquidità, o documenti attestanti lo stato patrimoniale o reddituale attuale e futuro del debitore, nonché un piano di risanamento provvisorio;

  2. l’istanza di un creditore legittimato a presentare domanda di fallimento;

  3. la trasmissione degli atti conformemente all’articolo 173a capoverso2.

Art. 293a

B. Moratoria 1 Il giudice del concordato concede senza indugio una moratoria provvisoria 1. Concessione provvisoria e adotta d’ufficio i provvedimenti necessari a preservare il patrimonio del debitore. Su domanda può prorogare la moratoria provvisoria.

La durata complessiva della moratoria provvisoria non può eccedere quattro mesi.

Se manifestamente non vi sono possibilità di risanamento o di omologazione di un concordato, il giudice del concordato dichiara d’ufficio il fallimento.

Art. 293b

2. Commissario 1 Il giudice del concordato designa uno o più commissari provvisori provvisorio perché esaminino approfonditamente le possibilità di risanamento o di omologazione di un concordato. L’articolo 295 si applica per analogia.

In casi motivati può rinunciare alla designazione di un commissario provvisorio.

Art. 293c

3. Effetti della 1 La moratoria provvisoria ha i medesimi effetti di una moratoria defimoratoria provvisoria nitiva.

In casi motivati è possibile rinunciare alla pubblicazione fino alla scadenza della moratoria provvisoria purché ne sia stata fatta richiesta e sia garantita la tutela dei terzi. In tal caso:

  1. la comunicazione agli uffici non ha luogo;

  2. un’esecuzione contro il debitore può essere promossa, ma non proseguita;

  3. le conseguenze giuridiche di cui all’articolo 297 capoverso 4 si esplicano soltanto dal momento in cui la moratoria provvisoria è comunicata al cessionario;

  4. è designato un commissario provvisorio.

Art. 293d

4. Rimedi La concessione della moratoria provvisoria e la designazione del giuridici commissario provvisorio non sono impugnabili.

Art. 294

C. Moratoria 1 Se durante la moratoria provvisoria appare probabile il risanamento definitiva 1. Udienza e o l’omologazione del concordato, il giudice del concordato concede la decisione moratoria in via definitiva per un periodo da quattro a sei mesi; decide d’ufficio prima della scadenza della moratoria provvisoria.

Il giudice convoca per un’udienza preliminare il debitore e l’eventuale creditore richiedente. Il commissario provvisorio riferisce oralmente o per scritto. Il giudice può sentire altri creditori.

Se non vi sono possibilità di risanamento o di omologazione del concordato, il giudice dichiara d’ufficio il fallimento.

Art. 295

2. Commissario 1 Il giudice del concordato nomina uno o più commissari.

Il commissario ha segnatamente i compiti seguenti:

  1. elabora il progetto di concordato, per quanto sia necessario;

  2. vigila sugli atti del debitore;

  3. esercita le attribuzioni di cui agli articoli 298–302 e 304;

  4. presenta su domanda del giudice del concordato rapporti intermedi e informa i creditori sull’andamento della moratoria. 3 Il giudice del concordato può attribuire altri compiti al commissario.

Art. 295a

3. Delegazione 1 Se le circostanze lo richiedono, il giudice del concordato istituisce dei creditori una delegazione dei creditori; le diverse categorie di creditori devono esservi adeguatamente rappresentate.

La delegazione dei creditori vigila sul commissario; può rivolgergli raccomandazioni ed è da questi periodicamente informata sullo stato della procedura.

La delegazione dei creditori autorizza, in vece del giudice del concordato, gli atti di cui all’articolo 298 capoverso2.

Art. 295b

4. Proroga della 1 Su domanda del commissario, la moratoria può essere prorogata fino moratoria a 12 mesi e, nei casi particolarmente complessi, fino a un massimo di

mesi.

In caso di proroga superiore a 12 mesi il commissario convoca un’assemblea dei creditori, da tenersi entro nove mesi dalla concessione della moratoria definitiva. L’articolo 301 si applica per analogia.

Il commissario informa i creditori sullo stato della procedura e sui motivi della proroga. I creditori possono costituire o revocare una delegazione dei creditori, nominare o revocare membri nonché nominare un nuovo commissario. L’articolo 302 capoverso2 si applica per analogia.

Art. 295c

5. Rimedi 1 Il debitore e i creditori possono impugnare la decisione del giudice giuridici del concordato mediante reclamo secondo il CPC4.

Al reclamo contro la concessione della moratoria concordataria non può essere attribuito l’effetto sospensivo.

Art. 296

6. Pubblicazione Il giudice del concordato pubblica la concessione della moratoria e la comunica senza indugio all’ufficio d’esecuzione, al registro di commercio e al registro fondiario. La moratoria concordataria è menzionata nel registro fondiario al più tardi due giorni dopo essere stata concessa.

Art. 296a

7. Annullamento 1 Se il risanamento ha esito positivo prima della scadenza della moratoria concordataria, il giudice del concordato la annulla d’ufficio. L’articolo 296 si applica per analogia.

Il giudice convoca per un’udienza il debitore e l’eventuale creditore richiedente. Il commissario riferisce oralmente o per scritto. Il giudice può sentire altri creditori.

La decisione di annullamento può essere impugnata mediante reclamo secondo il CPC5.

Art. 296b

8. Dichiarazione Il fallimento è dichiarato d’ufficio prima della scadenza della moratodi fallimento ria se:

  1. è necessario per preservare il patrimonio del debitore;

  2. manifestamente non vi sono possibilità di risanamento o di omologazione del concordato; o

  3. il debitore contravviene all’articolo 298 o alle istruzioni del commissario.

Art. 297

D. Effetti della 1 Durante la moratoria non si può promuovere né proseguire alcuna moratoria 1. Sui diritti esecuzione contro il debitore. È fatta salva l’esecuzione in via di dei creditori realizzazione di crediti garantiti da pegno immobiliare; la realizzazione di siffatto pegno è invece esclusa.

L’articolo 199 capoverso2 si applica per analogia ai beni pignorati.

I crediti concordatari non danno luogo a sequestro né ad altre misure cautelari.

La cessione di crediti futuri convenuta prima della concessione della moratoria concordataria non esplica alcun effetto se il credito nasce dopo tale concessione.

Eccezion fatta per i casi urgenti, i procedimenti civili e amministrativi concernenti i crediti concordatari sono sospesi.

Il decorso di tutte le prescrizioni e perenzioni rimane sospeso.

La concessione della moratoria sospende, nei confronti del debitore, il corso degli interessi di tutti i crediti non garantiti da pegno, salvo disposizione contraria del concordato.

La compensazione è retta dagli articoli 213 e 214. La concessione della moratoria vale come dichiarazione di fallimento.

L’articolo 211 capoverso1 si applica per analogia se e quando il commissario comunica al cocontraente la conversione del credito.

Art. 297a

2. Sui contratti Con il consenso del commissario e dietro indennizzo del cocontraente, di durata del debitore il debitore può in ogni tempo disdire per una scadenza qualsiasi un contratto di durata se altrimenti lo scopo del risanamento risulterebbe vanificato; l’indennizzo è considerato un credito concordatario. Sono fatte salve le norme speciali sulla risoluzione dei contratti di lavoro.

Art. 298

3. Sulla capacità 1 Il debitore può continuare la sua attività sotto la vigilanza del comdi disporre del debitore missario. Il giudice del concordato può tuttavia ordinare che determinati atti possano essere compiuti validamente soltanto con il concorso del commissario, oppure autorizzare il commissario a proseguire l’attività aziendale in luogo del debitore.

Salvo autorizzazione del giudice del concordato o della delegazione dei creditori, durante la moratoria il debitore non può validamente alienare o ipotecare elementi degli attivi fissi, costituire pegni, presentare fideiussioni e disporre a titolo gratuito.

Sono fatti salvi i diritti dei terzi di buona fede.

Se il debitore contravviene a queste disposizioni o alle istruzioni del commissario, il giudice del concordato può, su segnalazione del commissario, togliere al debitore la facoltà di disporre dei suoi beni o dichiarare d’ufficio il fallimento.

Art. 299, titolo marginale

E. Procedura di moratoria 1. Inventario e stima del pegno

Art. 300 cpv.1

Il commissario invita i creditori, mediante pubblico avviso (art. 35 e 296), a insinuare entro un mese i loro crediti, sotto la comminatoria che in caso di omissione non avranno diritto di voto nelle deliberazioni sul concordato. Invia, con lettera semplice, una copia del pubblico avviso ai creditori dei quali sia conosciuto il nome e il domicilio.

Art. 301 cpv.2

Egli invia, con lettera semplice, una copia del pubblico avviso ai creditori dei quali sia conosciuto il nome e il domicilio.

Art. 302, titolo marginale

F. Assemblea dei creditori

Art. 303, titolo marginale

G. Diritti contro i coobbligati

Art. 304, titolo marginale

H. Relazione del commissario; pubblicazione dell’udienza d’omologazione

Art. 305 cpv.1

Il concordato è accettato qualora vi abbia aderito, prima della decisione di omologazione:

  1. la maggioranza dei creditori, rappresentanti almeno i due terzi dell’ammontare complessivo dei crediti; o

  2. un quarto dei creditori, rappresentanti almeno i tre quarti di detto ammontare.

Art. 306

B. Omologa- 1 L’omologazione è subordinata alle seguenti condizioni: zione 1. Condizioni1. il valore delle prestazioni offerte deve essere in giusta proporzione con i mezzi del debitore; il giudice del concordato può tener conto delle sue aspettative; 2. l’integrale soddisfacimento dei creditori privilegiati ammessi e l’adempimento delle obbligazioni contratte durante la moratoria con il consenso del commissario devono essere sufficien- temente garantiti, a meno che singoli creditori abbiano esplicitamente rinunciato a esigere una garanzia per il loro credito; l’articolo 305 capoverso3 si applica per analogia; 3. in caso di concordato ordinario (art. 314 cpv. 1), i titolari di quote di partecipazione devono contribuire equamente al risanamento.

Il giudice del concordato può, d’ufficio o su domanda di un partecipante, completare un concordato non sufficientemente disciplinato.

Art. 307

3. Impugnazione 1 La decisione sul concordato può essere impugnata mediante reclamo secondo il CPC6.

Il reclamo ha effetto sospensivo, sempreché l’autorità giudiziaria superiore non disponga diversamente.

Art. 308

4. Comunica- 1 Non appena esecutiva, la decisione sul concordato: zione e pubblicazione a. è comunicata senza indugio all’ufficio d’esecuzione, all’ufficio dei fallimenti, al registro fondiario e, se il debitore vi è iscritto, al registro di commercio;

b. è pubblicata. 2 Non appena la decisione è esecutiva, cessano gli effetti della moratoria.

Art. 309

C. Effetti In caso di rigetto del concordato, il giudice del concordato dichiara 1. In caso di d’ufficio il fallimento. rigetto

Art. 310

2. In caso di 1 Il concordato è obbligatorio per tutti i creditori i cui crediti siano omologazione

a. Obbligatorietà sorti prima della concessione della moratoria o, senza il consenso del per i creditori commissario, dopo la stessa (crediti concordatari). Fanno eccezione i crediti garantiti da pegno, purché coperti da quest’ultimo. 2 I debiti contratti durante la moratoria con il consenso del commissario costituiscono debiti della massa in un concordato con abbandono dell’attivo o in un fallimento successivo. Lo stesso vale per i crediti risultanti da un contratto di durata, a condizione che il debitore abbia beneficiato delle prestazioni con il consenso del commissario.

Art. 314 cpv. 1bis

Il dividendo del concordato può essere costituito in tutto o in parte di quote sociali o diritti societari del debitore o di una società subentrante.

Art. 318 cpv.1 e 1bis

Il concordato contiene disposizioni circa:

1. la rinuncia dei creditori alla parte del credito non coperta dal ricavo della liquidazione dei beni o del prezzo del trasferimento di tali beni a un terzo, oppure la regolamentazione precisa dei diritti spettanti ad essi a questo riguardo; 2. la designazione dei liquidatori e il numero di membri della delegazione dei creditori, nonché la delimitazione delle loro attribuzioni; 3. il modo di liquidazione, in quanto non disciplinato dalla legge, nonché il modo e le garanzie d’esecuzione della cessione, se i beni sono ceduti a un terzo; 4. gli organi, oltre i fogli ufficiali, nei quali le pubblicazioni destinate ai creditori devono essere fatte.

Il dividendo del concordato può essere costituito in tutto o in parte di quote sociali o di diritti societari del debitore o di una società subentrante.

Art. 331 cpv.2

Per il computo dei termini di cui agli articoli 286–288 fa stato, in luogo del pignoramento o della dichiarazione di fallimento, la concessione della moratoria concordataria.

Art. 332 cpv.1

Il debitore o un creditore può proporre un concordato. In tal caso, l’amministrazione del fallimento lo sottopone col proprio parere ai creditori, i quali deliberano sul medesimo al più presto nella seconda assemblea.

Art. 350

Disposizione transitoria della modifica del 21 giugno 2013 La procedura concordataria è retta dal diritto anteriore se la domanda di moratoria è stata presentata prima dell’entrata in vigore della modifica del 21 giugno 2013.

II

La modifica del diritto vigente è disciplinata nell’allegato.

III

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 21 giugno 2013 Consiglio degli Stati, 21 giugno 2013 La presidente: Maya Graf Il presidente: Filippo Lombardi Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz Il segretario: Philippe Schwab Referendum ed entrata in vigore

Iltermine di referendum per la presente legge è decorso infruttuosamente il 10 ottobre 2013.7

La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2014.8

6 novembre 2013 In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer

La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

Decreto sull’entrata in vigore adottato in procedura semplificata il 5 nov. 2013.

Allegato

(cifra II) Modifica del diritto vigente Il Codice delle obbligazioni9 è modificato come segue:

Art. 333b

3. Trasferimento Se l’azienda o una parte di essa è trasferita a un terzo nel corso di una dell’azienda in caso di insol- moratoria concordataria a seguito di un fallimento o di un concordato venza con abbandono dell’attivo, il rapporto di lavoro passa con tutti i diritti e gli obblighi all’acquirente se tale trasferimento è stato concordato con l’acquirente e il lavoratore non vi si oppone. Per il resto si applicano per analogia gli articoli 333, eccettuato il capoverso3, e 333a.

Art. 335e cpv.2

Esse non si applicano in caso di cessazione dell’attività dell’azienda a seguito di decisione giudiziaria nonché in caso di licenziamenti collettivi a seguito di un fallimento o di un concordato con abbandono dell’attivo.

Art. 335h

5. Piano sociale 1 Il piano sociale è un accordo nel quale il datore di lavoro e i lavoraa. Definizione e tori convengono le misure atte a evitare o ridurre i licenziamenti, nonprincipi ché ad attenuarne le conseguenze.

Il piano sociale non deve compromettere la sopravvivenza dell’azienda.

Art. 335i

  1. Obbligo di 1 Il datore di lavoro è tenuto a condurre trattative con i lavoratori al negoziazione fine di elaborare un piano sociale se:

  2. occupa abitualmente almeno 250 lavoratori; e

  3. intende licenziare almeno 30 lavoratori sull’arco di 30 giorni, per motivi non inerenti alla loro persona. 2 I licenziamenti differiti nel tempo, ma fondati sulla medesima decisione, sono sommati. 3 Il datore di lavoro intavola trattative:

a. se ha aderito a un contratto collettivo di lavoro, con le associazioni dei lavoratori che l’hanno firmato;

  1. con i rappresentanti dei lavoratori; o

  2. direttamente con i lavoratori, se questi non hanno rappresentanti. 4 Le associazioni dei lavoratori, i rappresentanti dei lavoratori o i lavoratori stessi possono far capo a periti durante le trattative. I periti sono tenuti al segreto nei confronti di persone estranee all’azienda.

Art. 335j

c. Elaborazione 1 Qualora le parti non riescano ad accordarsi su un piano sociale, si da parte di un tribunale arbi- istituisce un tribunale arbitrale. trale

Il tribunale arbitrale stabilisce un piano sociale mediante lodo vincolante.

Art. 335k

d. Durante un Le disposizioni sul piano sociale (art. 335h–335j) non si applicano ai fallimento o una procedura licenziamenti collettivi operati durante un fallimento o una procedura concordataria concordataria conclusa con un concordato.

Art. 361 cpv.1

1 Alle disposizioni seguenti non può essere derogato a svantaggio del datore di lavoro o del lavoratore mediante accordo, contratto normale

o contratto collettivo di lavoro: … articolo 335k (piano sociale durante un fallimento o una procedura concordataria) …

Art. 362 cpv.1

Alle disposizioni seguenti non può essere derogato a svantaggio del lavoratore mediante accordo, contratto normale o contratto collettivo di lavoro: … articolo 335i (obbligo di negoziazione) articolo 335j (elaborazione del piano sociale da parte di un tribunale arbitrale) …

Art. 679 cpv.2

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