RU 2013 435
Decreto federale
sulla promozione della formazione musicale dei giovani
(Controprogetto all’iniziativa popolare
«gioventù + musica»)
del 15 marzo 20121
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l’articolo 139 capoverso5 della Costituzione federale2; esaminata l’iniziativa popolare «gioventù + musica», depositata il 18 dicembre 20083; visto il messaggio del Consiglio federale del 4 dicembre 20094,
decreta:
I
La Costituzione federale è modificata come segue:
Art. 67a Formazione musicale
La Confederazione e i Cantoni promuovono la formazione musicale, in particolare dell’infanzia e della gioventù.
Nei limiti delle loro competenze, la Confederazione e i Cantoni si impegnano a promuovere nelle scuole un’educazione musicale di qualità. Se gli sforzi di coordinamento dei Cantoni non sfociano in un’armonizzazione degli obiettivi dell’educazione musicale nelle scuole, la Confederazione emana le norme necessarie.
Con la collaborazione dei Cantoni, la Confederazione stabilisce i principi per l’accesso dei giovani alla pratica musicale e la promozione dei talenti musicali.