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Decreto federale sulla promozione della formazione musicale dei giovani (Controprogetto all’iniziativa popolare «gioventù + musica»)

AS 2013 435 · Raccolta ufficiale delle leggi federali

Del 15 mar 2012

https://lexipedia.io/it/docs/ch/as-ro-ru/2013-435/it/decreto-federale-sulla-promozione-della-formazione-musicale-dei-giovani-controprogetto-all-iniziativa-popolare-gioventu-musica

Consultato il 4 set 2026

  1. Documenti
  2. Confederazione
  3. Raccolta ufficiale delle leggi federali
Fonte

Modifica: Costituzione federale della Confederazione Svizzera (RS 101)

Foglio federale: Decreto federale sulla promozione della formazione musicale dei giovani (Controprogetto all'iniziativa popolare «gioventù + musica») (BBl 2012 452),

RU 2013 435

Decreto federale
sulla promozione della formazione musicale dei giovani
(Controprogetto all’iniziativa popolare
«gioventù + musica»)

del 15 marzo 20121

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l’articolo 139 capoverso5 della Costituzione federale2; esaminata l’iniziativa popolare «gioventù + musica», depositata il 18 dicembre 20083; visto il messaggio del Consiglio federale del 4 dicembre 20094,
decreta:

Footnotes

  1. [5] FF 2013 1015
  2. [2] RS 101
  3. [3] FF 2009 491
  4. [4] FF 2010 1 (Controprogetto all’iniziativa popolare «gioventù + musica»). DF II Il presente controprogetto è sottoposto al voto del Popolo e dei Cantoni. Sempre che non sia ritirata l’iniziativa popolare «gioventù + musica», il controprogetto è sottoposto al voto del Popolo e dei Cantoni unitamente all’iniziativa conformemente alla procedura di cui all’articolo 139b della Costituzione federale. Consiglio nazionale, 15 marzo 2012 Consiglio degli Stati, 15 marzo 2012 Il presidente: Hansjörg Walter Il presidente: Hans Altherr Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz Il segretario: Philippe Schwab Esito della votazione popolare ed entrata in vigore 1 La presente modifica costituzionale è stata accettata dal Popolo e dai Cantoni il 23 settembre 20125. 2 Conformemente all’articolo 15 capoverso 3 della legge federale del 17 dicembre 19766 sui diritti politici, essa è entrata in vigore il 23 settembre 2012. 29 gennaio 2013 Cancelleria federale

I

La Costituzione federale è modificata come segue:

Art. 67a Formazione musicale

La Confederazione e i Cantoni promuovono la formazione musicale, in particolare dell’infanzia e della gioventù.

Nei limiti delle loro competenze, la Confederazione e i Cantoni si impegnano a promuovere nelle scuole un’educazione musicale di qualità. Se gli sforzi di coordinamento dei Cantoni non sfociano in un’armonizzazione degli obiettivi dell’educazione musicale nelle scuole, la Confederazione emana le norme necessarie.

Con la collaborazione dei Cantoni, la Confederazione stabilisce i principi per l’accesso dei giovani alla pratica musicale e la promozione dei talenti musicali.

Footnotes

  1. [1] FF 2012 3059
  2. [6] RS 161.1