Fonte

RU 2013 4417

Codice penale svizzero
Codice penale militare
(Prolungamento dei termini di prescrizione dell’azione penale)

Modifica del 21 giugno 2013

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 7 novembre 20121,
decreta:

I

Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:

1. Codice penale2

Art. 97 cpv.1

L’azione penale si prescrive:

  1. in 30 anni, se la pena massima comminata è una pena detentiva a vita;

  2. in 15 anni, se la pena massima comminata è una pena detentiva superiore a tre anni;

  3. in 10 anni, se la pena massima comminata è una pena detentiva di tre anni;

  4. in 7 anni, se la pena massima comminata è un’altra pena.

2. Codice penale militare del 13 giugno 19273

Art. 55 cpv.1

L’azione penale si prescrive:

  1. in 30 anni, se la pena massima comminata è una pena detentiva a vita;

  2. in 15 anni, se la pena massima comminata è una pena detentiva superiore a tre anni;