RU 2013 4465
Ordinanza
sull’organizzazione dell’esercito
(OOE)
Modifica del 29 novembre 2013
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 26 novembre 20031 sull’organizzazione dell’esercito è modificata come segue:
Ingresso visti gli articoli 60 capoverso3 e 150 capoverso1 della legge militare del 3 febbraio 19952 (LM); visti gli articoli 9 capoverso1 e 13 capoverso1 dell’ordinanza dell’Assemblea federale del 4 ottobre 20023 sull’organizzazione dell’esercito,
Art. 6 cpv.1
Alle persone prosciolte dagli obblighi militari è consentito continuare a portare l’ultimo grado rivestito accompagnandolo con l’indicazione «prosciolto dal servizio» oppure «pr».
II
L’appendice è modificata secondo la versione qui annessa4.