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Ordinanza sull’organizzazione dell’esercito

AS 2013 4465 · Raccolta ufficiale delle leggi federali

Del 29 nov 2013

https://lexipedia.io/it/docs/ch/as-ro-ru/2013-4465/it/ordinanza-sull-organizzazione-dell-esercito

Consultato il 1 set 2026

  1. Documenti
  2. Confederazione
  3. Raccolta ufficiale delle leggi federali
Fonte

Modifica: Ordinanza sulle strutture dell’esercito (RS 513.11)

RU 2013 4465

Ordinanza
sull’organizzazione dell’esercito
(OOE)

Modifica del 29 novembre 2013

Il Consiglio federale svizzero
ordina:

I

L’ordinanza del 26 novembre 20031 sull’organizzazione dell’esercito è modificata come segue:

Ingresso visti gli articoli 60 capoverso3 e 150 capoverso1 della legge militare del 3 febbraio 19952 (LM); visti gli articoli 9 capoverso1 e 13 capoverso1 dell’ordinanza dell’Assemblea federale del 4 ottobre 20023 sull’organizzazione dell’esercito,

Art. 6 cpv.1

Alle persone prosciolte dagli obblighi militari è consentito continuare a portare l’ultimo grado rivestito accompagnandolo con l’indicazione «prosciolto dal servizio» oppure «pr».

Footnotes

  1. [1] RS 513.11
  2. [3] RS 513.1 4 Non pubblicata nella RU secondo l’art. 6 della legge del 18 giu. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512). III 1 Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2014. 2 I numeri 2, 4 e 6 dell’appendice entrano in vigore il 1° gennaio 2015. 29 novembre 2013 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
  3. [2] RS 510.10

II

L’appendice è modificata secondo la versione qui annessa4.