RU 2013 4479
Ordinanza
sull’imposizione degli oli minerali
(OIOm)
Modifica del 23 ottobre 2013
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 20 novembre 19961 sull’imposizione degli oli minerali è modificata come segue:
Art. 2 Collaborazione con la Carbura
La Direzione generale delle dogane e l’Organizzazione svizzera di scorte obbligatorie per carburanti e combustibili liquidi (Carbura) possono scambiarsi i dati relativi ai rapporti stesi dalle persone assoggettate all’imposta e dai detentori di scorte obbligatorie.
Art. 17 cpv.4
Per le statistiche speciali e i rilevamenti speciali sono riscossi emolumenti secondo l’appendice all’ordinanza del 4 aprile 20072 sugli emolumenti dell’Amministrazione federale delle dogane.
Art. 19a cpv.3
Abrogato
Art. 19h cpv.1
Il DFF stabilisce per anno civile le quantità di carburante proveniente da materie prime rinnovabili cui è concessa un’agevolazione fiscale. Esso tiene conto delle quantità di carburante fossile che vengono sostituite da carburante proveniente da materie prime rinnovabili. Non stabilisce alcuna limitazione quantitativa per i carburanti provenienti da materie prime rinnovabili destinati a utilizzazioni stazionarie.
Art. 24 cpv.3
Per le altre merci di cui al capoverso2 lettera b la Direzione generale delle dogane può accettare una formulazione diversa della riserva d’uso, a condizione che il contenuto corrisponda a quello del capoverso2 lettera b.
Art. 26 Beneficiari
Hanno diritto al carburante esente da imposta:
i beneficiari istituzionali ai sensi dell’articolo2 capoverso1 della legge del 22 giugno 20073 sullo Stato ospite che godono di privilegi doganali in virtù del diritto internazionale, di accordi conclusi o di decisioni prese conformemente alla legge sullo Stato ospite;
le persone beneficiarie ai sensi dell’articolo2 capoverso2 della legge sullo Stato ospite che godono di privilegi doganali in virtù del diritto internazionale, di accordi conclusi o di decisioni prese conformemente alla legge sullo Stato ospite;
i capi di Stato e di Governo nonché altri membri del Governo durante lo svolgimento effettivo di una funzione ufficiale in Svizzera.
Non hanno diritto al carburante esente da imposta:
i cittadini svizzeri;
le persone di nazionalità estera con un permesso di dimora secondo la legge del 16 dicembre 20054 sugli stranieri che lavorano presso una missione diplomatica, una missione permanente o un’altra rappresentanza presso organizzazioni intergovernative oppure un posto consolare.
Art. 27 Utilizzazione di carburante esente da imposta in veicoli stradali
Un beneficiario ai sensi dell’articolo 26 può acquistare carburante esente da imposta destinato a essere utilizzato in veicoli stradali solo se è in possesso di una carta carburante.
Il carburante deve essere acquistato presso una stazione di rifornimento designata dalla Direzione generale delle dogane.
Solo il veicolo menzionato nella carta carburante può essere rifornito con il carburante.
Il carburante può essere utilizzato esclusivamente per corse:
effettuate da un beneficiario istituzionale ai sensi dell’articolo 26 capoverso 1 lettera a per l’adempimento di funzioni ufficiali;
effettuate da una persona beneficiaria ai sensi dell’articolo 26 capoverso 1 lettera b o da una persona ai sensi dell’articolo 26 capoverso1 lettera c per uso personale.
Art. 28 Carta carburante
Le carte carburante vanno chieste ai competenti uffici di emissione designati dalla Direzione generale delle dogane.
Il beneficiario si impegna, con modulo ufficiale, a utilizzare il carburante secondo l’articolo 27 capoversi3 e 4.
La carta carburante deve essere restituita immediatamente all’ufficio di emissione se:
il veicolo menzionatovi è alienato;
il beneficiario perde il diritto al carburante esente da imposta.
Art. 28a Utilizzazione di carburante esente da imposta in altri veicoli e macchine
Il carburante esente da imposta può essere utilizzato in veicoli e macchine diversi da quelli di cui all’articolo 27 solo come segue:
da un beneficiario istituzionale ai sensi dell’articolo 26 capoverso1 lettera a: per l’adempimento di funzioni ufficiali;
da una persona beneficiaria ai sensi dell’articolo 26 capoverso1 lettera b o da una persona ai sensi dell’articolo 26 capoverso1 lettera c: per uso personale.
Per gli aeromobili di beneficiari ai sensi dell’articolo 26 il carburante è esente da imposta se è utilizzato secondo il capoverso1 e se il rifornimento avviene su un aerodromo doganale ai sensi dell’articolo 22 della legge del 18 marzo 20055 sulle dogane. In casi eccezionali e d’intesa con il Dipartimento federale degli affari esteri, la Direzione generale delle dogane può autorizzare il rifornimento su altri aerodromi.
La Direzione generale delle dogane definisce la procedura per la consegna di carburante esente da imposta.
Art. 28b Combustibili esenti da imposta
Hanno diritto al combustibile esente da imposta:
i beneficiari istituzionali ai sensi dell’articolo 26 capoverso1 lettera a, a condizione che lo utilizzino in edifici destinati esclusivamente all’adempimento di funzioni ufficiali;
le persone beneficiarie ai sensi dell’articolo 26 capoverso1 lettera b e le persone ai sensi dell’articolo 26 capoverso1 lettera c, a condizione che lo utilizzino in edifici destinati esclusivamente all’uso personale.
La Direzione generale delle dogane definisce la procedura per la consegna di combustibile esente da imposta.
Art. 33 cpv.2 lett. b
I carburanti acquistati negli aerodromi doganali per rifornire altri aeromobili sono esenti da imposta, se
b. il volo serve, dietro controprestazione, a trasportare persone o merci oppure a fornire prestazioni di servizio; e
Art. 33 cpv.5
L’esenzione dall’imposta è concessa sulla base di una dichiarazione fiscale ai sensi dell’articolo 42 capoverso2 o nella procedura di restituzione.
Art. 41 cpv.2 lett. c
La dichiarazione fiscale periodica deve essere presentata nella forma prescritta e menzionare i dati relativi alle quantità totali, per genere di merce (voce della tariffa doganale, numero statistico) e per aliquota d’imposta, separatamente per:
c. i depositi di scorte obbligatorie fuori dei depositi autorizzati.
Art. 43 cpv.2
Per le merci in un deposito autorizzato tale momento è quello in cui la merce defluisce dal dispositivo di misurazione.
Titolo prima dell’art. 45d
Sezione 4 Disposizioni speciali concernenti il biogas impiegato come carburante
in caso di immissione nella rete di gas naturale o di consegna diretta a un distributore di biogas
Art. 45d cpv.1 e 1bis
Il biogas deve essere dichiarato al servizio di clearing designato dall’industria del gas se:
è conforme alle disposizioni della direttiva G13 di gennaio 20146 della Società svizzera dell’industria del gas e delle acque e viene immesso e misurato nella rete di gas naturale tramite una conduttura fissa; o
è raffinato per ottenere un carburante di qualità ed è direttamente consegnato a un distributore di biogas.
Le dichiarazioni dei produttori di biogas (art. 20 e 31 della legge) come pure la dichiarazione delle imposte esigibili presso i fornitori e i venditori di gas naturale (art.4 cpv.2 della legge) devono essere presentate alla Direzione generale delle dogane tramite il servizio di clearing.
La direttiva G13 può essere acquistata presso la Società svizzera dell’industria del gas e delle acque al sito www.svgw.ch > Shop > Regolamentazione > Gas.
Inserire prima del titolo della sezione 2
Art. 48a Carburanti provenienti da materie prime rinnovabili
Per i carburanti provenienti da materie prime rinnovabili con agevolazione fiscale non si ha diritto alla restituzione dell’imposta.
Art. 58 cpv.2
L’imposta è restituita ai gestori di aziende agricole, ad eccezione delle corporazioni alpestri e delle aziende d’estivazione; l’importo della restituzione è calcolato in base alla differenza tra l’aliquota normale e l’aliquota ridotta nonché sul consumo secondo norma.
Art. 64 cpv.4
I controlli del consumo devono:
essere tenuti per ogni peschereccio nella forma prescritta dalla Direzione generale delle dogane;
menzionare separatamente le quantità utilizzate per scopi fruenti dell’agevolazione fiscale e quelle utilizzate per altri scopi;
contenere il numero di litri e la data del rifornimento.
Titolo prima dell’art. 84
Sezione 6 Depositi di scorte obbligatorie fuori dei depositi autorizzati
Art. 84 Principio
Le scorte obbligatorie non imponibili di carburanti, olio da riscaldamento extra leggero colorato e marcato nonché altri combustibili possono essere depositate, sotto sorveglianza della Carbura, fuori dei depositi autorizzati.
Art. 88 Divieto d’esportazione
L’esportazione di merci non imponibili depositate come scorte obbligatorie fuori dei depositi autorizzati è vietata.
Art. 90 cpv.2
Le quantità di cui al capoverso1 possono essere superate al massimo del 50 per cento.
Art. 102 Abs. 3
L’immagazzinamento di carburanti, olio da riscaldamento extra leggero e altri combustibili in un deposito di scorte obbligatorie fuori dei depositi autorizzati è attestato dalla Carbura nel bollettino di scorta.
Titolo prima dell’art. 106a
Capitolo 8a Interesse rimunerativo
Art. 106a
A contare dal momento del pagamento, l’Amministrazione delle dogane corrisponde gli interessi sugli importi indebitamente riscossi o indebitamente non restituiti.
Il DFF fissa i tassi d’interesse e stabilisce l’importo fino al quale non viene versato alcun interesse rimunerativo.
Capitolo 9, sezione 1 (art. 107–111) Abrogata
II
L’allegato2 è sostituito dalla versione qui annessa:
Allegato 2
Tariffa d’imposta per i carburanti provenienti da materie prime rinnovabili Voce di Designazione della merce Aliquota Supplemento fiscale tariffa d’imposta per 1000 kg per 1000 kg fr. fr.
2711. 2910 Biogas, allo stato gassoso 0.00 0.00 per 1000 l per 1000 l a 15 °C a 15 °C fr. fr.
cap. 15 Oli di origine vegetale e animale o oli usati 0.00 0.00 di origine vegetale e animale 2207. 1000 Bioetanolo 0.00 0.00 2000 Biocarburanti sintetici: 2710. 1912 – oli o grassi vegetali e animali idrogenati 0.00 0.00 1919 3824. 9030 – distillati di biodiesel 0.00 0.00 2711. 1910 Biogas, liquefatto 0.00 0.00 2905. 1110 Biometanolo 0.00 0.00 3826. 0010 Biodiesel 0.00 0.00
III
La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell’allegato.
IV
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2014.
23 ottobre 2013 In nome del Consiglio federale svizzero: |
|---|
Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer |
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova |
Allegato
(cifra III) Modifica di altri atti normativi Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:
1. Ordinanza del 30 novembre 20127 sul CO2
Art. 134 cpv.2
La Direzione generale delle dogane e l’Organizzazione svizzera di scorte obbligatorie per carburanti e combustibili liquidi (Carbura) possono scambiarsi i dati necessari per l’esecuzione delle disposizioni relative alla compensazione delle emissioni di CO2 dei carburanti.
2. Ordinanza del 7 dicembre 19988 sull’energia
Art. 22a Trasmissione di dati alla Direzione generale delle dogane
L’UFE trasmette alla Direzione generale delle dogane i seguenti dati dei produttori di energia elettrica da biomassa necessari per l’esecuzione dell’ordinanza del 20 novembre 19969 sull’imposizione degli oli minerali:
dati personali e indirizzi di persone fisiche o giuridiche e associazioni di persone;
indicazioni su tipo, quantità e origine delle materie prime biogene;
indicazioni su tipo, quantità e origine di carburanti e combustibili prodotti a partire da materie prime biogene;
indicazioni sull’energia (elettricità e calore) prodotta a partire da carburanti e combustibili;
indicazioni sull’impianto, in particolare procedura di produzione, capacità, potenza, grado di rendimento e data della messa in esercizio.
3. Ordinanza del 4 aprile 200710 sugli emolumenti dell’Amministrazione federale delle dogane Appendice cifra 7.13 Cifra Tassa 7.13 Il trattamento di domande relative alle agevolazioni fiscali per carburanti provenienti da materie prime rinnovabili secondo la legislazione sull’imposizione degli oli minerali:
domande concernenti carburanti secondo l’articolo 19b capoverso2 dell’ordinanza sull’imposizione degli oli minerali: – domande per carburanti prodotti esclusivamente a par- fr. 100.– tire da materie prime biogene che: 1. figurano nella lista positiva della Direzione generale delle dogane11; 2. sono ritirati gratuitamente o dietro pagamento del fornitore ai sensi di una tassa di smaltimento; oppure 3. corrispondono a una combinazione dei punti1 e 2. – altre domande fr. 300.–
domande concernenti altri carburanti. fr. 1000.–
La lista positiva della Direzione generale delle dogane può essere scaricata gratuitamente dal sito dell’AFD: www.ezv.admin.ch > Informazioni per ditte / Imposte e tributi / Importazione in Svizzera oppure Territorio svizzero > Imposta sugli oli minerali > Carburanti provenienti da materie prime rinnovabili > Prova delle esigenze ecologiche e sociali minime.