RU 2013 4687
Ordinanza
sulle norme della circolazione stradale
(ONC)
Modifica del 29 novembre 2013
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 13 novembre 19621 sulle norme della circolazione stradale è modificata come segue:
Ingresso visti gli articoli 31 capoversi 2bis e 2ter, 41 capoverso 2bis, 55 capoverso 7 lettera a,
e 106 capoverso1 della legge federale del 19 dicembre 19582 sulla circolazione stradale (LCStr); visto l’articolo 12 capoversi1 lettera c e 2 della legge del 7 ottobre 19833 sulla protezione dell’ambiente,
Art. 2, rubrica, nonché cpv. 4 e 5
Stato del conducente (art. 31 cpv.2 e 55 cpv. 7 lett. a LCStr)
e 5 Abrogati
Art. 2a Divieto di guidare sotto l’influsso dell’alcol
È vietato guidare sotto l’influsso dell’alcol:
durante lo svolgimento dell’attività di trasporto concessionario o internazionale di viaggiatori su strada;
durante il trasporto professionale di persone;
durante il trasporto di merci con autoveicoli pesanti;
durante il trasporto di merci pericolose, con unità di trasporto soggette all’obbligo del contrassegno;
ai maestri conducenti, durante l’esercizio della professione;
ai conducenti, durante le corse di scuola guida e d’esercitazione;
agli accompagnatori, durante le corse di scuola guida;
ai titolari della licenza di condurre in prova, eccetto durante le corse con veicoli delle categorie speciali F, G e M.
Una persona è sotto l’influsso se presenta un tasso alcolemico pari o superiore allo 0,10 per mille oppure se ha nell’organismo una quantità di alcol che determina una tale concentrazione.
Art. 30 Uso delle luci durante la corsa
Dall’imbrunire al far del giorno, in caso di cattive condizioni di visibilità e nelle gallerie si devono accendere durante la corsa i fari a luce anabbagliante. Sui veicoli sprovvisti di fari a luce anabbagliante si devono usare le luci prescritte per il tipo di veicolo in questione.
Per il resto, sui veicoli a motore si devono accendere le luci di circolazione diurna o i fari a luce anabbagliante. Sono esclusi i tipi di veicoli diversi dagli autoveicoli e dai motoveicoli, nonché gli autoveicoli e i motoveicoli immatricolati per la prima volta prima del 1° gennaio 1970.
All’occorrenza, si possono usare i fari di profondità; per quanto possibile, si deve tuttavia evitarne l’uso nelle località. I fari di profondità devono essere spenti:
per tempo, prima dell’incrocio con altri utenti della strada o con una ferrovia proveniente, accanto alla strada, in senso inverso;
nel caso di circolazione in colonna e di retromarcia.
I fari fendinebbia e i fari fendinebbia di coda possono essere accesi solo se la visibilità è notevolmente ridotta a causa della nebbia, di una tempesta di neve o di forte pioggia.
In caso di fermata prolungata è possibile passare alle luci di posizione.
Art. 31 Uso delle luci sui veicoli in sosta
Sui veicoli a ruote simmetriche in sosta fuori delle località si devono accendere le luci di posizione o le luci di posteggio dal lato del traffico. Sui veicoli sprovvisti di tali luci si devono usare le luci prescritte per il tipo di veicolo in questione.
Sui veicoli a ruote simmetriche non a motore si deve accendere almeno una luce gialla non abbagliante, applicata dal lato del traffico e visibile da entrambi i sensi di marcia.
All’interno delle località e sui veicoli la cui larghezza non supera1,00 m sono sufficienti i catarifrangenti.
Art. 32 Illuminazione di rimorchi e veicoli rimorchiati nonché uso di luci di lavoro e luci orientabili
Le luci dei rimorchi e dei veicoli rimorchiati devono essere accese contemporaneamente a quelle del veicolo trattore, salvo qualora sul veicolo trattore siano usate soltanto le luci di circolazione diurna. In presenza di più rimorchi, è sufficiente che siano accese le luci posteriori dell’ultimo rimorchio.
Le luci di lavoro e le luci orientabili possono essere utilizzate solo per il tempo indispensabile per svolgere l’attività in questione.
Art. 39 cpv.2
Le luci del veicolo devono sempre essere tenute accese.
Art. 50 cpv.3
Abrogato
Art. 63 cpv.3 lett. d
I ciclisti di almeno 16 anni possono trasportare:
d. su un rimorchio per velocipedi collegato a un velocipede a uno o due posti oppure su un velocipede appositamente predisposto: al massimo due fanciulli sistemati su sedili protetti.
II
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2014.
29 novembre 2013 In nome del Consiglio federale svizzero: |
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Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer |
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova |