RU 2013 5321
Ordinanza
sul collocamento e il personale a prestito
(Ordinanza sul collocamento, OC)
Modifica del 29 novembre 2013
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 16 gennaio 19911 sul collocamento è modificata come segue:
Ingresso visto l’articolo 41 capoverso1 della legge del 6 ottobre 19892 sul collocamento (LC),
Art. 6, frase introduttiva
Se esercitate gratuitamente, non sono sottoposte ad autorizzazione le attività di collocamento:
Art. 8 cpv.3
L’autorizzazione può essere negata se il richiedente intende collocare persone in cerca d’impiego presso persone da cui non è indipendente.
Art. 10a Esame del modello del contratto di collocamento
L’autorità di rilascio esamina il modello del contratto di collocamento delle imprese che esigono dalle persone in cerca d’impiego una tassa d’iscrizione o una provvigione di collocamento.
Art. 11 cpv. 1bis e 4
Le imprese che esigono dalle persone in cerca d’impiego una tassa d’iscrizione o una provvigione di collocamento devono allegare alla domanda il modello del contratto di collocamento con cui intendono operare.
Le autorità di rilascio decidono entro 40 giorni dal ricevimento della documentazione completa. Per le domande complesse è fatto salvo l’articolo4 capoverso 1 lettera c dell’ordinanza del 25 maggio 20113 sui termini ordinatori.
Art. 15 cpv.1 lett. b
Se il collocatore si trova in una delle situazioni d’infrazione previste nell’articolo 5 capoverso1 lettere a o b LC, l’autorità competente può:
b. disporre nella decisione di revoca che l’impresa, il responsabile o l’avente economicamente diritto potrà inoltrare una nuova domanda d’autorizzazione solo dopo la scadenza di un periodo d’attesa di due anni al massimo; fino alla scadenza del periodo d’attesa disposto nei loro confronti, il responsabile e l’avente economicamente diritto non possono partecipare alle attività delle imprese richiedenti né agire per esse.
Art. 24 lett. a
Abrogata
Art. 26 cpv. 2–4
È inoltre possibile concludere che vi è un’attività di fornitura di personale a prestito segnatamente se:
il lavoratore è coinvolto nell’organizzazione del lavoro dell’impresa acquisitrice a livello personale, organizzativo, materiale e temporale;
il lavoratore svolge i lavori con attrezzature, materiale o apparecchi dell’impresa acquisitrice;
l’impresa acquisitrice assume il rischio della cattiva esecuzione del contratto.
La fornitura a terzi di lavoratori già forniti a prestito (cosiddetta subfornitura o fornitura indiretta) non è consentita. La fornitura di un lavoratore a un’impresa terza è invece consentita se:
la prima impresa cede il rapporto di lavoro alla seconda impresa per la durata dell’impiego, la seconda impresa subentra quale datore di lavoro, dispone di un’autorizzazione di fornitura di personale a prestito e cede i servizi del lavoratore alla terza impresa; o
la prima impresa rimane datore di lavoro e conclude con la terza impresa un contratto di fornitura di personale a prestito mentre la seconda impresa svolge unicamente un ruolo di intermediario nel rapporto di fornitura di personale a prestito.
Se imprese riunite in un consorzio cedono i servizi di lavoratori a tale consorzio non si è in presenza di una fornitura di personale a prestito salvo se al consorzio è accordato per l’essenziale il potere di impartire istruzioni al lavoratore.
Art. 28 cpv.2
Le imprese che forniscono a prestito esclusivamente i servizi del proprietario o del comproprietario dell’impresa non sono sottoposte ad autorizzazione.
Art. 32 cpv.2
L’autorizzazione può essere negata se il richiedente intende fornire personale a prestito a imprese acquisitrici da cui non è indipendente.
Art. 34a Esame del modello del contratto di lavoro e del contratto di fornitura di personale a prestito
L’autorità di rilascio esamina il modello del contratto di lavoro e il modello del contratto di fornitura di personale a prestito.
Art. 38 cpv.2
Il capoverso1 si applica anche qualora la persona che fornisce la cauzione cambi, salvo se la nuova persona copre per un anno i crediti anteriori all’accordo che disciplina la nuova cauzione e non ancora prescritti secondo l’articolo 128 numero3 del Codice delle obbligazioni4 (CO).
Art. 39 cpv. 1bis
La cauzione può altresì essere impiegata se l’autorizzazione per la fornitura di personale a prestito è stata revocata o soppressa e vi sono ancora crediti salariali aperti di lavoratori forniti a prestito.
Art. 40 cpv. 1bis e 4
I prestatori devono allegare alla domanda il modello del contratto di lavoro e il modello del contratto di fornitura di personale a prestito con cui intendono operare.
Le autorità di rilascio decidono entro 40 giorni dal ricevimento della documentazione completa. Per le domande complesse è fatto salvo l’articolo4 capoverso 1 lettera c dell’ordinanza del 25 maggio 20115 sui termini ordinatori.
Art. 44 cpv.1 lett. b
Se il prestatore si trova in una delle situazioni d’infrazione previste nell’articolo 16 capoverso1 lettere a o b LC, l’autorità competente può:
b. disporre nella decisione di revoca che l’impresa, il responsabile o l’avente economicamente diritto potrà inoltrare una nuova domanda d’autorizzazione solo dopo la scadenza di un periodo d’attesa di due anni al massimo; fino alla scadenza del periodo d’attesa disposto nei loro confronti, il responsabile e l’avente economicamente diritto non possono partecipare alle attività delle imprese richiedenti né agire per esse.
Art. 48a cpv.1 lett. abis
Le disposizioni concernenti il salario disciplinano:
abis. le spese;
II
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2014.
29 novembre 2013 In nome del Consiglio federale svizzero: |
|---|
Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer |
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova |