RU 2013 5347
Ordinanza 1
sull’asilo relativa a questioni procedurali
(Ordinanza 1 sull’asilo, OAsi 1)
Modifica del 13 dicembre 2013
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza1 dell’11 agosto 19991 sull’asilo è modificata come segue:
Art. 3 Trasmissione e notificazione di decisioni
(art. 13 cpv. 3 e 5 LAsi) La notificazione è comunicata senza indugio al procuratore e, se tecnicamente possibile, anche per telefax. Inoltre è fatto riferimento all’articolo 13 capoverso 3 o all’articolo 13 capoverso 5 LAsi, secondo cui la notificazione è fatta personalmente al richiedente l’asilo.
Art. 4
Art. 7 cpv. 4
L’autorità cantonale comunica senza indugio all’Ufficio federale della migrazione (UFM) o al Tribunale amministrativo federale nonché al minorenne la nomina della persona di fiducia e tutte le misure tutorie.
Art. 7c, rubrica e cpv.1
Emolumenti per domande di riesame e domande multiple
L’emolumento per procedure giusta gli articoli 111b e 111c LAsi ammonta a 600 franchi.
Art. 20 Colloquio preliminare consultivo
Il colloquio preliminare consultivo è svolto nell’ambito dell’interrogatorio sommario di cui all’articolo 26 capoverso 2 LAsi.
Se l’interrogatorio sommario è sostituito dall’audizione secondo l’articolo 29 LAsi, il colloquio preliminare consultivo è svolto immediatamente prima dell’audizione.
Art. 20a Accertamento medico
L’UFM informa il richiedente l’asilo in merito alla normativa applicabile nel caso in cui faccia valere problemi di salute rilevanti per la procedura d’asilo e di allontanamento.
In collaborazione con l’Ufficio federale della sanità pubblica, l’UFM emana le necessarie istruzioni sulla delimitazione dell’accertamento medico secondo l’articolo 26bis capoverso 2 LAsi rispetto alle misure sanitarie di confine fondandosi sulla legge del 18 dicembre 19702 sulle epidemie.
Art. 28, rubrica
Parere dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati
Art. 28a
Art. 28b, rubrica
Collaborazione all’accertamento dei fatti
Art. 29
Art. 29a, rubrica
Esame della competenza secondo Dublino
Art. 38
II
La presente ordinanza entra in vigore il 1° febbraio 2014.
13 dicembre 2013 In nome del Consiglio federale svizzero: |
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Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer |
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova |