RU 2013 5351
Ordinanza
sull’integrazione degli stranieri
(OIntS)
Modifica del 13 dicembre 2013
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 24 ottobre 20071 sull’integrazione degli stranieri è modificata come segue:
Titolo prima dell’art. 11
Sezione 1 Disposizioni generali
Art. 11 Concessione dei contributi
Nel quadro dei crediti stanziati, l’UFM concede contributi finanziari secondo l’articolo 55 capoversi2 e 3 LStr. Gli importi dei contributi finanziari sono retti dagli articoli 17b e 18.
Art. 12
Art. 13, rubrica
Settori da promuovere (art. 55 cpv.3 e 5 LStr)
Art. 14
Art. 15 cpv.2 e 3
Abrogati
Art. 16
Titolo prima dell’art. 17a
Sezione 1a Programmi cantonali d’integrazione
Art. 17a Programmi cantonali d’integrazione
(art. 55 cpv.2 e 3 LStr)
Gli obiettivi strategici della promozione dell’integrazione convenuti da Confederazione e Cantoni sono realizzati grazie a programmi cantonali d’integrazione.
L’UFM concede i contributi finanziari per l’attuazione dei programmi cantonali d’integrazione sulla base di un accordo di programma secondo l’articolo 20a della legge del 5 ottobre 19902 sui sussidi. In via eccezionale, i contributi finanziari possono essere concessi anche sulla base di convenzioni o mediante decisione.
L’accordo di programma fissa in particolare la prestazione della Confederazione, gli obiettivi strategici del programma e gli indicatori per misurare il raggiungimento degli obiettivi. È rinnovato al più tardi dopo quattro anni.
I Comuni vanno coinvolti adeguatamente nell’elaborazione dei programmi cantonali d’integrazione.
I Cantoni decidono nel quadro dei loro programmi d’integrazione circa la concessione di contributi finanziari a singoli progetti.
L’UFM collabora strettamente con i Cantoni all’attuazione del programma.
Art. 17b Ripartizione e importo dei contributi
Dopo aver sentito i Cantoni, il DFGP definisce la ripartizione dei contributi finanziari di cui all’articolo 55 capoverso 3 LStr a favore dei programmi cantonali d’integrazione.
Le spese dei Cantoni per finanziare i programmi cantonali d’integrazione secondo l’articolo 55 capoverso 3 LStr corrispondono almeno all’importo del contributo federale.
Il contributo federale ai programmi cantonali d’integrazione secondo l’articolo 55 capoverso 2 LStr è retto dall’articolo 18.
Art. 17c Spese sussidiabili
I contributi finanziari ai programmi cantonali d’integrazione sono concessi per la realizzazione nei Cantoni di misure di promozione specifica dell’integrazione esulanti dall’offerta delle strutture ordinarie.
Possono essere concessi eccezionalmente, quale finanziamento iniziale nell’ambito dei programmi cantonali d’integrazione, anche contributi a misure rientranti nell’offerta delle strutture ordinarie.
Non sono computabili i compiti amministrativi di carattere generale, in particolare i compiti di coordinamento dei servizi cantonali che fungono da interlocutori per le questioni inerenti all’integrazione di secondo l’articolo 9.
Art. 17d Rapporto e controllo
I Cantoni riferiscono annualmente all’UFM in merito all’utilizzo dei contributi finanziari.
I rapporti riferiscono segnatamente in merito ai progressi nel raggiungimento degli obiettivi strategici dei programmi cantonali d’integrazione, sulla base degli indicatori convenuti o delle prestazioni fornite.
La vigilanza finanziaria è retta dalle disposizioni della legge del 5 ottobre 19903 sui sussidi.
Titolo prima dell’art. 17e
Sezione 1b Programmi e progetti d’importanza nazionale
Art. 17e Programmi e progetti
L’UFM concede contributi finanziari a programmi e progetti o indagini scientifiche d’importanza nazionale.
L’UFM può delegare a terzi l’esecuzione e il coordinamento delle attività di progetto di cui al capoverso1.
Sulla base di una convenzione con l’UFM, la Commissione può svolgere e coordinare programmi e progetti o indagini scientifiche d’importanza nazionale.
Titolo prima dell’art. 18
Sezione 2 Contributi finanziari per l’integrazione di persone ammesse
provvisoriamente, di rifugiati riconosciuti e di persone bisognose di protezione titolari di un permesso di dimora
Art. 18 Somma forfettaria a favore dell’integrazione
(art. 55 cpv. 2 LStr)
La Confederazione paga ai Cantoni una somma forfettaria unica di 6000 franchi per ogni persona ammessa provvisoriamente, per ogni rifugiato riconosciuto e per ogni persona bisognosa di protezione titolare di un permesso di dimora. Tale somma è vincolata allo scopo previsto e commisurata ai bisogni e serve segnatamente a promuovere l’integrazione professionale e l’apprendimento di una lingua nazionale.
La somma forfettaria di cui al capoverso1 si basa sull’indice nazionale dei prezzi al consumo al 31 ottobre 2007. Alla fine di ogni anno l’UFM adatta a tale indice la somma per l’anno civile seguente.
L’UFM può concedere la somma forfettaria di cui al capoverso1 sulla base di un accordo di programma a favore dei programmi cantonali d’integrazione. Il suo importo annuo è definito fondandosi sulla media del numero di persone di cui al capoverso1 effettivamente assegnate ai Cantoni durante il periodo precedente. All’importo così calcolato è aggiunto un supplemento del 10 per cento.
Al termine del periodo di programma, l’UFM esige il rimborso dei mezzi non utilizzati.
Qualora non sia convenuto alcun programma d’integrazione, l’UFM versa la somma forfettaria di cui al capoverso1 ai servizi cantonali che fungono da interlocutori per le questioni inerenti all’integrazione (art. 9). Essi vegliano a che le misure di promozione siano coordinate con i progetti e i programmi di cui agli articoli 17a
I Cantoni possono impiegare la somma forfettaria a favore dell’integrazione anche per far beneficiare le persone ammesse provvisoriamente, i rifugiati riconosciuti e le persone bisognose di protezione titolari di un permesso di dimora delle misure integrative in atto nelle strutture ordinarie dell’aiuto sociale cantonale e considerate alla stregua di prestazioni assistenziali secondo l’articolo3 della legge federale del 24 giugno 19774 sull’assistenza.
Art. 19
II
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2014.
13 dicembre 2013 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova Per mantenere il parallelismo d’impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.