Fonte

RU 2013 771

Ordinanza
concernente il pensionamento in particolari categorie
di personale
(OPPCPers)

del 20 febbraio 2013

Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 37 della legge del 24 marzo 20001 sul personale federale (LPers),
ordina:

Sezione 1 Disposizioni generali

Art. 1 Scopo e oggetto

(art. 32g cpv.4, 32k cpv.1 e 2 LPers)

La presente ordinanza si prefigge di indennizzare le speciali esigenze e gli speciali oneri per l’esercizio della funzione dei militari di professione, dei membri del Corpo delle guardie di confine, dei piloti collaudatori di armasuisse, nonché degli impiegati del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) soggetti all’obbligo del trasferimento del personale e del personale della Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) soggetto a rotazione (particolari categorie di personale).

Essa disciplina:

  1. il finanziamento del pensionamento degli assicurati di particolari categorie di personale;

  2. l’età del pensionamento ordinario degli assicurati di particolari categorie di personale.

Art. 2 Campo d’applicazione

La presente ordinanza si applica:

  1. ai seguenti militari di professione: 1. gli ufficiali di professione e i sottufficiali di professione ai sensi degli articoli5 e 7 dell’ordinanza del DDPS del 9 dicembre 20032 concernente il personale militare, 2. i membri del servizio di volo militare ai sensi dell’articolo2 capoverso2 lettera a numero1, lettera b numero1 nonché lettere c e d dell’ordinanza del 19 novembre 20033 sul servizio di volo militare, RS 172.220.111.35 3. gli alti ufficiali superiori esercitanti la loro funzione a titolo principale, con l’eccezione dell’uditore in capo dell’esercito;

  2. ai seguenti membri del Corpo delle guardie di confine: 1. le guardie di confine a livello di posti guardie di confine che hanno assolto la formazione di guardia di confine, 2. le guardie di confine che hanno assolto la formazione di guardia di confine e prestano servizio, limitatamente nel tempo, per cinque anni al massimo presso un comando regionale o presso il comando delle guardie di confine, 3. le guardie di confine ai sensi del numero2 che dopo un servizio presso un comando regionale o presso il comando delle guardie di confine non ritornano più al posto guardie di confine, 4. gli impiegati che non dispongono di una formazione di guardia di confine e prestano servizio come ufficiale d’impiego presso un comando regionale;

  3. agli impiegati del DFAE soggetti all’obbligo del trasferimento e al personale della DSC soggetto a rotazione ai sensi dell’articolo3 lettere a ed f dell’ordinanza del DFAE del 20 settembre 20024 concernente l’ordinanza sul personale federale in servizio in luoghi d’impiego con condizioni di vita molto difficili;

  4. ai piloti collaudatori di armasuisse, le cui missioni nel servizio di volo costituiscono una parte essenziale dei compiti.

Sezione 2 Finanziamento del pensionamento ed età ordinaria del pensionamento

Art. 3 Contributi supplementari del datore di lavoro

(art. 32g cpv. 4 LPers)

Il datore di lavoro versa per le persone appartenenti a particolari categorie di personale ai sensi dell’articolo2 lettera a numeri1 e 2, lettera b numeri1, 2 e 4, nonché lettera c, contributi supplementari a favore della loro previdenza professionale, in aggiunta ai suoi contributi regolamentari di risparmio. 2I contributi supplementari sono calcolati in percento del guadagno assicurato regolamentare. Essi ammontano, a prescindere dall’età degli aventi diritto di cui al capoverso1:

  1. al 6 per cento per i militari di professione;

  2. al 2,8 per cento per i membri del Corpo delle guardie di confine;

  3. al 10 per cento per gli impiegati del DFAE soggetti all’obbligo del trasferimento e per il personale della DSC soggetto a rotazione.

Art. 4 Soppressione dei contributi supplementari del datore di lavoro

I contributi supplementari del datore di lavoro sono soppressi:

  1. per i militari di professione ai sensi dell’articolo2 lettera a numeri1 e 2 non appena: 2. sono assegnati alla classe di stipendio 30 o superiore, 3. sono trasferiti a un posto non militare (art. 17 cpv.3 dell’O del DDPS del9 dic. 20035 concernente il personale militare);

  2. per i membri del Corpo delle guardie di confine ai sensi dell’articolo2 lettera b numeri1, 2 e 4 non appena: 2. il loro servizio presso un comando regionale o presso il comando delle guardie di confine supera la durata di cinque anni, 3. sono assegnati alla classe di stipendio 30 o superiore;

  3. per gli impiegati del DFAE soggetti all’obbligo del trasferimento e al personale della DSC soggetto a rotazione ai sensi dell’articolo2 lettera c non appena: 2. lasciano durevolmente il luogo d’impiego con condizioni di vita molto difficili, 3. la loro durata di servizio in luoghi d’impiego con condizioni di vita molto difficili supera complessivamente 15 anni, 4. le loro condizioni di vita molto difficili nel luogo d’impiego decadono.

Se le condizioni di cui al capoverso1 sono adempite, i contributi supplementari del datore di lavoro vengono ancora versati sino alla fine del mese.

Art. 5 Età ordinaria del pensionamento

(art.10 cpv. 3 LPers)

Il rapporto di lavoro cessa con il compimento del 60° anno di età per:

  1. i militari di professione ai sensi dell’articolo2 lettera a numeri1 e 2;

  2. i membri del Corpo delle guardie di confine ai sensi dell’articolo2 lettera b numeri1 e 2.

Esso cessa con il compimento del 62° anno di età per:

  1. gli alti ufficiali superiori ai sensi dell’articolo2 lettera a numero3;

  2. i piloti collaudatori di armasuisse ai sensi dell’articolo2 lettera d.

Esso cessa con il compimento del 63° anno di età per i membri del Corpo delle guardie di confine ai sensi dell’articolo2 lettera b numeri3 e 4.

Esso cessa con il compimento del 65° anno di età per gli impiegati del DFAE soggetti all’obbligo del trasferimento e il personale della DSC soggetto a rotazione ai sensi del’articolo2 lettera c.

In singoli casi e per necessità di servizio il rapporto di lavoro con i militari di professione, i piloti collaudatori di armasuisse e i membri del Corpo delle guardie di confine ai sensi dell’articolo2 lettera b numeri3 e 4 può essere prorogato, d’intesa con la persona interessata, oltre l’età ordinaria del pensionamento, fino al compimento del 65° anno di età.

Art. 6 Finanziamento della rendita transitoria

(art. 32k cpv.1 e 2 LPers)

Il datore di lavoro finanzia integralmente la rendita transitoria regolamentare degli assicurati di particolari categorie di personale ai sensi dell’articolo2 lettere a, b e d il cui rapporto di lavoro cessa all’età ordinaria del pensionamento.

Il datore di lavoro finanzia integralmente la rendita transitoria regolamentare degli impiegati del DFAE soggetti all’obbligo del trasferimento e del personale della DSC soggetto a rotazione, sempre che il rapporto di lavoro venga cessato dopo il compimento del 62° anno di età e che gli impiegati siano stati complessivamente almeno sei anni in servizio in luoghi d’impiego con condizioni di vita molto difficili.

La rendita transitoria è finanziata secondo l’articolo 88f dell’ordinanza del 3 luglio 20016 sul personale federale (OPers) nel caso delle seguenti persone:

  1. assicurati di particolari categorie di personale ai sensi dell’articolo2 lettera a numero3, lettera b numeri3 e 4 e lettera d che vanno in pensione prima dell’età ordinaria del pensionamento;

  2. impiegati del DFAE soggetti all’obbligo del trasferimento e personale della DSC soggetto a rotazione che: 1. vanno in pensione prima del compimento del 62° anno di età, oppure 2. vanno in pensione dopo il compimento del 62° anno di età e hanno prestato complessivamente meno di sei anni di servizio in luoghi d’impiego con condizioni di vita molto difficili.

Sezione 3 Disposizioni finali

Art. 7 Modifica del diritto vigente

L’OPers7 è modificata come segue:

Art. 33 –34a e 88g–88j

Abrogati

Art. 114 cpv.4

Il DFAE emana, d’intesa con il DFF, prescrizioni concernenti l’indicizzazione dei luoghi d’impiego, classificati per difficoltà delle condizioni di vita, basandosi in merito sull’indice di 100 punti della Città di Berna, e stabilisce i luoghi d’impiego dove regnano condizioni di vita molto difficili.

Art. 8 Disposizioni transitorie per l’applicazione del diritto vigente

Gli articoli 33–34a, 88g–88j e 116c OPers8 si applicano ulteriormente:

  1. ai seguenti membri del personale militare: 1. ufficiali di professione e sottufficiali di professione ai sensi dell’articolo 33 capoverso1 lettera a OPers e membri del servizio di volo militare ai sensi dell’articolo2 capoverso2 lettera a numero1, lettera b numero1 nonché lettere c e d dell’ordinanza del 19 novembre 20039 sul servizio di volo militare che hanno compiuto il 53° anno di età all’entrata in vigore della presente ordinanza, 2. piloti collaudatori di armasuisse ai sensi dell’articolo 33 capoverso 2 lettera b OPers che hanno compiuto il 57° anno di età all’entrata in vigore della presente ordinanza;

  2. ai membri del Corpo delle guardie di confine ai sensi dell’articolo 33 capoverso1 lettera b OPers che hanno compiuto il 53° anno di età all’entrata in vigore della presente ordinanza.

Gli impiegati del DFAE soggetti all’obbligo del trasferimento, il personale della DSC soggetto a rotazione e gli alti ufficiali superiori esercitanti la loro funzione a titolo principale che compiono il 57° anno di età prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza possono richiedere per scritto, fino all’entrata in vigore della stessa, il pensionamento secondo il diritto vigente al servizio competente ai sensi dell’articolo 2 OPers. Gli alti ufficiali superiori con il grado di brigadiere ed esercitanti la loro funzione a titolo principale beneficiano di tale diritto di opzione se compiono il loro 55° anno di età prima del 1° luglio 2013.

Gli impiegati ai sensi dei capoversi1 e 2 che sono pensionati secondo il diritto anteriore non ricevono alcun contributo supplementare del datore di lavoro.

Art. 9 Disposizioni transitorie per il passaggio nei piani supplementari particolari

Gli assicurati di particolari categorie di personale ai sensi dell’articolo2 lettera a numeri1 e 2 nonché lettere b e c che non hanno ancora compiuto l’età necessaria di cui all’articolo8 capoverso1 o che non hanno presentato la richiesta di cui all’articolo8 capoverso2 ricevono sul loro avere di vecchiaia un accredito unico finanziato dal datore di lavoro.

L’accredito è calcolato come prodotto del guadagno assicurato esistente all’entrata in vigore della presente ordinanza, ma al massimo dell’intero guadagno assicurato, del contributo supplementare del datore di lavoro ai sensi dell’articolo3 capoverso 2 e:

  1. del numero di anni di servizio, dopo la conclusione della formazione, in una funzione di militare di professione ai sensi dell’articolo2 lettera a numeri1 e 2 oppure di membro del Corpo delle guardie di confine ai sensi dell’articolo2 lettera b numeri1, 2 e 4; oppure

  2. di ogni anno ponderato di soggiorno ai sensi dell’allegato1 numero3 dell’ordinanza del DFAE del 20 settembre 200210 concernente l’ordinanza sul personale federale che risulta dalla metà di un massimo di 396 punti di indice acquisiti complessivamente dagli impiegati del DFAE soggetti all’obbligo del trasferimento e dal personale della DSC soggetto a rotazione.

Gli anni di servizio calcolati in base al capoverso2 lettera a e arrotondati al prossimo anno intero e gli anni di soggiorno ponderati ai sensi del capoverso2 lettera b e arrotondati al prossimo mese intero sono computati nella durata d’impiego secondo l’articolo4 capoverso1 lettera c numero3.

Gli assicurati di particolari categorie di personale che non possono ottenere alcun contributo supplementare del datore di lavoro a causa della loro classificazione o funzione ricevono l’accredito secondo i capoversi2 e 3.

Art. 10 Disposizione transitoria concernente il personale addetto al servizio di volo civile

I piloti civili di trasporto del Servizio di trasporto aereo della Confederazione ai sensi dell’articolo 33 capoverso2 lettera b OPers11 e i membri del personale addetto al servizio di volo civile dell’Ufficio federale dell’aviazione civile ai sensi dell’articolo 33 capoverso2 lettera c OPers che all’entrata in vigore della presente ordinanza hanno compiuto il 50° ma non ancora il 55° anno di età ricevono per ogni anno di servizio presso il servizio di volo civile un trentesimo dell’ultimo stipendio annuo. Gli anni di servizio di volo civile iniziati sono arrotondati all’anno intero.

Gli impiegati ai sensi del capoverso1 che al momento dell’entrata in vigore della presente ordinanza hanno compiuto il 55° anno di età ricevono l’indennità ai sensi dell’articolo 88h OPers che avrebbero ricevuto in caso di pensionamento al compimento del 62° anno di età. Essi ricevono inoltre la quota del datore di lavoro alla rendita transitoria ai sensi dell’articolo 88f OPers che il datore di lavoro avrebbe assunto all’inizio della rendita di vecchiaia.

Per stabilire l’indennità ai sensi dell’articolo 88h OPers è determinante l’ultimo stipendio annuo. La quota del datore di lavoro alla rendita transitoria è determinata secondo le disposizioni regolamentari vigenti.

L’indennità e la quota del datore di lavoro alla rendita transitoria ai sensi del capoverso2 sono rimunerate per il numero di anni compreso tra il compimento del 62° anno di età e l’età dell’avente diritto all’entrata in vigore della presente ordinanza. È determinante in merito il saggio di interesse valido per le obbligazioni della Confederazione. Gli anni iniziati sono arrotondati al prossimo anno intero.

Ove dopo il pagamento dell’indennità assuma volontariamente un’altra funzione all’infuori del servizio di volo civile oppure ne dia la disdetta, l’impiegato ai sensi del capoverso2 deve rimborsare un settimo dell’indennità per ogni anno mancante fino al compimento del 62° anno di età.

Le indennità ai sensi dei capoversi1 e 2 sono versate fino al 31 luglio 2013.

Art. 11 Entrata in vigore

Fatto salvo il capoverso2, la presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2013.

L’articolo8 capoverso2 entra in vigore il 1° aprile 2013.

20 febbraio 2013 In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer

La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova