Fonte

RU 2013 851

Codice di diritto processuale civile svizzero
e Codice di diritto processuale penale svizzero
(Disposizioni sulla verbalizzazione)

Modifica del 28 settembre 2012

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto della Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati del 16 aprile 20121; visto il parere del Consiglio federale del 23 maggio 20122,
decreta:

I

Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:

1. Codice di procedura civile3

Art. 176 cpv.1 e 3

Le deposizioni sono verbalizzate nel loro contenuto essenziale e quindi lette o date da leggere al testimone e da questi firmate. Se una parte lo chiede, sono messe a verbale anche le domande completive proposte dalle parti, ma non ammesse dal giudice.

Se durante un’udienza le deposizioni sono registrate mediante strumenti tecnici secondo il capoverso2, il giudice unico, il collegio giudicante o il membro dello stesso che procede all’esame testimoniale può rinunciare a leggere o a dare da leggere il verbale al testimone e a farglielo firmare. Le registrazioni sono acquisite agli atti e conservate assieme al verbale.

Titolo prima dell’art. 404

Titolo terzo: Disposizioni transitorie

Capitolo 1 Disposizioni transitorie del 19 dicembre 2008

Titolo prima dell’art. 407a

Capitolo 2 Disposizione transitoria della modifica del 28 settembre 2012

Art. 407a

Nei procedimenti pendenti al momento dell’entrata in vigore della modifica del 28 settembre 2012 del presente Codice gli atti procedurali compiuti dall’entrata in vigore della stessa sono retti dal nuovo diritto.

2. Codice di procedura penale4

Art. 78 cpv. 5bis e 7

Se nella procedura dibattimentale l’interrogatorio è registrato mediante dispositivi tecnici, il giudice può rinunciare a leggere o a dare da leggere il verbale all’interrogato e a farglielo firmare. Le registrazioni sono acquisite agli atti.

I verbali manoscritti non ben leggibili e le deposizioni registrate stenograficamente sono trascritti senza indugio in bella copia. Gli appunti sono conservati sino alla chiusura del procedimento.

Titolo prima dell’art. 456a

Sezione 5 Disposizione transitoria della modifica del 28 settembre 2012

Art. 456a

Nei procedimenti pendenti al momento dell’entrata in vigore della modifica del 28 settembre 2012 del presente Codice gli interrogatori svolti dall’entrata in vigore della stessa sono retti dal nuovo diritto.

II

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 28 settembre 2012 Consiglio nazionale, 28 settembre 2012 Il presidente: Hans Altherr Il presidente: Hansjörg Walter Il segretario: Philippe Schwab Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz Referendum ed entrata in vigore

Iltermine di referendum per la presente legge è decorso infruttuosamente il 17 gennaio 2013.5

La presente legge entra in vigore il 1° maggio 20136.

15 marzo 2013 In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer

La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

Decreto sull’entrata in vigore adottato in procedura semplificata l’11 marzo 2013.