RU 2014 1159
Decreto federale
che approva la Convenzione del Consiglio d’Europa
sulla protezione dei minori contro lo sfruttamento e l’abuso sessuali
(Convenzione di Lanzarote) e la traspone nel diritto svizzero
del 27 settembre 2013
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visti gli articoli 54 capoverso1 e 166 capoverso2 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 4 luglio 20122,
decreta:
Art. 1
La Convenzione del Consiglio d’Europa del 25 ottobre 20073 sulla protezione dei minori contro lo sfruttamento e l’abuso sessuali (Convenzione di Lanzarote) è approvata.
Il Consiglio federale è autorizzato a ratificarla.
Visto l’articolo 48 in combinato disposto con gli articoli 20 paragrafo3 secondo trattino, 24 paragrafo3 e 25 paragrafo3 della Convenzione, all’atto della ratifica il Consiglio federale formula le riserve seguenti:
riserva all’articolo 20 paragrafo1 lettere a ed e: la Svizzera si riserva il diritto di non applicare l’articolo 20 paragrafo1 lettere a ed e alla fabbricazione e al possesso di materiale pornografico raffigurante minori che abbiano raggiunto la maggiore età prevista dall’ordinamento nazionale se tali immagini sono fabbricate e possedute da essi stessi, con il loro consenso ed esclusivamente per loro uso privato;
riserva all’articolo 24 paragrafo2: la Svizzera si riserva il diritto di non applicare l’articolo 24 paragrafo2 al tentativo di commettere un reato secondo l’articolo 23;
riserva all’articolo 25 paragrafo1 lettera e: la Svizzera si riserva il diritto di non applicare l’articolo 25 paragrafo1 lettera e.
All’atto della ratifica, secondo l’articolo 37 paragrafo2 il Consiglio federale comunica al Segretario generale del Consiglio d’Europa che l’autorità competente per la registrazione e la conservazione di dati secondo l’articolo 37 paragrafo1 è l’Ufficio federale di polizia (fedpol) del Dipartimento federale di giustizia e polizia, Nussbaumstrasse 29, 3003 Berna.
Art. 2
La modifica del diritto vigente è disciplinata nell’allegato.
Art. 3
Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv.1 lett. d n. 3
Il Consiglio federale determina l’entrata in vigore delle modifiche degli atti normativi elencati nell’allegato.
Consiglio degli Stati, 27 settembre 2013 Consiglio nazionale, 27 settembre 2013 Il presidente: Filippo Lombardi La presidente: Maya Graf La segretaria: Martina Buol Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz Referendum ed entrata in vigore
Iltermine di referendum per la presente legge è decorso infruttuosamente il 16 gennaio 2014.4
La presente legge entra in vigore il 1° luglio 2014.5
7 marzo 2014 In nome del Consiglio federale svizzero: |
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Il presidente della Confederazione, Didier Burkhalter |
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova |
Decreto sull’entrata in vigore adottato in procedura semplificata il 5 marzo 2014.
Allegato
(art. 2) Modifica del diritto vigente
1. Codice penale6
Art. 5 cpv.1 lett. abis e c
Il presente Codice si applica inoltre a chiunque si trova in Svizzera, non è estradato e ha commesso all’estero uno dei seguenti reati:
abis. atti sessuali con persone dipendenti (art. 188) e atti sessuali con minorenni contro rimunerazione (art. 196);
pornografia qualificata (art. 197 cpv.3 e 4), se gli oggetti o le rappresentazioni vertono su atti sessuali con minorenni.
Art. 28a cpv.2 lett. b
Il capoverso1 non si applica se il giudice accerta che:
b. senza testimonianza non è possibile far luce su un omicidio ai sensi degli articoli 111–113 o su un altro crimine punito con una pena detentiva non inferiore a tre anni, oppure su un reato ai sensi degli articoli 187, 189–191, 197 capoverso4, 260ter, 260quinquies, 305bis, 305ter e 322ter–322septies del presente Codice, come pure ai sensi dell’articolo 19 capoverso2 della legge del 3 ottobre 19517 sugli stupefacenti, o non è possibile catturare il colpevole di un simile reato.
Art. 97 cpv.2
In caso di atti sessuali con fanciulli (art. 187) e persone dipendenti (art. 188), come pure di reati secondo gli articoli 111, 113, 122, 124, 182, 189–191, 195 e 197 capoverso3 diretti contro persone minori di sedici anni, l’azione penale non si prescrive prima che la vittima abbia compiuto venticinque anni.
Art. 195
3. Sfruttamento È punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena di atti sessuali. Promovimento pecuniaria chiunque: della prostituzione a. sospinge alla prostituzione un minorenne o, per trarne un vantaggio patrimoniale, ne promuove la prostituzione;
b. sospinge altri alla prostituzione profittando di un rapporto di dipendenza o per trarne un vantaggio patrimoniale;
lede la libertà d’azione di una persona dedita alla prostituzione sorvegliandola in questa sua attività o imponendole il luogo, il tempo, l’estensione o altre circostanze inerenti all’esercizio della prostituzione;
mantiene una persona nella prostituzione.
Art. 196
Atti sessuali con Chiunque, in cambio di una rimunerazione o di una promessa di rimuminorenni contro rimunerazione nerazione, compie atti sessuali con un minorenne o glieli fa compiere, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
Art. 197
4. Pornografia 1 Chiunque offre, mostra, lascia o rende accessibili a una persona minore di sedici anni, scritti, registrazioni sonore o visive, immagini o altri oggetti o rappresentazioni pornografici, o li diffonde per mezzo della radio o della televisione, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
Chiunque espone o mostra in pubblico oggetti o rappresentazioni a tenore del capoverso1 o li offre ad una persona che non gliene ha fatto richiesta, è punito con la multa. Chiunque, in occasione di mostre o di rappresentazioni in locali chiusi, attira previamente l’attenzione degli spettatori sul carattere pornografico di queste, è esente da pena.
Chiunque recluta un minorenne per farlo partecipare a una rappresentazione pornografica o lo induce a partecipare a una tale rappresentazione, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
Chiunque fabbrica, importa, tiene in deposito, mette in circolazione, propaganda, espone, offre, mostra, lascia o rende accessibili, acquista, si procura per via elettronica o in altro modo o possiede oggetti o rappresentazioni a tenore del capoverso1, vertenti su atti sessuali con animali o atti violenti tra adulti o atti sessuali fittizi con minorenni, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. Se gli oggetti o le rappresentazioni vertono su atti sessuali reali con minorenni, la pena è una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria.
Chiunque consuma o fabbrica per il proprio consumo, importa, tiene in deposito, acquista, si procura per via elettronica o in altro modo o possiede oggetti o rappresentazioni a tenore del capoverso1, vertenti su atti sessuali con animali, atti violenti tra adulti o atti sessuali fittizi con minorenni, è punito con una pena detentiva sino a un anno o con una pena pecuniaria. Se gli oggetti o le rappresentazioni vertono su atti sessuali reali con minorenni, la pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria.
Nel caso di reati a tenore dei capoversi4 e 5 gli oggetti sono confiscati.
Se l’autore ha agito per fine di lucro, la pena detentiva è cumulata con una pena pecuniaria.
Sono esenti da pena i minorenni di età superiore ai sedici anni che fabbricano, possiedono o consumano, con il loro consenso, oggetti o rappresentazioni a tenore del capoverso1 che li raffigurano.
Gli oggetti o rappresentazioni a tenore dei capoversi 1–5 non sono considerati pornografici se hanno un valore culturale o scientifico degno di protezione.
Art. 362
6. Avviso in caso L’autorità istruttoria, se accerta che oggetti pornografici (art. 197 di pornografia cpv. 4) sono stati fabbricati all’estero o importati, ne informa immediatamente l’ufficio centrale federale istituito per la repressione della pornografia.
2. Codice di procedura penale8
Art. 172 cpv.2 lett. b n. 3
Esse sono tenute a deporre se:
b. senza testimonianza non è possibile far luce su uno dei seguenti reati o catturarne il colpevole:
3. reati secondo gli articoli 187, 189, 190, 191, 197 capoverso4, 260ter,
Art. 269 cpv.2 lett. a
La sorveglianza può essere disposta per perseguire i reati di cui alle disposizioni seguenti:
a. CP9: articoli 111–113, 115, 118 capoverso2, 122, 124, 127, 129, 135, 138– 140, 143, 144 capoverso3, 144bis numero1 secondo comma e numero 2 secondo comma, 146–148, 156, 157 numero2, 158 numero1 terzo comma e numero2, 160, 163 numero1, 180, 181, 182–185, 187, 188 numero1, 189– 191, 192 capoverso1, 195–197, 221 capoversi1 e 2, 223 numero1, 224 capoverso1, 226, 227 numero1 primo comma, 228 numero1 primo comma, 230bis, 231 numero 110, 232 numero1, 233 numero1, 234 capoverso1, 237 numero1, 238 capoverso1, 240 capoverso1, 242, 244, 251 numero1, 258, 259 capoverso1, 260bis–260quinquies, 261bis, 264–267, 271, 272 numero2, 273, 274 numero1 secondo comma, 285, 301, 303 numero1, 305, 305bis numero2, 310, 312, 314, 317 numero1, 319, 322ter, 322quater e 322septies;
Art. 286 cpv.2 lett. a
L’inchiesta mascherata può essere disposta per perseguire i reati di cui alle disposizioni seguenti:
a. CP11: articoli 111–113, 122, 124, 129, 135, 138–140, 143 capoverso1, 144 capoverso3, 144bis numero1 secondo comma e numero2 secondo comma, 146 capoversi1 e 2, 147 capoversi1 e 2, 148, 156, 160, 182–185, 187, 188 numero1, 189 capoversi1 e 3, 190 capoversi1 e 3, 191, 192 capoverso1, 195, 196, 197 capoversi 3–5, 221 capoversi1 e 2, 223 numero1, 224 capoverso1, 227 numero1 primo comma, 228 numero1 primo comma, 230bis, 231 numero 112, 232 numero1, 233 numero1, 234 capoverso1, 237 numero1, 238 capoverso1, 240 capoverso1, 242, 244 capoverso2, 251 numero1, 260bis–260quinquies, 264–267, 271, 272 numero2, 273, 274 numero1 secondo comma, 301, 305bis numero2, 310, 322ter, 322quater e 322septies;
Con l’entrata in vigore della L del 28 set. 2012 sulle epidemie (FF 2012 7201) l’art. 231 n. 1 diventa art. 231.