RU 2014 1327
Ordinanza
sullo stato civile
(OSC)
Modifica del 14 maggio 2014
Il Consiglio federale svizzero,
ordina:
I
L’ordinanza del 28 aprile 20041 sullo stato civile è modificata come segue:
Art. 5 cpv.1 lett. e
In materia di stato civile le rappresentanze svizzere all’estero svolgono in particolare i compiti seguenti:
e. ricevono e trasmettono dichiarazioni concernenti il cognome (art. 12 cpv.2, cpv. 5);
Art. 11a Effetti del riconoscimento sul cognome del figlio
Se non è il primo figlio in comune di genitori non uniti in matrimonio, il figlio riconosciuto dal padre riceve, indipendentemente dall’attribuzione dell’autorità parentale, il cognome da celibe o nubile del genitore che portano gli altri figli in comune della coppia secondo l’articolo 270a CC.
Art. 11b Riconoscimento e dichiarazione concernente l’autorità parentale congiunta
I genitori fanno, per scritto e congiuntamente, la dichiarazione concernente l’autorità parentale congiunta di cui all’articolo 298a capoverso 4 primo periodo CC all’ufficiale dello stato civile che riceve la dichiarazione concernente il riconoscimento.
Nel contempo i genitori stipulano una convenzione sull’assegnazione degli accrediti per compiti educativi secondo l’articolo 52fbis capoverso 3 dell’ordinanza del 31 ottobre 19472 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti oppure consegnano tale convenzione alla competente autorità di protezione dei minori entro tre mesi.
Art. 14 cpv. 3
Nel caso in cui un cittadino svizzero faccia la dichiarazione concernente il cognome prevista dagli articoli 12, 12a, 13, 13a, 14a, 37 capoverso2 o 3 oppure 37a capoverso 3 o 4, questa vale quale dichiarazione di voler sottoporre il nome al diritto nazionale.
Art. 18 cpv.1 lett. bbis e k
La firma autografa va apposta in presenza della persona competente per la ricezione o la documentazione su:
bbis. la dichiarazione concernente l’autorità parentale congiunta (art. 11b cpv. 1);
la dichiarazione concernente il cognome del figlio (art. 37 cpv. 5 e 37a cpv. 6);
Art. 37 cpv.2
Se portano cognomi diversi e in occasione del matrimonio non hanno determinato il cognome dei figli, al momento della notificazione della nascita del primo figlio i genitori dichiarano per scritto all’ufficiale dello stato civile quale cognome da celibe o nubile porteranno i propri figli.
Art. 37a Cognome del figlio di genitori non coniugati
Ilcognome del figlio di genitori non uniti in matrimonio è retto dall’arti-
Se alla nascita del primo figlio l’autorità parentale spetta a un solo genitore (art. 298a cpv. 5, 298b cpv. 4 oppure 298c CC) il figlio ne assume il cognome da celibe o nubile.
Se alla nascita del primo figlio l’autorità parentale è esercitata congiuntamente dai genitori, al momento della notificazione della nascita i genitori dichiarano per scritto all’ufficiale dello stato civile quale cognome da celibe o nubile porteranno i propri figli.
La dichiarazione di cui all’articolo 270a capoverso 2 CC va fatta per scritto e congiuntamente.
In Svizzera la dichiarazione può essere fatta a qualsiasi ufficiale dello stato civile. All’estero può essere fatta presso la rappresentanza svizzera.
Le firme sono autenticate se la dichiarazione non è fatta al momento della notificazione della nascita.
Art. 50 cpv.1 lett. cbis
L’ufficio dello stato civile competente per la documentazione comunica all’autorità di protezione dei minori:
cbis. la dichiarazione concernente l’autorità parentale congiunta fatta insieme all’atto del riconoscimento e la convenzione sull’assegnazione degli accrediti per compiti educativi;
II
Fatto salvo il capoverso2, la presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2014.
Gli articoli 11b capoverso2 e 50 capoverso1 lettera cbis seconda parte del periodo entrano in vigore il 1° gennaio 2015.
14 maggio 2014 In nome del Consiglio federale svizzero: |
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Il presidente della Confederazione, Didier Burkhalter |
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova |