Fonte

RU 2014 1391

Iniziativa popolare federale «Contro l'immigrazione di massa»

Accettata il 9 febbraio 2014

La Costituzione federale1 è modificata come segue:

Art 121, rubrica

Legislazione sugli stranieri e sull’asilo

Art. 121a Regolazione dell’immigrazione

La Svizzera gestisce autonomamente l’immigrazione degli stranieri.

Il numero di permessi di dimora per stranieri in Svizzera è limitato da tetti massimi annuali e contingenti annuali. I tetti massimi valgono per tutti i permessi rilasciati in virtù del diritto degli stranieri, settore dell’asilo incluso. Il diritto al soggiorno duraturo, al ricongiungimento familiare e alle prestazioni sociali può essere limitato.

I tetti massimi annuali e i contingenti annuali per gli stranieri che esercitano un’attività lucrativa devono essere stabiliti in funzione degli interessi globali dell’economia svizzera e nel rispetto del principio di preferenza agli Svizzeri; essi devono comprendere anche i frontalieri. Criteri determinanti per il rilascio del permesso di dimora sono in particolare la domanda di un datore di lavoro, la capacità d’integrazione e una base esistenziale sufficiente e autonoma.

Non possono essere conclusi trattati internazionali che contraddicono al presente articolo.

La legge disciplina i particolari.

Art. 197 n. 11

11. Disposizione transitoria dell’art. 121a (Regolazione dell’immigrazione)

I trattati internazionali che contraddicono all’articolo 121a devono essere rinegoziati e adeguati entro tre anni dall’accettazione di detto articolo da parte del Popolo e dei Cantoni.

Se la legislazione d’esecuzione relativa all’articolo 121a non è entrata in vigore entro tre anni dall’accettazione di detto articolo da parte del Popolo e dei Cantoni, il Consiglio federale emana provvisoriamente le disposizioni d’esecuzione in via d’ordinanza.