RU 2014 1393
Ordinanza
concernente l’entrata e il rilascio del visto
(OEV)
Modifica del 6 giugno 2014
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 22 ottobre 20081 concernente l’entrata e il rilascio del visto è modificata come segue:
Art. 4 cpv.1, 3 e 4 lett. b e c
I cittadini di uno degli Stati di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 539/20012 sono soggetti all’obbligo del visto per entrate in vista di un soggiorno di durata non superiore a 90 giorni.
I cittadini di uno degli Stati di cui all’allegato II del regolamento (CE) n. 539/2001 e i gruppi di cittadini britannici di cui al punto 3 di tale allegato non sono soggetti all’obbligo del visto per entrate in vista di un soggiorno di durata non superiore a
giorni.
In deroga al capoverso 3, ai soggiorni con attività lucrativa si applicano le regole seguenti:
b. i cittadini dei seguenti Stati e delle seguenti entità o autorità territoriali sono soggetti all’obbligo del visto se svolgono un’attività lucrativa di oltre otto giorni per anno civile: Antigua e Barbuda, Argentina, Australia, Bahamas, Barbados, Brasile, Canada, Cile, Repubblica di Corea, Costa Rica, Croazia, El Salvador, Guatemala, Honduras, Hong Kong, Israele, Macao, Maurizio, Messico, Nicaragua, Panama, Paraguay, Seicelle, Saint Kitts e Nevis, Stati Uniti d’America, Uruguay e Venezuela. Se i cittadini di questi Stati o di queste entità o autorità territoriali svolgono un’attività nell’edilizia, ivi compresi il genio civile o i rami edilizi accessori, nella ristorazione, nei lavori di pulizia in aziende o a domicilio, nei servizi di sorveglianza e di sicurezza, o nel settore a luci rosse, sono soggetti all’obbligo del visto sin dal primo giorno di esercizio dell’attività;
Regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio, del 15 mar. 2001, che adotta l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all’atto dell’attraversamento delle frontiere esterne e l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo, GU L 81 del 21.3.2001, pag.1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 509/2014, GU L 149 del 20.5.2014, pag. 67.
c. i cittadini britannici che non siano cittadini del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (British Overseas Territories Citizens, British Overseas Citizens, British Subjects e British Protected Persons) sono soggetti all’obbligo del visto se svolgono un’attività lucrativa di oltre otto giorni per anno civile. Se svolgono un’attività nell’edilizia, ivi compresi il genio civile o i rami edilizi accessori, nella ristorazione, nei lavori di pulizia in aziende o a domicilio, nei servizi di sorveglianza e di sicurezza, o nel settore a luci rosse, sono soggetti all’obbligo del visto sin dal primo giorno di esercizio dell’attività.
II
La presente ordinanza entra in vigore il 9 giugno 2014.3
6 giugno 2014 In nome del Consiglio federale svizzero: |
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Il presidente della Confederazione, Didier Burkhalter |
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova |
La presente O è stata pubblicata dapprima in via straordinaria il 6 giu. 2014 (art. 7 cpv. 3 LPubl; RS 170.512).