RU 2014 2185
Ordinanza
concernente i compiti territoriali dell’esercito
(OCTer)
Modifica del 2 luglio 2014
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 29 ottobre 20031 concernente i compiti territoriali dell’esercito è modificata come segue:
Ingresso visto l’articolo 150 capoverso1 della legge militare del 3 febbraio 19952; visto l’articolo 9 capoverso1 dell’organizzazione dell’esercito del 4 ottobre 20023,
Art. 2 cpv.2 lett. c
Gli ambiti specifici del servizio territoriale sono:
c. il servizio militare d’assistenza.
Art. 8, rubrica e cpv. 5
Servizio militare d’assistenza
Abrogato
II
La presente ordinanza entra in vigore il 1° agosto 2014.
2 luglio 2014 In nome del Consiglio federale svizzero: |
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Il presidente della Confederazione, Didier Burkhalter |
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova |