Fonte

RU 2014 2185

Ordinanza
concernente i compiti territoriali dell’esercito
(OCTer)

Modifica del 2 luglio 2014

Il Consiglio federale svizzero
ordina:

I

L’ordinanza del 29 ottobre 20031 concernente i compiti territoriali dell’esercito è modificata come segue:

Ingresso visto l’articolo 150 capoverso1 della legge militare del 3 febbraio 19952; visto l’articolo 9 capoverso1 dell’organizzazione dell’esercito del 4 ottobre 20023,

Art. 2 cpv.2 lett. c

Gli ambiti specifici del servizio territoriale sono:

c. il servizio militare d’assistenza.

Art. 8, rubrica e cpv. 5

Servizio militare d’assistenza

Abrogato

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° agosto 2014.

2 luglio 2014 In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Didier Burkhalter

La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova