RU 2014 2193
Ordinanza
sull’energia
(OEn)
Modifica del 25 giugno 2014
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 7 dicembre 19981 sull’energia è modificata come segue:
Sostituzione di un’espressione Concerne soltanto il testo tedesco
Art. 10 cpv.1, 2, frase introduttiva e 5
Le esigenze in materia di efficienza energetica nonché di commercializzazione e cessione di impianti e apparecchi sono disciplinate nelle appendici2.1–2.21.
Chi commercializza o cede impianti e apparecchi secondo le appendici designate nel capoverso1 deve:
Le esigenze in materia di efficienza energetica nonché di commercializzazione e cessione di cui alle appendici designate nel capoverso1 si applicano anche a persone che si procurano i relativi impianti e apparecchi per uso proprio professionale.
Art. 11 cpv.1
Chi commercializza o cede impianti, veicoli e apparecchi che, conformemente all’articolo 7 capoverso1, soggiacciono alla procedura di omologazione energetica deve indicare il relativo consumo specifico di energia nonché altre caratteristiche conformemente alle appendici2.1–3.11.
Art. 28 lett. b e h
È punito secondo l’articolo 28 della legge chiunque, intenzionalmente o per negligenza:
b. in caso di commercializzazione o cessione di veicoli, impianti o apparecchi non indica o indica in modo incompleto o falso il consumo specifico di energia o le altre caratteristiche di cui alle appendici2.1–3.11 (art. 11);
h. utilizza etichette, contrassegni, simboli o diciture che possono essere confusi con l’etichettatura di cui alle appendici2.1–3.11 (art. 11).
II
Le appendici2.5,2.7–2.10 e 2.13 sono modificate secondo la versione qui annessa.
Alla presente ordinanza sono aggiunte le appendici2.15–2.21 e 3.9–3.11 secondo la versione qui annessa.
Le appendici3.4 e 3.8 sono abrogate.
III
L’ordinanza del 19 maggio 20102 sull’immissione in commercio di prodotti conformi a prescrizioni tecniche estere è modificata come segue:
Art. 2 lett. c n. 5
Costituiscono deroghe al principio di cui all’articolo 16a capoverso 1 LOTC:
c. i seguenti altri prodotti: 5. i seguenti apparecchi che non rispettano le prescrizioni tecniche di cui agli articoli 7, 10 e 11 e alle appendici2.1,2.2,2.5–2.7,2.9 e 3.9 dell’ordinanza del 7 dicembre 19983 sull’energia: – scaldacqua, serbatoi di accumulo dell’acqua calda e accumulatori di calore – frigoriferi e congelatori elettrici con raccordo alla rete e relative combinazioni – asciugabiancheria domestiche elettriche con raccordo alla rete – lavasciugatrici domestiche combinate con raccordo alla rete – forni elettrici con raccordo alla rete – set top box complessi con raccordo alla rete – macchine da caffè elettriche per uso domestico con raccordo alla rete,
IV
La presente ordinanza entra in vigore il 1° agosto 2014.
25 giugno 2014 In nome del Consiglio federale svizzero: |
|---|
Il presidente della Confederazione, Didier Burkhalter |
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova |
Appendice 2.5
delle asciugabiancheria domestiche elettriche con raccordo alla rete
Art. N. 2
Gli apparecchi di cui al numero1.1 possono essere commercializzati se, in base alle procedure di omologazione conformemente alla norma europea EN 611214 e all’allegato VII del regolamento delegato (UE) n. 392/20125, per il ciclo di programma «cotone asciutto» il loro indice di efficienza energetica è inferiore a 42.
Art. N. 3
sono misurati secondo la norma europea EN 611216 o un altro metodo di misurazione affidabile, preciso e riproducibile che tiene conto delle tecniche di misurazione più avanzate e generalmente riconosciute. I valori misurati possono discostarsi al massimo del 10 per cento da quelli prescritti.
Art. N. 8
Ex n. 9
Art. N. 9
Disposizione transitoria della modifica del 25 giugno 2014 Gli apparecchi che soddisfano le esigenze per la commercializzazione conformemente alle prescrizioni valide fino al 31 luglio 2014 possono essere commercializzati al massimo fino al 31 dicembre 2014 e ceduti non oltre il 31 luglio 2016.
Il testo della norma EN può essere ottenuto presso l’Associazione per l’elettrotecnica, la
Regolamento delegato (UE) 392/2012 della Commissione, del 1° marzo 2012, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura indicante il consumo d’energia delle asciugabiancheria per uso domestico, versione della GU L 123 del 9.5.2012, pag.1.
Vedi nota al n. 2.
Appendice 2.7
la commercializzazione dei forni elettrici con raccordo alla rete
Art. N. 2
Gli apparecchi di cui al numero1.1 possono essere commercializzati se il loro consumo di energia, determinato conformemente all’ articolo 2 e all’allegato II della direttiva 2002/40/CE7 e alla norma europea EN 503048, è inferiore a:
per apparecchi con compartimenti di piccolo volume con volume netto inferiore a 35 litri: 0,60 kWh di energia elettrica;
per apparecchi con compartimenti di medio volume con volume netto superiore a 35 litri e inferiore a 65 litri: 0,80 kWh di energia elettrica;
per apparecchi con compartimenti di grande volume con volume netto pari o superiore a 65 litri:1,00 kWh di energia elettrica.
Art. N. 7 .1 lett. b
7.1 L’indicazione del consumo di energia e l’etichettatura devono essere conformi, fatta eccezione per il contrassegno UE:
b. agli articoli3 e 4 come pure agli allegati I–VII e VIII, tabella 6 del regolamento delegato (UE) n. 65/20149.
Art. N. 8
Disposizione transitoria della modifica del 25 giugno 2014 Gli apparecchi che soddisfano le esigenze per la commercializzazione conformemente alle prescrizioni valide fino al 31 luglio 2014 possono essere commercializzati al massimo fino al 31 dicembre 2014 e ceduti non oltre il 31 luglio 2016.
Direttiva 2002/40/CE della Commissione, dell’8 maggio 2002, che stabilisce le modalità di applicazione della direttiva 92/75/CEE del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura indicante il consumo di energia dei forni elettrici per uso domestico, GU L 128 del 15.5.2002, pag. 45; modificata da ultimo dalla direttiva 2006/80/CE, GU L 362 del 20.12.2006, pag. 62.
Il testo della norma EN può essere ottenuto presso l’Associazione per l’elettrotecnica, la
Regolamento delegato (UE) n. 65/2014 della Commissione, del 1° ottobre 2013, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura energetica dei forni e delle cappe da cucina per uso domestico, versione della GU L 29 del 31.1.2014, pag.1.
Appendice 2.8
la commercializzazione delle apparecchiature elettriche ed elettroniche domestiche e da ufficio con raccordo alla rete nei modi stand-by e spento
Art. N. 1 .1 e 1.2 lett. e
1.1 In conformità all’articolo1 del regolamento (CE) n. 1275/200810, la presente appendice si applica alle apparecchiature elettriche ed elettroniche domestiche e da ufficio prodotte in serie che dipendono dall’energia proveniente dalla fonte di alimentazione principale per funzionare come previsto.
e. i computer da tavolo (desktop), i computer da tavolo integrati (desktop integrati) e i computer portatili (notebook) conformemente all’articolo 4 del regolamento (UE) n. 617/201311
Art. N. 7
Gli apparecchi che soddisfano le esigenze per la commercializzazione conformemente alle prescrizioni valide fino al 31 luglio 2014 possono essere commercializzati al massimo fino al 31 dicembre 2014 e ceduti non oltre il 31 luglio 2016.
Regolamento (CE) n. 1275/2008 della Commissione, del 17 dicembre 2008, recante misure di esecuzione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le specifiche di progettazione ecocompatibile relative al consumo di energia elettrica nei modi stand-by e spento e stand-by in rete delle apparecchiature elettriche ed elettroniche domestiche e da ufficio, GU L 339 del 18.12.2008, pag. 45; modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 801/2013, GU L 225 del 23.8.2013, pag.1.
Regolamento (UE) n. 617/2013 della Commissione, del 26 giugno 2013, recante misure di esecuzione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile di computer e server informatici, versione della GU L 175 del 27.6.2013, pag. 13.
Appendice 2.9
la commercializzazione di set top box con raccordo alla rete
Art. N. 1
La presente appendice si applica agli apparecchi elettrici con raccordo alla rete per la ricezione, la decodifica e la registrazione di trasmissioni radiotelevisive nonché per i processi interattivi o per servizi simili. Si applica ai seguenti apparecchi:
set top box complessi ai sensi del numero2 del Code of Conduct on Energy Efficiency of Digital TV Service Systems (Version 9) della Commissione europea del 1° luglio 201312;
ricevitori digitali semplici (set top box) ai sensi degli articoli1 e 2 del regolamento (CE) n. 107/200913.
Art. N. 2
2.1 Gli apparecchi di cui al numero1 lettera a possono essere commercializzati se soddisfano le esigenze del Code of Conduct on Energy Efficiency of Digital TV Service Systems (Version 9) della Commissione europea del 1° luglio 201314. In deroga al numero 8.2 del Code of Conduct, i valori dei tempi per determinare il ciclo di 24 ore (headed) devono essere definiti come segue:
b. TStandby =3 x APD-timeout; 2.2 Per gli apparecchi di cui al numero1 lettera a che dispongono di funzionalità supplementari sostanziali rispetto a quelle indicate al numero 8 del Code of Conduct, l’UFE può, su richiesta motivata, autorizzare un consumo energetico supplementare.
Il Code of Conduct può essere consultato gratuitamente sul sito Internet dell’UFE all’indirizzo www.ufe.admin.ch > Temi > Efficienza energetica > Apparecchi elettrici > Apparecchi elettronici > Elettronica d’intrattenimento
Regolamento (CE) n. 107/2009 della Commissione, del 4 febbraio 2009, recante misure di esecuzione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le specifiche per la progettazione ecocompatibile dei ricevitori digitali semplici, versione della GU L 36 del 5.2.2009, pag. 8.
Vedi nota al n. 1 lett. a.
2.3 Gli apparecchi di cui al numero1 lettera b possono essere commercializzati se soddisfano le esigenze dell’allegato I numeri 2–4 e 7 del regolamento (CE) n. 107/200915.
Art. N. 7
7.1 Gli apparecchi di cui al numero1 lettera a che soddisfano le esigenze per la commercializzazione conformemente alle prescrizioni valide fino al 31 luglio 2014 possono essere commercializzati al massimo fino al 31 luglio 2015 e ceduti non oltre il 31 luglio 2016. 7.2 Gli apparecchi di cui al numero1 lettera b che non soddisfano le esigenze per la commercializzazione di cui al numero2.3 possono essere commercializzati al massimo fino al 31 dicembre 2014 e ceduti non oltre il 31 luglio 2016.
Vedi nota al n. 1 lett. b.
Appendice 2.10
la commercializzazione di motori elettrici normalizzati con raccordo alla rete
Art. N. 1
1.1 La presente appendice si applica ai motori trifase a velocità costante da
Hz o ai motori a induzione con rotore a gabbia di scoiattolo (motori asincroni) da 50/60 Hz:
destinati a un funzionamento continuo;
con una tensione nominale fino a 1000 V;
con una potenza nominale tra 0.75 kW e 375 kW;
con2, 4 o 6 poli;
1.2 Sono esclusi i motori elettrici di cui all’articolo1 paragrafo2 del regolamento (CE) n. 640/200916.
Art. N. 2
2.1 I motori di cui al numero1.1 possono essere commercializzati se soddisfano almeno le esigenze di cui all’articolo3 numero1 e all’allegato I del regolamento (CE) n. 640/200917. 2.2 Dal 1° gennaio 2015 si applica l’articolo3 numero2 del regolamento (CE)
n. 640/200918. 2.3 Dal 1° gennaio 2017 si applica l’articolo3 numero3 del regolamento (CE)
n. 640/200919.
Regolamento (CE) n. 640/2009 della Commissione, del 22 luglio 2009, recante modalità di applicazione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile dei motori elettrici, GU L 191 del 23.7.2009, pag. 26; modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 4/2014, GU L2 del 7.1.2014 pag.1
Vedi nota al n. 1.2.
Vedi nota al n. 1.2.
Vedi nota al n. 1.2.
Art. N. 8
Disposizione transitoria della modifica del 25 giugno 2014 8.1 Gli apparecchi che soddisfano le esigenze per la commercializzazione conformemente alle prescrizioni valide fino al 31 luglio 2014 possono essere 8.2 Gli apparecchi che soddisfano le esigenze per la commercializzazione conformemente alle prescrizioni valide fino al 31 dicembre 2016 possono essere ceduti non oltre il 31 dicembre 2018.
Appendice 2.13
la commercializzazione di circolatori elettrici senza premistoppa
Art. N. 1 nota
La presente appendice si applica ai circolatori elettrici senza premistoppa. Per questioni di delimitazione del campo d’applicazione si rimanda agli articoli1 e 2 del regolamento (CE) n. 641/200920.
Regolamento (CE) n. 641/2009 della Commissione, del 22 luglio 2009, recante modalità di applicazione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile dei circolatori senza premistoppa indipendenti e dei circolatori senza premistoppa integrati in prodotti, GU L 191 del 27.3.2009, pag. 35; modificato dal regolamento (CE) n. 622/2012, GU L 180 del 12.7.2012, pag. 4.
Appendice 2.15
Esigenze per l’efficienza energetica e la commercializzazione di lampade direzionali elettriche con raccordo alla rete, di lampade LED elettriche con raccordo alla rete e relativi apparecchi 1.1 La presente appendice si applica ai seguenti prodotti elettrici con raccordo alla rete:
lampade direzionali;
lampade LED; e
apparecchi progettati per essere installati fra la rete e una o più lampade, segnatamente i dispositivi di controllo delle lampade, gli apparecchi di controllo e di illuminazione.
1.2 Essa si applica anche alle lampade e agli apparecchi di cui al numero1.1 se sono integrati in maniera fissa in altri prodotti. 1.3 Sono esclusi:
gli alimentatori e gli apparecchi per lampade fluorescenti e per lampade a scarica ad alta densità;
i moduli LED commercializzati come parte di apparecchi di illuminazione immessi sul mercato in quantitativi inferiori a 10 unità l’anno.
1.4 Si applicano le definizioni di cui all’articolo2 e all’allegato II del regolamento (UE) n. 1194/201221.
2.1 Le lampade e gli apparecchi di cui al numero1.1 possono essere commercializzati se soddisfano le esigenze dell’allegato III del regolamento (UE)
n. 1194/201222. 2.2 Dal 1° settembre 2014 si applicano le prescrizioni relative alle fasi1 e 2. 2.3 Dal 1° settembre 2016 si applicano inoltre le prescrizioni relative alla fase3.
Regolamento (UE) n. 1194/2012 della Commissione, del 12 dicembre 2012, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile delle lampade direzionali, delle lampade con diodi a emissione luminosa e delle pertinenti apparecchiature, GU L 342 del 14.12.2012, pag.1
Vedi nota al n. 1.4.
Il consumo di energia e altre caratteristiche delle lampade e degli apparecchi designati al numero1.1 sono misurati secondo la norma europea EN 6256023 e le altre norme EN determinanti per le singole lampade e i singoli apparecchi.
b. descrizione della lampada o dell’apparecchio;
una descrizione generale;
i progetti, disegni e piani di fabbricazione, segnatamente di pezzi, gruppi di montaggio e circuiti;
le descrizioni e spiegazioni necessarie per la comprensione di detti disegni e piani nonché del funzionamento del prodotto;
un elenco delle norme applicate interamente o parzialmente, nonché una descrizione delle soluzioni adottate per soddisfare le esigenze indicate nel numero2;
i risultati dei calcoli di costruzione e delle verifiche fatte;
i rapporti di omologazione allestiti dal fabbricante o i rapporti di omologazione allestiti da terzi.
6.1 L’indicazione del consumo di energia deve essere conforme all’appen-
Il testo della norma EN può essere ottenuto presso l’Associazione per l’elettrotecnica, la 6.2 L’ulteriore etichettatura, fatta eccezione per il contrassegno UE, deve essere conforme all’allegato III numero3 del regolamento (UE) n. 1194/201224. Gli eventuali contrassegni UE già apposti in conformità alle norme UE possono essere mantenuti. 6.3 Le informazioni sul prodotto relative ai prodotti per usi speciali devono essere conformi all’allegato I del regolamento (UE) n. 1194/2012.
7.1 Le lampade e gli apparecchi che non soddisfano le esigenze della presente appendice possono essere commercializzati al massimo fino al 31 dicembre 2014 e ceduti non oltre il 31 luglio 2016. 7.2 Le lampade e gli apparecchi che non soddisfano le esigenze della fase 3 valide a partire dal 1° settembre 2016 conformemente al numero2 possono essere ceduti non oltre il 31 agosto 2018.
Vedi nota al n. 1.4.
Appendice 2.16
Esigenze per l’efficienza energetica di computer e server informatici 1.1 La presente appendice si applica ai computer e ai server informatici di cui all’articolo1 paragrafo2 del regolamento (UE) n. 617/201325. 1.2 Sono esclusi gli apparecchi di cui all’articolo1 paragrafo3 del regolamento (UE) n. 617/2013. 1.3 Si applicano le definizioni di cui all’articolo2 del regolamento (UE)
n. 617/2013.
soddisfano le esigenze dell’allegato II capitoli1.1,1.3, 2–7 del regolamento (UE) n. 617/201326 per il tipo di apparecchio corrispondente. 2.2 Dal 1° gennaio 2016 devono essere adempiute anche le esigenze dell’allegato II numeri1.2 e 1.4 del regolamento (UE) n. 617/2013.
sono misurati e calcolati secondo l’articolo3 del regolamento (UE) n. 617/201327.
c. dichiarazione che l’apparecchio soddisfa le esigenze indicate nel numero2;
Regolamento (UE) n. 617/2013 della Commissione, del 26 giugno 2013, recante misure di esecuzione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile di computer e server informatici, versione della GU L 175 del 27.6.2013, pag. 13.
Vedi nota al n. 1.
Vedi nota al n. 1.
le informazioni ed eventualmente i disegni riguardanti le principali caratteristiche del modello, in particolare quelli riguardanti gli aspetti di notevole altre particolarità;
i risultati dei calcoli e delle misurazioni effettuati conformemente all’allegato II del regolamento (UE) n. 617/201328;
i rapporti di omologazione allestiti dal fabbricante o i rapporti di omologazione allestiti da terzi.
Disposizione transitoria della modifica del 25 giugno 2014 6.1 Gli apparecchi che non soddisfano le esigenze della presente appendice ceduti non oltre il 31 luglio 2016. 6.2 Gli apparecchi che non soddisfano le esigenze di cui al numero2.2 valide a partire dal 1° gennaio 2016 possono essere ceduti non oltre il 31 luglio 2017.
Vedi nota al n. 1.
Appendice 2.17
la commercializzazione di pompe per acqua elettriche con raccordo alla rete 1.1 La presente appendice si applica alle pompe per acqua elettriche con raccordo alla rete. 1.2 Si applicano le definizioni di cui all’articolo2 del regolamento (UE)
n. 547/201229.
Gli apparecchi di cui al numero1 possono essere commercializzati se soddisfano le esigenze degli allegati II numero1 lettera b e III del regolamento (UE)
n. 547/201230.
Il consumo di energia e altre caratteristiche a esso connesse degli apparecchi designati nel numero1 sono misurati secondo l’allegato III del regolamento (UE)
n. 547/201231.
Regolamento (UE) n. 547/2012 della Commissione, del 25 giugno 2012, recante modalità merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile delle pompe per acqua, versione della GU L 165 del 26.6.2012, pag. 28.
Vedi nota al n. 1.
Vedi nota al n. 1.
le informazioni ed eventualmente i disegni riguardanti le principali caratteristiche del modello, in particolare quelli riguardanti gli aspetti di notevole importanza per il suo consumo di energia quali le dimensioni, la portata e la pressione nominali, la potenza assorbita e altre particolarità;
i risultati delle misurazioni del consumo di energia conformemente agli allegati II e III del regolamento europeo (UE) n. 547/201232;
i rapporti di omologazione allestiti dal fabbricante o i rapporti di omologazione allestiti da terzi.
6.1. L’indicazione del consumo di energia e l’etichettatura devono essere conformi all’allegato II numero3 del regolamento (UE) n. 547/201233. 6.2. Chiunque commercializza o cede apparecchi di cui al numero1 deve provvedere affinché le informazioni di cui al numero 6.1 figurino sui modelli d’esposizione, sull’imballaggio e sui documenti di vendita (prospetti, istruzioni per l’uso, offerte in Internet ecc.).
Gli apparecchi che non soddisfano le esigenze della presente appendice possono
Vedi nota al n. 1.
Vedi nota al n. 1.
Appendice 2.18
la commercializzazione dei condizionatori d’aria e dei ventilatori elettrici con raccordo alla rete 1.1 La presente appendice si applica ai condizionatori d’aria elettrici con raccordo alla rete con una potenza nominale ≤ 12 kW e ai ventilatori elettrici con raccordo alla rete con potenza elettrica assorbita ≤ 125 W.
gli apparecchi alimentati anche da fonti di energia non elettriche;
i condizionatori d’aria il cui condensatore o evaporatore non utilizza aria per il trasferimento termico.
Gli apparecchi di cui al numero1.1 possono essere commercializzati se soddisfano le esigenze relative al livello di potenza sonora e all’efficienza energetica degli allegati I e II del regolamento delegato (UE) n. 206/201234:
i condizionatori d’aria conformemente all’allegato I numero2 lettera b tabella 5 e lettera c;
i condizionatori d’aria a singolo e a doppio condotto conformemente all’allegato I numero2 lettera a tabella3 e lettera d.
sono misurati secondo le norme europee EN 14511 e EN 1482535.
Regolamento (UE) n. 206/2012 della Commissione, del 6 marzo 2012, recante modalità merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile dei condizionatori d’aria e dei ventilatori, versione della GU L 72 del 10.3.2012, pag. 7.
Il testo della norma EN può essere ottenuto presso l’Associazione per l’elettrotecnica, la
le informazioni ed eventualmente i disegni riguardanti le principali caratteristiche del modello, in particolare quelli riguardanti gli aspetti di notevole importanza per il suo consumo di energia quali le dimensioni, i volumi, le caratteristiche dei compressori e altre particolarità;
i risultati delle misurazioni del consumo di energia per i ventilatori conformemente all’allegato I numero3 lettere a, b ed e del regolamento delegato (UE) n. 206/201236;
i risultati delle misurazioni del consumo di energia per i condizionatori d’aria, inclusi i condizionatori d’aria a singolo e a doppio condotto conformemente alle norme europee EN 14511 e EN 1482537 e la relativa classificazione in base agli allegati I‒VII del regolamento delegato (UE)
626/201138;
i rapporti di omologazione allestiti dal fabbricante o i rapporti di omologazione allestiti da terzi.
Vedi nota al n. 2.
Vedi nota al n. 3.
Regolamento delegato (UE) n. 626/2011 della Commissione, del 4 maggio 2011, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura indicante il consumo d’energia dei condizionatori d’aria, versione della GU L 178 del 6.7.2011, pag.1.
6.1 L’indicazione del consumo di energia e l’etichettatura, fatta eccezione per il contrassegno UE, devono essere conformi agli allegati I‒VII del regolamento delegato (UE) n. 626/201139. Gli eventuali contrassegni UE già apposti in conformità alle norme UE possono essere mantenuti. 6.2 Chiunque commercializza o cede condizionatori d’aria, inclusi i condizionatori d’aria a singolo e a doppio condotto deve provvedere affinché l’etichetta Energia figuri sui modelli d’esposizione, sull’imballaggio e sui documenti di vendita (prospetti, istruzioni per l’uso, offerte in Internet ecc.).
7.1 Gli apparecchi che non soddisfano le esigenze per la commercializzazione della presente appendice possono essere commercializzati al massimo fino al 31 dicembre 2014 e ceduti non oltre il 31 luglio 2016. 7.2 Gli apparecchi recanti l’indicazione del consumo di energia e l’etichettatura conformemente alle prescrizioni valide fino al 31 luglio 2014 possono essere
Vedi nota al n. 5 lett. e.
Appendice 2.19
di ventilatori elettrici a motore con raccordo alla rete 1.1 La presente appendice si applica ai ventilatori elettrici a motore la cui potenza elettrica di ingresso è compresa tra 0,125 e 500 kW. 1.2 Si applicano le definizioni di cui agli articoli1 e 2 del regolamento (UE)
n. 327/201140.
Gli apparecchi di cui al numero1 possono essere commercializzati se soddisfano le esigenze degli allegati I numero2 tabella2 e II del regolamento (UE) n. 327/201141.
sono misurati secondo l’allegato II del regolamento (UE) n. 327/201142.
Regolamento (UE) n. 327/2011 della Commissione, del 30 marzo 2011, recante modalità merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile di ventilatori a motore la cui potenza elettrica di ingresso è compresa tra 125 W e 500 kW, versione della GU L 90 del 6.4.2011, pag. 8; modificato dal regolamento (UE) n. 666/2013, GU L 192 del 13.7.2013, pag. 24.
Vedi nota al n. 1.
Vedi nota al n. 1.
le informazioni ed eventualmente i disegni riguardanti le principali caratteristiche del modello, in particolare quelli riguardanti gli aspetti di notevole importanza per il suo consumo di energia quali le dimensioni, la portata e la pressione nominali, la potenza assorbita e altre particolarità;
i risultati delle misurazioni del consumo di energia conformemente agli allegati I e II del regolamento europeo (UE) n. 327/201143;
i rapporti di omologazione allestiti dal fabbricante o i rapporti di omologazione allestiti da terzi.
6.1 L’indicazione del consumo di energia e l’etichettatura devono essere conformi all’allegato I numero3 del regolamento (UE) n. 327/201144. 6.2 Chiunque commercializza o cede impianti o apparecchi di cui al numero 1 deve provvedere affinché le informazioni di cui al numero 6.1 figurino sui modelli d’esposizione, sull’imballaggio e sui documenti di vendita (prospetti, istruzioni per l’uso, offerte in Internet ecc.).
Gli apparecchi che non soddisfano le esigenze della presente appendice possono
Vedi nota al n. 1.
Vedi nota al n. 1.
Appendice 2.20
la commercializzazione delle lavastoviglie elettriche per uso domestico con raccordo alla rete 1.1 La presente appendice si applica alle lavastoviglie elettriche per uso domestico con raccordo alla rete. 1.2 Si applica anche alle lavastoviglie per uso domestico commercializzate o cedute per usi diversi da quello domestico. 1.3 Sono esclusi gli apparecchi che possono essere alimentati anche con fonti di energia non elettriche.
soddisfano le esigenze dell’allegato I numeri1, 2.1 e 2.2 del regolamento (UE) n. 1016/201045. 2.2 Dal 1° dicembre 2016 devono essere adempiute anche le esigenze dell’allegato I numero2.3 del regolamento (UE) n. 1016/2010 .
3.1 Il consumo di energia e altre caratteristiche degli apparecchi designati nel numero1 sono misurati secondo l’articolo2 e all’allegato II del regolamento (UE) n. 1016/201046 e della norma europea EN 5024247. 3.2 Si applicano le tolleranze conformemente all’allegato III del regolamento (UE) n. 1016/2010.
Regolamento (UE) n. 1016/2010 della Commissione, del 10 novembre 2010, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile delle lavastoviglie a uso domestico, versione della GU L 293 dell’11.11.2010, pag. 31.
Vedi nota al n. 2.
Il testo della norma EN può essere ottenuto presso l’Associazione per l’elettrotecnica, la
le informazioni ed eventualmente i disegni riguardanti le principali caratteristiche del modello, in particolare quelli riguardanti gli aspetti di notevole altre particolarità;
i risultati delle misurazioni del consumo di energia e di altre caratteristiche degli apparecchi effettuate conformemente alla norma europea EN 5024248, all’articolo2 e all’allegato II del regolamento (UE) n. 1016/201049, nonché all’articolo2 e agli allegati I–VII del regolamento delegato (UE)
1059/201050;
la classe di efficienza energetica conformemente all’allegato VI del regolamento delegato (UE) n. 1059/2010;
i rapporti di omologazione allestiti dal fabbricante o i rapporti di omologazione allestiti da terzi.
6.1 L’indicazione del consumo di efficienza e l’etichettatura, fatta eccezione per il contrassegno UE, devono essere conformi all’articolo2 e agli allegati I–VII del regolamento delegato (UE) n. 1059/201051. Gli eventuali contrassegni UE già apposti in conformità alle norme UE possono essere mantenuti.
Vedi nota al n. 3.
Vedi nota al n. 2.
Regolamento delegato (UE) n. 1059/2010 della Commissione, del 28 settembre 2010, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura indicante il consumo d’energia delle lavastoviglie per uso domestico, versione della GU L 314 del 30.11.2010, pag.1.
Vedi nota al n. 5 lett. d 6.2 Chiunque commercializza o cede lavastoviglie per uso domestico deve provvedere affinché l’etichettaEnergia figuri sui modelli d’esposizione, sull’imballaggio e sui documenti di vendita (prospetti, istruzioni per l’uso, offerte in Internet ecc.).
7.1 Gli apparecchi che non soddisfano le esigenze per la commercializzazione della presente appendice possono essere commercializzati al massimo fino al 31 dicembre 2014 e ceduti non oltre il 31 luglio 2016. 7.2 Gli apparecchi recanti l’indicazione del consumo di energia e l’etichettatura conformemente alle prescrizioni valide fino al 31 luglio 2014 possono essere
Appendice 2.21
degli aspirapolvere elettrici con raccordo alla rete 1.1 La presente appendice si applica agli aspirapolvere con raccordo alla rete, compresi gli aspirapolvere di tipo ibrido.
gli aspiraliquidi, gli aspirapolvere aspiraliquidi, gli aspirapolvere a batteria, i robot aspirapolvere, gli aspirapolvere industriali e gli aspirapolvere centralizzati;
le lucidatrici per pavimenti;
gli aspiratori per esterni.
1.3 Si applicano le definizioni di cui all’articolo2 del regolamento (UE)
n. 666/201352.
soddisfano le esigenze dell’allegato I numero1 lettera a del regolamento (UE) n. 666/201353. 2.2 Dal 1° settembre 2017 devono essere adempiute anche le esigenze dell’allegato I numero1 lettera b del regolamento (UE) n. 666/2013.
sono misurati secondo l’articolo 4 e gli allegati II e III del regolamento (UE)
n. 666/201354.
Regolamento (UE) n. 666/2013 della Commissione, dell’8 luglio 2013, recante modalità merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile degli aspirapolvere, versione della GU L 192 del 13.7.2013, pag. 24.
Vedi nota al n. 1.
Vedi nota al n. 1.
c. dichiarazione che l’apparecchio soddisfa le esigenze indicate nel numero2;
le informazioni ed eventualmente i disegni riguardanti le principali caratteristiche del modello, in particolare quelli riguardanti gli aspetti di notevole altre particolarità, nonché le informazioni di cui all’allegato I numero2 del regolamento (UE) n. 666/201355;
i risultati dei calcoli e delle misurazioni effettuati conformemente all’allegato II del regolamento (UE) n. 666/2013.
i rapporti di omologazione allestiti dal fabbricante o i rapporti di omologazione allestiti da terzi.
6.1 L’indicazione del consumo di energia e l’etichettatura, fatta eccezione per il contrassegno UE, devono essere conformi agli allegati I–IV e VI del regolamento delegato (UE) n. 665/201356. Gli eventuali contrassegni UE già apposti in conformità alle norme UE possono essere mantenuti. 6.2 Chiunque commercializza o cede aspirapolveri di cui al numero1.1 deve provvedere affinché l’etichettaEnergia figuri sui modelli d’esposizione, sull’imballaggio e sui documenti di vendita (prospetti, istruzioni per l’uso, offerte in Internet ecc.).
Vedi nota al n. 1.
Regolamento delegato (UE) n. 665/2013 della Commissione, del 3 maggio 2013, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura indicante il consumo d’energia degli aspirapolvere, versione della GU L 192 del 13.7.2013, pag.1.
7.1 Gli apparecchi che non soddisfano le esigenze della presente appendice ceduti non oltre il 31 luglio 2016. 7.2 Gli apparecchi che non soddisfano le esigenze di cui al numero2.2 valide a partire dal 1° settembre 2017 possono essere commercializzati al massimo fino al 31 agosto 2017 e ceduti non oltre il 31 agosto 2019.
Appendice 3.9
(art. 7 cpv.1 e 2 nonché 11 cpv. 1) Indicazione del consumo di energia e di altre caratteristiche delle macchine da caffè elettriche per uso domestico con raccordo alla rete 1.1 La presente appendice si applica alle macchine da caffè elettriche per uso domestico con raccordo alla rete, segnatamente alle macchine da caffè espresso con o senza pompa, alle macchine da caffè espresso per capsule o cialde, nonché alle macchine da caffè espresso automatiche. 1.2 Sono esclusi gli apparecchi che possono essere alimentati anche con altre fonti di energia e le macchine da caffè a filtro funzionanti senza pressione.
Indicazione del consumo di energia ed etichettatura 2.1 L’indicazione del consumo di energia e di altre caratteristiche degli apparecchi deve essere conforme all’Accordo del 28 maggio 200857 tra l’Associazione settoriale Svizzera per gli apparecchi elettrici per la casa e per l’industria (FEA) e l’UFE sull’impiego di etichette energetiche su macchine da caffè. 2.2 Chiunque commercializza o cede macchine da caffè elettriche per uso domestico deve provvedere affinché l’etichettaEnergia figuri sui modelli d’esposizione, sull’imballaggio e sui documenti di vendita (prospetti, istruzioni per l’uso ecc.).
sono misurati secondo la norma europea EN 5056458 e l’Accordo menzionato al numero2.1 tra la FEA e l’UFE.
Gli apparecchi che non soddisfano le esigenze della presente appendice relative all’indicazione del consumo di energia e all’etichettatura possono essere commercializzati al massimo fino al 31 dicembre 2014 e ceduti non oltre il 31 luglio 2016.
L’Accordo può essere consultato gratuitamente sul sito Internet dell’UFE all’indirizzo www.ufe.admin.ch > Temi > Efficienza energetica > Apparecchi elettrici > Elettrodomestici > Macchine da caffè
Il testo della norma EN può essere ottenuto presso l’Associazione per l’elettrotecnica, la
Appendice 3.10
(art. 7 cpv.1 e 11 cpv. 1) Indicazione della classe di efficienza del carburante e di altre caratteristiche degli pneumatici 1.1 La presente appendice si applica in conformità all’articolo2 paragrafo1 del regolamento (CE) n. 1222/200959 per gli pneumatici di classe C1, C2 e C3. 1.2 Non si applica agli pneumatici di cui all’articolo2 paragrafo2 del regolamento (CE) n. 1222/2009. 1.3 Si applicano le definizioni di cui all’articolo3 numero2 del regolamento (CE) n. 1222/2009 e di cui all’articolo 8 del regolamento (CE)
n. 661/200960.
Indicazioni ed etichettatura 2.1 Chi commercializza o cede pneumatici di classe C1 o C2 deve provvedere affinché siano contrassegnati con un’etichetta indicante la categoria di appartenenza rispetto al consumo di carburante, la categoria e il valore misurato del rumore esterno di rotolamento, nonché la categoria di appartenenza rispetto all’aderenza sul bagnato di cui all’allegato I del regolamento (CE)
n. 1222/200961. 2.2 L’etichetta dello pneumatico deve essere ben visibile e di facile lettura sul battistrada dello pneumatico o in prossimità immediata di quest’ultimo. 2.3 Chi commercializza o cede pneumatici di cui al punto1.1 che non sono visibili agli acquirenti al momento dell’acquisto deve indicare loro la categoria relativa al consumo di carburante e le altre caratteristiche degli pneumatici di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 1222/2009. 2.4 Chi offre la possibilità di scegliere tra diversi tipi di pneumatici da montare su un’automobile nuova conformemente al numero1.1, è tenuto a indicare all’acquirente per i diversi pneumatici la categoria relativa al consumo di carburante e le altre caratteristiche degli pneumatici di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 1222/2009. Questi dati devono figurare almeno nel materiale tecnico promozionale.
Regolamento (CE) n. 1222/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009,sull’etichettatura dei pneumatici in relazione al consumo di carburante e ad altri parametri fondamentali, GU L 342 del 22.12.2009, pag. 46; modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 1235/2011, GU L 317 del 30.11.2011, pag. 17.
Regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, sui requisiti dell’omologazione per la sicurezza generale dei veicoli a motore, dei loro rimorchi e sistemi, componenti ed entità tecniche ad essi destinati, GU L 200 del 31.7.2009, pag.1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 523/2012 della Commissione del 20 giugno 2012, GU L 160 del 21.6.2012, pag. 8.
Vedi nota al n. 1.1.
2.5 L’indicazione della categoria relativa al consumo di carburante e delle altre caratteristiche degli pneumatici di cui all’allegato I del regolamento (CE)
n. 1222/2009, nonché l’etichettatura, fatta eccezione per il contrassegno UE, devono essere conformi all’allegato II del regolamento (CE) n. 1222/2009. Gli eventuali contrassegni UE già apposti in conformità alle norme UE possono essere mantenuti. 2.6 Nel materiale tecnico promozionale (manuali tecnici, opuscoli, volantini e cataloghi a stampa o in formato elettronico, siti web ecc.) utilizzato al fine di commercializzare pneumatici di cui al numero1.1 devono essere indicate la categoria relativa al consumo di carburante e le altre caratteristiche degli pneumatici di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 1222/2009. L’indicazione deve essere conforme all’allegato III del regolamento (CE)
n. 1222/2009.
La categoria relativa al consumo di carburante e le altre caratteristiche degli pneumatici di cui al numero1.1 sono determinate in base alla procedura di prova di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 1222/200962 e al regolamento UNECE
n. 11763.
Gli pneumatici che non soddisfano le esigenze della presente appendice possono 31 luglio 2017.
Vedi nota al n. 1.1.
Regolamento UNECE n. 117 del 6 aprile 2005 sulle condizioni unitarie per l’omologazione degli pneumatici per quanto concerne le emissioni sonore prodotte dal rotolamento e/o l’aderenza sul bagnato e/o la resistenza al rotolamento; modificato recentemente dalla serie di modifiche 02 supplemento 4, in vigore dal 13.2.2014 (Add.116 Rev.3.
Appendice 3.11
(art. 7 cpv.1 e 2 e 11 cpv. 1) Indicazione del consumo di energia e di altre caratteristiche delle cappe da cucina per uso domestico La presente appendice si applica alle cappe da cucina elettriche per uso domestico con raccordo alla rete.
Indicazioni ed etichettatura 2.1 L’indicazione del consumo di energia e di altre caratteristiche degli apparecchi, fatta eccezione per il contrassegno UE, deve essere conforme agli allegati I–VII e VIII tabella 6 del regolamento delegato (UE) n. 65/201464. Gli eventuali contrassegni UE già apposti in conformità alle norme UE possono essere mantenuti. 2.2 Chi commercializza o cede cappe da cucina per uso domestico deve provvedere affinché l’etichettaEnergia figuri sui modelli d’esposizione, sull’imballaggio e sui documenti di vendita (prospetti, istruzioni per l’uso ecc.).
sono misurati secondo procedure di misurazione affidabili, precise e riproducibili che tengono conto dei metodi di misurazione e di calcolo più avanzati generalmente riconosciuti. Per le tolleranze ammesse è determinante l’allegato VIII tabella 6 del regolamento delegato (UE) n. 65/2014.
4.1 Gli apparecchi che non soddisfano le esigenze della presente appendice ceduti non oltre il 31 dicembre 2016. 4.2 Dal 1° gennaio 2016 possono essere commercializzati solo apparecchi con le etichette2, 3 e 4 conformemente all’allegato I numero2.a) tabella2 del regolamento delegato (UE) n. 65/2014, apparecchi con l’etichetta1 possono essere ceduti non oltre il 31 dicembre 2017.
Regolamento delegato (UE) n. 65/2014 della Commissione, del 1° ottobre 2013, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura energetica dei forni e delle cappe da cucina per uso domestico, versione della GU L 29 del 31.1.2014, pag.1.
4.3 Dal 1° gennaio 2018 possono essere commercializzati solo apparecchi con le etichette3 e 4 conformemente all’allegato I numero2.a) tabella2 del regolamento delegato (UE) n. 65/2014, apparecchi con l’etichetta2 possono essere ceduti non oltre il 31 dicembre 2019. 4.4 Dal 1° gennaio 2020 possono essere commercializzati solo apparecchi con l’etichetta 4 conformemente all’allegato I numero2.a) tabella2 del regolamento delegato (UE) n. 65/2014, apparecchi con l’etichetta3 possono essere ceduti non oltre il al 31 dicembre 2021.
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