RU 2014 3009
Ordinanza
sulla navigazione aerea
(ONA)
Modifica del 12 settembre 2014
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 14 novembre 19731 sulla navigazione aerea è modificata come segue:
Titolo prima dell’art. 2b
12b Divieto di determinati aeromobili con occupanti
Art. 2b
L’esercizio di aeromobili a motore con occupanti che, dato il peso ridotto, non rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 216/20082 (art. 4 par. 4 e all. II lett. e ed f di detto regolamento) è vietato.
Sono esclusi dal divieto:
gli aeromobili a propulsione elettrica;
gli aeroplani con comandi aerodinamici e motore a combustione;
gli autogiri con motore a combustione.
L’UFAC può accordare singole autorizzazioni per progetti di ricerca e di sviluppo.
Regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, recante regole comuni nel settore dell’aviazione civile e che istituisce un’Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE, nella sua versione vincolante per la Svizzera conformemente al numero 3 dell’allegato all’Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereo (RS 0.748.127.192.68).
II
La presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 2014.
12 settembre 2014 In nome del Consiglio federale svizzero: |
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Il presidente della Confederazione, Didier Burkhalter |
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova |