Fonte

RU 2014 3341

Ordinanza 15
sull’adeguamento delle prestazioni complementari

del 15 ottobre 2014

Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 19 della legge federale del 6 ottobre 20061 sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPC),
ordina:

Art. 1 Adeguamento degli importi destinati alla copertura del fabbisogno generale vitale

Gli importi destinati alla copertura del fabbisogno generale vitale giusta l’articolo 10 capoverso1 lettera a LPC sono aumentati a:

  1. 19 290 franchi per le persone sole;

  2. 28 935 franchi per i coniugi;

  3. 10 080 franchi per gli orfani che hanno diritto a una rendita e per i figli che danno diritto a una rendita per i figli dell’AVS o dell’AI.

Art. 2 Abrogazione di un altro atto normativo

L’ordinanza 13 del 21 settembre 20122 sull’adeguamento delle prestazioni complementari all’AVS/AI è abrogata.

Art. 3 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2015.

15 ottobre 2014 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Didier Burkhalter La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova RS 831.304