RU 2014 3345
Legge federale
sull’assicurazione malattie
(LAMal)
Modifica del 21 marzo 2014
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto della Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio nazionale del 6 settembre 20131; visto il parere del Consiglio federale del 23 ottobre 20132,
decreta:
I
La legge federale del 18 marzo 19943 sull’assicurazione malattie è modificata come segue:
Titolo prima dell’art. 16
Sezione 1a Compensazione dei rischi
Art. 16 Principio
Gli assicuratori il cui effettivo di assicurati con un rischio di malattia elevato è inferiore a quello medio dell’insieme degli assicuratori versano tasse di rischio all’istituzione comune (art. 18).
Gli assicuratori il cui effettivo di assicurati con un rischio di malattia elevato è superiore a quello medio dell’insieme degli assicuratori ricevono contributi compensativi dall’istituzione comune.
Le tasse di rischio e i contributi compensativi devono compensare integralmente le differenze medie di rischio tra i gruppi di rischio determinanti.
Il rischio di malattia elevato è definito dall’età, dal sesso e da altri indicatori di morbilità appropriati. Il Consiglio federale stabilisce gli indicatori.
Art. 17 Elementi determinanti per il calcolo della compensazione dei rischi
Per il calcolo della compensazione dei rischi è determinante la struttura dell’effettivo degli assicurati nell’anno civile per il quale si procede alla compensazione dei rischi (anno della compensazione).
Le differenze medie di rischio per età, sesso e ulteriori indicatori di morbilità stabiliti dal Consiglio federale sono calcolate sulla base della situazione esistente nell’anno civile precedente l’anno della compensazione.
Il Consiglio federale può prevedere eccezioni nella presa in conto degli indicatori di morbilità per il calcolo della compensazione dei rischi.
Art. 17a Esecuzione
L’istituzione comune (art. 18) esegue la compensazione dei rischi tra assicuratori in ogni singolo Cantone.
Il Consiglio federale emana le disposizioni d’esecuzione per la compensazione dei rischi. Tiene conto degli sforzi tesi a economizzare i costi e impedisce l’aumento della compensazione dei costi. Dopo aver sentito gli assicuratori, stabilisce gli indicatori di morbilità. Ogni indicatore supplementare va sottoposto a un’analisi dell’efficacia.
Il Consiglio federale disciplina:
la riscossione degli interessi di mora e il versamento di interessi rimunerativi;
il risarcimento del danno;
il termine scaduto il quale l’istituzione comune può rifiutare di ricalcolare la compensazione dei rischi.
Art. 62 cpv.3, terzo periodo
… È in ogni caso fatta salva la compensazione dei rischi secondo gli articoli Disposizioni transitorie della modifica del 21 dicembre 2007 (compensazione dei rischi) Abrogate
II
La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
Consiglio nazionale, 21 marzo 2014 Consiglio degli Stati, 21 marzo 2014 Il presidente: Ruedi Lustenberger Il presidente: Hannes Germann Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz La segretaria: Martina Buol Referendum ed entrata in vigore
Iltermine di referendum per la presente legge è decorso infruttuosamente il 10 luglio 2014.4
La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2017.
15 ottobre 2014 In nome del Consiglio federale svizzero: |
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Il presidente della Confederazione, Didier Burkhalter |
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova |