RU 2014 387
Legge federale
sull’assicurazione malattie
(LAMal)
Modifica del 21 giugno 2013
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto della Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio degli Stati dell’11 febbraio 20131; visto il parere del Consiglio federale dell’8 marzo 20132,
decreta:
I
La legge federale del 18 marzo 19943 sull’assicurazione malattie è modificata come segue:
Art. 64 cpv. 7
L’assicuratore non può riscuotere alcuna partecipazione ai costi per:
le prestazioni di cui all’articolo 29 capoverso2;
le prestazioni di cui agli articoli 25 e 25a, fornite a partire dalla tredicesima settimana di gravidanza, durante il parto e sino a otto settimane dopo il parto.
II
La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
Consiglio degli Stati, 21 giugno 2013 | Consiglio nazionale, 21 giugno 2013 |
|---|---|
Il presidente: Filippo Lombardi | La presidente: Maya Graf |
Il segretario: Philippe Schwab | Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz |