RU 2014 4159
Ordinanza
sulla compatibilità elettromagnetica
(OCEM)
Modifica del 5 novembre 2014
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 18 novembre 20091 sulla compatibilità elettromagnetica è modificata come segue:
Art. 6 cpv. 3
Concerne soltanto il testo francese
Titolo prima dell’art. 16a
Sezione 3a Messa in esercizio di apparecchi e impianti fissi
Art. 16a
Un apparecchio o un impianto fisso deve essere messo in esercizio conformemente alle istruzioni del fabbricante.
Se mette in esercizio un apparecchio o un impianto fisso, il fornitore di servizi deve rispettare le regole tecniche riconosciute.
Art. 21 cpv.1, frase introduttiva
L’UFCOM può esaminare l’apparecchio o l’impianto fisso o incaricare dell’esame un laboratorio di prova se:
Art. 22 cpv. 3 e 4
Può pubblicare questi provvedimenti o renderli accessibili in Internet.
Può informare la popolazione della non conformità tecnica di un apparecchio, in particolare se non è possibile identificare tutte le persone responsabili per la sua immissione in commercio o se il numero di queste ultime è troppo elevato. A tale scopo, esso pubblica o rende accessibile in Internet in particolare le informazioni seguenti:
i provvedimenti adottati;
l’utilizzo cui è destinato l’apparecchio;
il contrassegno e altre informazioni che ne permettono l’identificazione, come per esempio il fabbricante, il marchio e il tipo;
le fotografie dell’apparecchio e del suo imballaggio;
la data della decisione di non conformità.
Art. 22a Perturbazioni
Su richiesta, l’UFCOM cerca di individuare la causa di una perturbazione.
Per determinare la causa di una perturbazione, l’UFCOM ha accesso a tutti gli apparecchi e gli impianti fissi.
L’UFCOM decide i provvedimenti volti a far cessare la perturbazione, nonché la ripartizione dei costi risultanti da questi provvedimenti.
Il gestore dell’apparecchio o dell’impianto fisso che subisce la perturbazione deve adottare egli stesso i provvedimenti necessari se la causa della perturbazione è imputabile al fatto che l’apparecchio o l’impianto fisso:
non corrisponde allo stato attuale della tecnica;
non è stato messo in esercizio conformemente alle istruzioni del fabbricante e alle regole tecniche riconosciute; o
non è stato utilizzato conformemente alle restrizioni d’uso (art. 14 cpv. 1 lett. c).
Per i costi risultanti dagli accertamenti, l’UFCOM riscuote un emolumento presso il gestore dell’apparecchio o dell’impianto fisso che subisce o genera la perturbazione se la causa di quest’ultima rientra in una delle fattispecie descritte al capoverso 4.
II
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2015.
5 novembre 2014 In nome del Consiglio federale svizzero: |
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Il presidente della Confederazione, Didier Burkhalter |
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova |