Fonte

RU 2014 4159

Ordinanza
sulla compatibilità elettromagnetica
(OCEM)

Modifica del 5 novembre 2014

Il Consiglio federale svizzero
ordina:

I

L’ordinanza del 18 novembre 20091 sulla compatibilità elettromagnetica è modificata come segue:

Art. 6 cpv. 3

Concerne soltanto il testo francese

Titolo prima dell’art. 16a

Sezione 3a Messa in esercizio di apparecchi e impianti fissi

Art. 16a

Un apparecchio o un impianto fisso deve essere messo in esercizio conformemente alle istruzioni del fabbricante.

Se mette in esercizio un apparecchio o un impianto fisso, il fornitore di servizi deve rispettare le regole tecniche riconosciute.

Art. 21 cpv.1, frase introduttiva

L’UFCOM può esaminare l’apparecchio o l’impianto fisso o incaricare dell’esame un laboratorio di prova se:

Art. 22 cpv. 3 e 4

Può pubblicare questi provvedimenti o renderli accessibili in Internet.

Può informare la popolazione della non conformità tecnica di un apparecchio, in particolare se non è possibile identificare tutte le persone responsabili per la sua immissione in commercio o se il numero di queste ultime è troppo elevato. A tale scopo, esso pubblica o rende accessibile in Internet in particolare le informazioni seguenti:

  1. i provvedimenti adottati;

  2. l’utilizzo cui è destinato l’apparecchio;

  3. il contrassegno e altre informazioni che ne permettono l’identificazione, come per esempio il fabbricante, il marchio e il tipo;

  4. le fotografie dell’apparecchio e del suo imballaggio;

  5. la data della decisione di non conformità.

Art. 22a Perturbazioni

Su richiesta, l’UFCOM cerca di individuare la causa di una perturbazione.

Per determinare la causa di una perturbazione, l’UFCOM ha accesso a tutti gli apparecchi e gli impianti fissi.

L’UFCOM decide i provvedimenti volti a far cessare la perturbazione, nonché la ripartizione dei costi risultanti da questi provvedimenti.

Il gestore dell’apparecchio o dell’impianto fisso che subisce la perturbazione deve adottare egli stesso i provvedimenti necessari se la causa della perturbazione è imputabile al fatto che l’apparecchio o l’impianto fisso:

  1. non corrisponde allo stato attuale della tecnica;

  2. non è stato messo in esercizio conformemente alle istruzioni del fabbricante e alle regole tecniche riconosciute; o

  3. non è stato utilizzato conformemente alle restrizioni d’uso (art. 14 cpv. 1 lett. c).

Per i costi risultanti dagli accertamenti, l’UFCOM riscuote un emolumento presso il gestore dell’apparecchio o dell’impianto fisso che subisce o genera la perturbazione se la causa di quest’ultima rientra in una delle fattispecie descritte al capoverso 4.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2015.

5 novembre 2014 In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Didier Burkhalter

La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova