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Ordinanza sugli impianti di telecomunicazione

AS 2014 4169 · Raccolta ufficiale delle leggi federali

Del 5 nov 2014

https://lexipedia.io/it/docs/ch/as-ro-ru/2014-4169/it/ordinanza-sugli-impianti-di-telecomunicazione

Consultato il 31 ago 2026

  1. Documenti
  2. Confederazione
  3. Raccolta ufficiale delle leggi federali
Fonte

Modifica: Ordinanza sugli impianti di telecomunicazione (RS 784.101.2)

RU 2014 4169

Ordinanza
sugli impianti di telecomunicazione
(OIT)

Modifica del 5 novembre 2014

Il Consiglio federale svizzero
ordina:

I

L’ordinanza del 14 giugno 20021 sugli impianti di telecomunicazione è modificata come segue:

Art. 2 cpv. 5

Concerne soltanto il testo francese

Art. 10 cpv.1

Concerne soltanto il testo tedesco

Art. 11 cpv. 2

L’articolo 10 capoverso 5 è applicabile per analogia.

Art. 12 cpv. 4

L’articolo 10 capoverso 5 è applicabile per analogia.

Art. 19 Offerta di impianti di radiocomunicazione il cui esercizio è vietato o sottoposto a restrizioni

Per gli impianti di radiocomunicazione il cui esercizio è vietato o sottoposto a restrizioni, le offerte fatte senza presentazione di un esemplare fisico, segnatamente su Internet o in un prospetto, devono chiaramente indicare il divieto o la restrizione.

Titolo prima dell’art. 19a

Capitolo 2a Messa in servizio di impianti di telecomunicazione

Art. 19a

Ogni impianto di telecomunicazione deve essere messo in servizio conformemente alle istruzioni del fabbricante.

Il fornitore di servizi che mette in servizio un impianto di telecomunicazione deve rispettare le regole tecniche riconosciute.

Art. 24 cpv. 3 lett. d

Concerne soltanto il testo tedesco

Footnotes

  1. [1] RS 784.101.2

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2015.

5 novembre 2014 In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Didier Burkhalter

La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova