RU 2014 4169
Ordinanza
sugli impianti di telecomunicazione
(OIT)
Modifica del 5 novembre 2014
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 14 giugno 20021 sugli impianti di telecomunicazione è modificata come segue:
Art. 2 cpv. 5
Concerne soltanto il testo francese
Art. 10 cpv.1
Concerne soltanto il testo tedesco
Art. 11 cpv. 2
L’articolo 10 capoverso 5 è applicabile per analogia.
Art. 12 cpv. 4
L’articolo 10 capoverso 5 è applicabile per analogia.
Art. 19 Offerta di impianti di radiocomunicazione il cui esercizio è vietato o sottoposto a restrizioni
Per gli impianti di radiocomunicazione il cui esercizio è vietato o sottoposto a restrizioni, le offerte fatte senza presentazione di un esemplare fisico, segnatamente su Internet o in un prospetto, devono chiaramente indicare il divieto o la restrizione.
Titolo prima dell’art. 19a
Capitolo 2a Messa in servizio di impianti di telecomunicazione
Art. 19a
Ogni impianto di telecomunicazione deve essere messo in servizio conformemente alle istruzioni del fabbricante.
Il fornitore di servizi che mette in servizio un impianto di telecomunicazione deve rispettare le regole tecniche riconosciute.
Art. 24 cpv. 3 lett. d
Concerne soltanto il testo tedesco
II
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2015.
5 novembre 2014 In nome del Consiglio federale svizzero: |
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Il presidente della Confederazione, Didier Burkhalter |
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova |