RU 2014 4501
Ordinanza
contro l’inquinamento fonico
(OIF)
Modifica del 28 novembre 2014
Il Consiglio federale svizzero
ordina:.
I
L’ordinanza del 15 dicembre 19861 contro l’inquinamento fonico è modificata come segue:
Art. 31a Disposizioni speciali per gli aeroporti con traffico di velivoli grandi
In prossimità di aeroporti sui quali circolano velivoli grandi, i valori di pianificazione e i valori limite d’immissione secondo l’allegato 5 numero 222 sono rispettati durante le ore notturne se:
dalle ore 24 alle 6 non è prevista alcuna attività aerea;
i locali sensibili al rumore sono protetti contro il rumore esterno e interno almeno secondo le esigenze maggiorate in materia di isolamento acustico previste dalla norma SIA 181 del 1° giugno 20062 della Società svizzera degli ingegneri e degli architetti; e
le camere da letto: 1. dispongono di una finestra che si chiude automaticamente tra le ore 22 e le 24 e si può aprire automaticamente nelle restanti ore, e 2. sono concepite in modo da garantire un clima adeguato dei locali.
Al momento della delimitazione o dell’urbanizzazione di zone edificabili, l’autorità competente provvede affinché le esigenze di cui al capoverso1 lettere b e c siano definite in modo vincolante per i proprietari fondiari.
L’Ufficio federale dell’ambiente emana raccomandazioni per l’esecuzione del capoverso1 lettera c. A tal fine, tiene conto delle norme tecniche determinanti.
La norma menzionata può essere consultata gratuitamente presso la Società svizzera degli ingegneri e degli architetti (SIA), Selnaustrasse 16, 8027 Zurigo, o ordinata dietro pagamento all’indirizzo Internet: www.sia.ch
II
La presente ordinanza entra in vigore il 1° febbraio 2015.
28 novembre 2014 In nome del Consiglio federale svizzero: |
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Il presidente della Confederazione, Didier Burkhalter |
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova |