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Legge federale che vieta i gruppi «Al-Qaïda» e «Stato islamico» nonché le organizzazioni associate

AS 2014 4565 · Raccolta ufficiale delle leggi federali

Del 12 dic 2014

https://lexipedia.io/it/docs/ch/as-ro-ru/2014-4565/it/legge-federale-che-vieta-i-gruppi-al-qaida-e-stato-islamico-nonche-le-organizzazioni-associate

Consultato il 4 set 2026

  1. Documenti
  2. Confederazione
  3. Raccolta ufficiale delle leggi federali
Fonte

Abrogato da: RU 2021 www.dirittofederale.admin.ch La versione elettronica firmata è quella determinante Decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero la Convenzione del Consiglio d’Europa per la prevenzione del terrorismo e il relativo Protocollo addizionale e potenzia il dispositivo penale contro il terrorismo e la criminalità organizzata (AS 2021 360)

Atto di base di: Legge federale che vieta i gruppi «Al-Qaïda» e «Stato islamico» nonché le organizzazioni associate (RS 122)

Foglio federale: Messaggio concernente la legge federale che vieta i gruppi «Al-Qaïda» e «Stato islamico» nonché le organizzazioni associate (BBl 2014 1958),

RU 2014 4565

Legge federale
che vieta i gruppi «Al-Qaïda» e «Stato islamico»
nonché le organizzazioni associate

del 12 dicembre 2014

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visti gli articoli 54 capoverso1 e 173 capoverso2 della Costituzione federale (Cost.)1; visto il messaggio del Consiglio federale del 12 novembre 20142,
decreta:

Footnotes

  1. [1] RS 101
  2. [2] FF 2014 7709

Art. 1 Divieto

I gruppi e le organizzazioni seguenti sono vietati:

  1. il gruppo «Al-Qaïda»;

  2. il gruppo «Stato islamico»;

  3. i gruppi che succedono al gruppo «Al-Qaïda» o al gruppo «Stato islamico» o che operano sotto un nome di copertura nonché le organizzazioni e i gruppi che, per quanto riguarda condotta, obiettivi e mezzi, corrispondono al gruppo «Al-Qaïda» o al gruppo «Stato islamico» o operano su loro mandato.

Art. 2 Disposizioni penali

Chiunque partecipa sul territorio svizzero a uno dei gruppi o a una delle organizzazioni vietati secondo l’articolo1, mette a disposizione risorse umane o materiale, organizza azioni propagandistiche a loro sostegno o a sostegno dei loro obiettivi, recluta adepti o promuove in altro modo le loro attività, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.

È punibile anche chi commette il reato all’estero, se è arrestato in Svizzera e non è estradato. È applicabile l’articolo 7 capoversi4 e 5 del Codice penale3.

Il perseguimento e il giudizio dei reati di cui ai capoversi1 e 2 sottostanno alla giurisdizione federale.

Footnotes

  1. [4] RS 311.0
  2. [3] RS 311.0

Art. 3 Confisca di valori patrimoniali

Sono applicabili le disposizioni generali del Codice penale4 relative alla confisca di valori patrimoniali, segnatamente gli articoli 70 capoverso 5 e 72.

RS 122 nonché le organizzazioni associate

Art. 4 Referendum, entrata in vigore e durata di validità

La presente legge è dichiarata urgente (art. 165 cpv. 1 Cost.). Sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv.1 lett. b Cost.).

Entra in vigore il 1° gennaio 2015 con effetto sino al 31 dicembre 2018.

Consiglio degli Stati, 12 dicembre 2014

Consiglio nazionale, 12 dicembre 2014

Il presidente: Claude Hêche

Il presidente: Stéphane Rossini

La segretaria: Martina Buol

Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz