RU 2014 4567
Ordinanza
sul personale federale
(OPers)
Modifica del 28 novembre 2014
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 3 luglio 20011 sul personale federale è modificata come segue:
Art. 2 cpv.1 lett. b e d, 1bis nonché3
Il Consiglio federale è competente per costituire, modificare e risolvere il rapporto di lavoro:
dei direttori degli Uffici e delle persone che hanno una responsabilità comparabile nei Dipartimenti;
dei segretari generali dei Dipartimenti;
Il capo di Dipartimento è competente per costituire, modificare e risolvere il rapporto di lavoro dei supplenti dei segretari di Stato, dei direttori degli Uffici e dei segretari generali dei Dipartimenti.
I Dipartimenti prendono tutte le altre decisioni del datore di lavoro per il personale secondo i capoversi1 e 1bis, per quanto la presente ordinanza o altri atti legislativi non dispongano diversamente.
Art. 22 cpv.2 lett. b e bbis nonché3
Sono esclusi dall’obbligo della messa a pubblico concorso i posti:
che saranno occupati internamente nelle unità amministrative, a eccezione dei posti di cui all’articolo2 capoverso1 lettere a, b ed e;
bbis. di cui all’articolo2 capoverso1 lettera d;
Abrogato
Art. 52 cpv. 6
L’autorità competente ai sensi dell’articolo2 può assegnare fino al 5 per cento dei posti che rientrano nelle classi 1–31 a una classe superiore a quella prevista dalla valutazione ordinaria; questa misura può essere decisa solo in caso di ampliamento della funzione legato specificamente all’impiegato interessato. Alle stesse condi- zioni, ogni Dipartimento può assegnare a una classe superiore rispetto alla valutazione ordinaria fino al 5 per cento dei posti delle classi 32 e oltre, a eccezione dei posti di cui all’articolo2 capoversi1 e 1bis.
II
L’ordinanza del 4 marzo 20112 sui controlli di sicurezza relativi alle persone è modificata come segue:
Art. 12 cpv.2 lett. abis
Il servizio specializzato CSP CaF sottopone a un controllo di sicurezza ampliato con audizione le persone che:
abis. sono nominate secondo l’articolo2 capoverso 1bis dell’ordinanza del 3 luglio 20013 sul personale federale;
III
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2015.
28 novembre 2014 In nome del Consiglio federale svizzero: |
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Il presidente della Confederazione, Didier Burkhalter |
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova |