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Ordinanza sul personale federale

AS 2014 4567 · Raccolta ufficiale delle leggi federali

Del 28 nov 2014

https://lexipedia.io/it/docs/ch/as-ro-ru/2014-4567/it/ordinanza-sul-personale-federale

Consultato il 1 set 2026

  1. Documenti
  2. Confederazione
  3. Raccolta ufficiale delle leggi federali
Fonte

Modifica: Ordinanza sui controlli di sicurezza relativi alle persone (RS 120.4), Ordinanza sul personale federale (RS 172.220.111.3)

RU 2014 4567

Ordinanza
sul personale federale
(OPers)

Modifica del 28 novembre 2014

Il Consiglio federale svizzero
ordina:

I

L’ordinanza del 3 luglio 20011 sul personale federale è modificata come segue:

Art. 2 cpv.1 lett. b e d, 1bis nonché3

Il Consiglio federale è competente per costituire, modificare e risolvere il rapporto di lavoro:

  1. dei direttori degli Uffici e delle persone che hanno una responsabilità comparabile nei Dipartimenti;

  2. dei segretari generali dei Dipartimenti;

Il capo di Dipartimento è competente per costituire, modificare e risolvere il rapporto di lavoro dei supplenti dei segretari di Stato, dei direttori degli Uffici e dei segretari generali dei Dipartimenti.

I Dipartimenti prendono tutte le altre decisioni del datore di lavoro per il personale secondo i capoversi1 e 1bis, per quanto la presente ordinanza o altri atti legislativi non dispongano diversamente.

Footnotes

  1. [3] RS 172.220.111.3

Art. 22 cpv.2 lett. b e bbis nonché3

Sono esclusi dall’obbligo della messa a pubblico concorso i posti:

  1. che saranno occupati internamente nelle unità amministrative, a eccezione dei posti di cui all’articolo2 capoverso1 lettere a, b ed e;

  2. bbis. di cui all’articolo2 capoverso1 lettera d;

Abrogato

Footnotes

  1. [2] RS 120.4

Art. 52 cpv. 6

L’autorità competente ai sensi dell’articolo2 può assegnare fino al 5 per cento dei posti che rientrano nelle classi 1–31 a una classe superiore a quella prevista dalla valutazione ordinaria; questa misura può essere decisa solo in caso di ampliamento della funzione legato specificamente all’impiegato interessato. Alle stesse condi- zioni, ogni Dipartimento può assegnare a una classe superiore rispetto alla valutazione ordinaria fino al 5 per cento dei posti delle classi 32 e oltre, a eccezione dei posti di cui all’articolo2 capoversi1 e 1bis.

Footnotes

  1. [1] RS 172.220.111.3

II

L’ordinanza del 4 marzo 20112 sui controlli di sicurezza relativi alle persone è modificata come segue:

Art. 12 cpv.2 lett. abis

Il servizio specializzato CSP CaF sottopone a un controllo di sicurezza ampliato con audizione le persone che:

abis. sono nominate secondo l’articolo2 capoverso 1bis dell’ordinanza del 3 luglio 20013 sul personale federale;

III

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2015.

28 novembre 2014 In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Didier Burkhalter

La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova