RU 2014 533
Ordinanza
sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni
(Ordinanza sulle armi, OArm)
Modifica del 12 febbraio 2014
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 2 luglio 20081 sulle armi è modificata come segue:
Art. 12 cpv.1 lett. b ed e, nonché 2
L’acquisto, il possesso, l’offerta, la mediazione e l’alienazione di armi, parti di armi essenziali o appositamente costruite, accessori di armi, munizioni ed elementi di munizioni, nonché il porto di armi e il tiro con armi da fuoco sono vietati ai cittadini dei seguenti Stati:
Abrogata
Abrogata 2 L’autorità cantonale competente limita nel tempo l’autorizzazione eccezionale di cui all’articolo 7 capoverso 2 LArm e può vincolarla a oneri. È fatto salvo l’articolo 49.
Art. 18 cpv. 4
L’estratto del casellario giudiziale svizzero deve essere conservato insieme al contratto scritto. Una copia dei due documenti deve essere trasmessa al servizio di comunicazione cantonale.
II
La presente ordinanza entra in vigore il 15 marzo 2014.
12 febbraio 2014 In nome del Consiglio federale svizzero: |
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Il presidente della Confederazione, Didier Burkhalter |
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova |