RU 2015 1249
Ordinanza
sull’imposizione del tabacco
(OImT)
Modifica del 29 aprile 2015
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 14 ottobre 20091 sull’imposizione del tabacco è modificata come segue:
Art. 2 cpv. 6
Per «tabacco trinciato fine» s’intende anche il tabacco per pipe ad acqua della voce di tariffa 2403.1100.
II
La presente ordinanza entra in vigore il 1° maggio 20152.
29 aprile 2015 In nome del Consiglio federale svizzero: |
|---|
La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga |
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova |
La presente ordinanza è stata pubblicata dapprima in via straordinaria il 30 apr. 2015 (art. 7 cpv. 3 LPubl; RS 170.512).