RU 2015 1315
Ordinanza
sulle norme della circolazione stradale
(ONC)
Modifica del 15 aprile 2015
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 13 novembre 19621 sulle norme della circolazione stradale è modificata come segue:
Sostituzione di un’espressione In tutta l’ordinanza «carrozzella per invalidi» è sostituito, con i necessari adeguamenti grammaticali, con «sedia a rotelle».
Art. 42, rubrica e cpv. 4
Motoveicoli, ciclomotori e velocipedi: in generale (art. 19 cpv.1, 46 cpv. 4, 47 cpv. 2 LCStr)
I conducenti di ciclomotori e i conducenti di risciò elettrici la cui larghezza non supera1,00 m devono conformarsi alle norme per i ciclisti.
Art. 43a, rubrica e cpv.1
Sedie a rotelle e monopattini elettrici (art. 43 cpv. 2 LCStr)
Sulle aree di traffico destinate ai pedoni l’uso di sedie a rotelle non motorizzate è consentito a chiunque, mentre le sedie a rotelle motorizzate e i monopattini elettrici possono essere utilizzati soltanto da persone con ridotte capacità deambulatorie. In questi casi si applicano per analogia le disposizioni vigenti per i pedoni. La velocità e il modo di circolare vanno adeguati alle circostanze.
Art. 63 cpv. 3 lett. c
I ciclisti di almeno 16 anni possono trasportare:
c. su un velocipede appositamente predisposto o su una speciale combinazione velocipede/sedia a rotelle: una persona disabile; oppure
II
La presente ordinanza entra in vigore il 1° giugno 2015.
15 aprile 2015 In nome del Consiglio federale svizzero: |
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La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga |
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova |