Fonte

RU 2015 1415

Ordinanza
sull’energia
(OEn)

Modifica del 13 maggio 2015

Il Consiglio federale svizzero
ordina:

I

L’ordinanza del 7 dicembre 19981 sull’energia è modificata come segue:

Art. 1 lett. g

Nella presente ordinanza i seguenti termini significano:

g. calore residuo: perdite di calore che, nello stato attuale della tecnica, non possono essere evitate e che risultano da processi di trasformazione di energia o da processi chimici (tra l’altro impianti di incenerimento dei rifiuti); eccettuato il calore derivante da impianti i cui scopi primari ed equivalenti sono la produzione abbinata di energia elettrica e termica;

Art. 3m cpv.3 lett. b

La convenzione sugli obiettivi fissa per ogni anno civile compreso nella convenzione stessa un obiettivo di efficienza energetica. Si considera rispettata se:

b. il consumatore finale investe almeno il 20 per cento dell’importo rimborsato entro tre anni dall’approvazione della domanda di rimborso secondo quanto stabilito dalla convenzione sugli obiettivi in ulteriori misure volte ad aumentare l’efficienza energetica, la cui attuazione, senza considerare il rimborso del 20 per cento, non sarebbe efficiente sotto il profilo economico; e

Art. 3oter Domanda di rimborso

La domanda di rimborso del supplemento deve essere presentata all’UFE al più tardi sei mesi dopo la fine dell’anno contabile per il quale si chiede il rimborso.

La domanda deve contenere almeno le indicazioni e i documenti seguenti:

  1. i giustificativi del plusvalore lordo dell’ultimo anno contabile concluso;

  2. l’attestazione da parte di un perito revisore autorizzato ai sensi dell’articolo 4 della legge del 16 dicembre 20052 sui revisori secondo cui il plusvalore lordo è stato calcolato correttamente;

  1. i giustificativi relativi ai costi dell’elettricità dell’ultimo anno contabile concluso;

  2. i giustificativi della quantità di elettricità acquistata nell’ultimo anno contabile concluso e il supplemento pagato.

Art. 3oquater Plusvalore lordo e costi dell’elettricità

Il plusvalore lordo è il valore complessivo dei beni e servizi prodotti nel processo di fabbricazione e di fornitura, dedotte tutte le prestazioni preliminari. Gli ammortamenti e i costi di finanziamento non fanno parte delle prestazioni preliminari.

I costi dell’elettricità sono i costi fatturati al consumatore finale per l’utilizzo della rete, la fornitura di energia elettrica e tasse e prestazioni a favore degli enti pubblici, senza supplemento e senza imposta sul valore aggiunto.

Il plusvalore lordo e i costi dell’elettricità del consumatore finale devono essere determinati sulla base del conto individuale dell’anno contabile concluso sottoposto a revisione ordinaria.

Se, ai sensi dell’articolo 962 del Codice delle obbligazioni3 (CO), vi è l’obbligo di allestire un conto in base a una norma contabile riconosciuta, il plusvalore lordo deve essere determinato sulla base delle «Raccomandazioni relative alla presentazione dei conti» (Swiss GAAP FER) della Fondazione per le raccomandazioni relative alla presentazione dei conti4 o sulla base di un’altra norma contabile riconosciuta conformemente all’articolo1 capoverso1 dell’ordinanza del 21 novembre 20125 sulle norme contabili riconosciute.

Le imprese che non sottostanno agli obblighi di revisione ordinaria ai sensi dell’articolo 727 capoverso 1 CO possono calcolare il plusvalore lordo, in deroga ai capoversi3 e 4, sulla base delle dichiarazioni per l’imposta sul valore aggiunto dell’anno contabile completo. In questo caso non è necessaria un’attestazione da parte di un perito revisore autorizzato.

Art. 3oquinquies cpv.1

L’UFE decide in merito al diritto al rimborso di un consumatore finale sulla base della domanda di rimborso, nonché del rapporto che fornisce le informazioni per stabilire il rispetto della convenzione sugli obiettivi.

Art. 3osexies Versamento annuale

Se l’UFE approva la domanda di rimborso, entro due mesi dall’approvazione l’importo del rimborso è versato al consumatore finale, computando eventuali importi versati in virtù dell’articolo 3osepties. In caso di rimborso parziale del supplemento, l’ammontare è calcolato secondo quanto stabilito nell’appendice5.1.

Sugli importi del rimborso non sono calcolati interessi.

www.fer.ch

Art. 3osepties Versamento mensile

Il consumatore finale può presentare all’UFE una domanda di versamento mensile per l’anno contabile in corso. Tale domanda vale anche per i successivi anni contabili. Deve contenere le informazioni e i documenti di cui all’articolo 3oter capoverso 2 lettere a, c e d, qualora essi non siano già stati presentati unitamente alla domanda di rimborso.

In caso di versamento mensile è versato l’80 per cento del rimborso atteso nell’anno contabile in corso. L’ammontare del versamento mensile è calcolato secondo l’appendice5.2.

Entro 30 giorni dall’approvazione della domanda sono versati:

  1. l’80 per cento del rimborso atteso per l’ultimo anno contabile concluso;

  2. l’importo calcolato secondo il capoverso2 per i mesi dell’anno contabile in corso trascorsi fino all’approvazione della domanda.

L’UFE può adeguare in ogni momento i versamenti mensili se:

  1. cambiano i parametri rilevanti ai fini del loro calcolo;

  2. nell’anno contabile in corso il consumo di energia elettrica del consumatore finale diverge in misura considerevole da quello dell’ultimo anno contabile concluso.

Se i parametri di cui al capoverso 4 cambiano, in particolare la quantità di elettricità acquistata, il consumatore finale deve notificarlo all’UFE senza indugio.

Gli importi di cui ai capoversi2 e 3 sono computati nell’importo definitivo del rimborso. Se dall’esame della domanda di rimborso risulta una differenza fra il rimborso cui ha effettivamente diritto il consumatore finale e gli importi complessivamente versati per l’anno contabile corrispondente, è versata la differenza o è chiesta la restituzione dell’importo pagato in eccesso, che va a beneficio del Fondo di cui all’articolo 3k. Se non è raggiunto l’importo minimo di cui all’articolo 15bbis capoverso2 lettera c della legge, l’UFE chiede la restituzione di tutti gli importi versati a titolo di rimborso per l’anno contabile in questione e li destina al Fondo di cui all’articolo 3k. Esso non esige il versamento di alcun interesse.

Art. 3oocties Restituzione dei rimborsi ottenuti indebitamente

Se il consumatore finale non rispetta pienamente la convenzione sugli obiettivi, l’UFE chiede la restituzione di tutti gli importi versati a titolo di rimborso durante il periodo di validità della convenzione e li destina al Fondo di cui all’articolo 3k. Esso non esige il versamento di alcun interesse.

Art. 3ononies

Ex art. 3oocties

Art. 10 cpv.1

Le esigenze in materia di efficienza energetica nonché di commercializzazione e cessione di impianti e apparecchi sono disciplinate nelle appendici2.1–2.22.

Art. 15, rubrica, nonché cpv., frase introduttiva e 51

Impiego dell’energia e del calore residuo

Le misure per favorire l’impiego razionale e parsimonioso dell’energia nonché l’impiego del calore residuo e delle energie rinnovabili possono beneficiare di un sostegno se:

Le misure di sfruttamento del calore residuo da processi chimici beneficiano di un sostegno finanziario per tutti gli impianti tecnici necessari, ma non per gli elementi di sistema o d’impianto richiesti per il processo stesso.

Art. 17d Domanda

Il detentore di una centrale idroelettrica può presentare alla competente autorità cantonale una domanda di rimborso dei costi per le misure di cui all’articolo 83a della legge federale del 24 gennaio 19916 sulla protezione delle acque (LPAc) o all’articolo 10 della legge federale del 21 giugno 19917 sulla pesca (LFSP).

Tale domanda va inoltrata prima di iniziare i lavori o procedere ad acquisti importanti (art. 26 cpv. 1 LF del5 ott. 19908 sui sussidi, LSu).

I requisiti della domanda sono disciplinati nell’appendice1.7 numero1.

Art. 17dbis Comunicazione e verifica della domanda da parte delle autorità cantonali

Dopo il ricevimento della domanda, l’autorità cantonale comunica senza indugio all’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) e alla società nazionale di rete:

  1. la data di presentazione della domanda;

  2. il nome del richiedente;

  3. il genere di misure di risanamento;

  4. i costi presumibilmente computabili;

  5. la data presumibile di conclusione dell’attuazione delle misure;

  6. indicazioni in merito a eventuali previste richieste di pagamento per misure parzialmente concluse.

L’autorità cantonale verifica la completezza della domanda.

Se la domanda è completa, essa la valuta in base ai criteri di cui all’appendice1.7 numeri2 e 3 e la inoltra corredata del proprio parere all’UFAM.

Se la domanda non è completa, essa informa senza indugio l’UFAM e la società nazionale di rete. Non appena sono forniti i documenti richiesti a completamento della domanda, informa l’UFAM e la società nazionale di rete.

Art. 17dter Concessione e ammontare presumibile dell’indennizzo

L’UFAM valuta la domanda in base ai criteri di cui all’appendice1.7 numeri2 e 3 ed elabora, all’attenzione della società nazionale di rete, una richiesta concordata con l’autorità cantonale relativa alla concessione e all’ammontare presumibile dell’indennizzo.

La società nazionale di rete comunica in una decisione al detentore della centrale idroelettrica se è concesso un indennizzo e la presumibile entità dello stesso.

Art. 17dquater Piano di pagamento

Se le domande pervenute eccedono i mezzi finanziari disponibili, la società nazionale di rete elabora un piano di pagamento.

Per l’ordine dei versamenti è determinante la data di inoltro delle domande complete all’autorità cantonale.

Art. 17dquinquies Riepilogo dei costi

Una volta attuate le misure, il detentore della centrale idroelettrica trasmette alla competente autorità cantonale un riepilogo dei costi complessivi computabili effettivamente sostenuti. In caso di misure onerose può trasmettere il riepilogo dopo il completamento di parte di esse.

I costi computabili sono disciplinati nell’appendice1.7 numero3.

L’autorità cantonale esamina il riepilogo dei costi sostenuti ai fini del loro computo e lo inoltra all’UFAM corredato del proprio parere.

L’UFAM verifica il riepilogo dei costi ed elabora, all’attenzione della società nazionale di rete, una richiesta concordata con l’autorità cantonale relativa all’ammontare dell’indennizzo.

Art. 17dsexies Decisione relativa all’effettivo ammontare dell’indennizzo

La società nazionale di rete comunica in una decisione al detentore della centrale idroelettrica l’ammontare dell’indennizzo che gli è versato, stabilito sulla base dei costi computabili.

Art. 17dsepties Applicazione della LSu

Per il resto si applica il capitolo 3 LSu.

II

Le appendici1.6 e 2.9 sono modificate secondo la versione qui annessa.

Alla presente ordinanza sono aggiunte le appendici2.22,5.1 e 5.2 secondo la versione qui annessa.

L’appendice5 è abrogata.

III

La presente ordinanza entra in vigore il 1° giugno 2015.

13 maggio 2015 In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga

La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

Appendice 1.6

Garanzia contro i rischi per gli impianti geotermici

Art. N. 2 .2 lett. d

2.2 Possono essere conteggiate come costi dei sondaggi e delle prove le voci seguenti:

d. prove di pozzo;

Appendice 2.9

Titolo Concerne solo il testo francese

Appendice 2.22

Esigenze per l’efficienza energetica e la commercializzazione di trasformatori di potenza

1 Campo d’applicazione

1.1 La presente appendice si applica ai trasformatori di potenza con una potenza nominale minima di1 kVA utilizzati nelle reti di trasporto e di distribuzione dell’energia elettrica a 50 Hz e nelle applicazioni industriali. 1.2 Non si applica ai trasformatori di cui all’articolo1 paragrafo2 del regolamento (UE) n. 548/20149.

2 Esigenze per la commercializzazione

2.1 Gli apparecchi di cui al numero1.1 possono essere commercializzati se soddisfano almeno le esigenze relative alla fase1 conformemente all’allegato I del regolamento (UE) n. 548/2014. 2.2 Dal 1° luglio 2021 devono essere soddisfatte anche le esigenze relative alla fase2 conformemente all’allegato I del regolamento (UE) n. 548/2014.

3 Procedura d’omologazione energetica

Il consumo di energia e altre caratteristiche degli apparecchi di cui al numero1 sono misurati secondo l’allegato II del regolamento (UE) n. 548/2014.

4 Dichiarazione di conformità La dichiarazione di conformità deve contenere le indicazioni seguenti:

  1. nome e indirizzo del fabbricante o del suo rappresentante domiciliato in Svizzera;

  2. una descrizione dell’apparecchio;

  3. una dichiarazione secondo cui l’apparecchio in questione soddisfa le esigenze indicate nel numero2;

  4. nome e indirizzo della persona che firma la dichiarazione di conformità per il fabbricante o il suo rappresentante domiciliato in Svizzera.

Regolamento (UE) n. 548/2014 della Commissione del 21 maggio 2014 recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i trasformatori di potenza piccoli, medi e grandi, versione della GU L 152 del 22.5.2014, pag.1.

5 Documenti tecnici

I documenti tecnici devono contenere le indicazioni seguenti:

  1. tutti i dati necessari per identificare l’apparecchio in modo univoco;

  2. le informazioni ed eventualmente i disegni riguardanti le principali caratteristiche del modello, incluse le indicazioni necessarie ai sensi dell’allegato I numero 4 del regolamento (UE) n. 548/2014;

  3. le istruzioni per l’uso;

  4. i risultati della procedura d’omologazione energetica;

  5. i rapporti di omologazione allestiti dal fabbricante o i rapporti di omologazione allestiti da terzi.

6 Indicazioni ed etichettatura

Il grado di rendimento, l’indice di efficienza energetica e altre informazioni sul prodotto devono essere indicati conformemente all’allegato I numero3 del regolamento (UE) n. 548/2014.

7 Disposizione transitoria

7.1 Gli apparecchi che non soddisfano le esigenze di cui al numero2.1 possono essere commercializzati fino al 31 dicembre 2015 e ceduti fino al 31 dicembre 2016. 7.2 Sono eccettuati dal numero7.1 i trasformatori ai sensi dell’allegato I numeri1.2–1.4 e 2 del regolamento (UE) n. 548/2014 ordinati in modo vincolante prima del 31 dicembre 2015 7.3 Gli apparecchi che non soddisfano le esigenze di cui al numero2.2 possono essere commercializzati e ceduti fino al 30 giugno 2021.

Appendice 5.1

(art. 3osexies cpv. 1) Calcolo dell’ammontare del rimborso in caso di rimborso parziale del supplemento L’ammontare del rimborso in caso di rimborso parziale conformemente all’articolo 15bbis capoverso1 secondo periodo della legge è calcolato sulla base della formula seguente: Ammontare del rimborso in franchi = [(R – 5 %) · a + P] · S R: rapporto tra costi dell’elettricità e plusvalore lordo (in percentuale) a: 14 (incremento della retta tra il rimborso parziale del 30 per cento nel caso di costi dell’elettricità pari al 5 per cento del plusvalore lordo e il rimborso completo nel caso di costi dell’elettricità pari al 10 per cento del plusvalore lordo) P: 30 per cento (percentuale minima) [(R – 5 %) a + P]: aliquota percentuale di rimborso (AR) S: supplemento versato nell’anno contabile in questione

Appendice 5.2

(art. 3osepties cpv. 2) Calcolo degli importi in caso di versamento mensile In caso di versamento mensile, gli importi sono calcolati sulla base della formula seguente: Importo mensile in franchi = S3j · QEAC · ARAC· 80 %: 12 S3j: supplemento in franchi per kWh secondo l’articolo 3j capoverso1 alla data del versamento QEAC: quantità di elettricità in kWh nell’ultimo anno contabile concluso ARAC: aliquota percentuale di rimborso nell’ultimo anno contabile concluso. In caso di rimborso completo conformemente all’articolo 15bbis capoverso1 primo periodo della legge, l’aliquota percentuale di rimborso è del 100 per cento. In caso di rimborso parziale conformemente all’articolo 15bbis capoverso1 secondo periodo della legge è determinante l’aliquota percentuale di rimborso conformemente all’appendice5.1.