RU 2015 1821
Ordinanza
sull’allevamento di animali
(OAlle)
Modifica del 20 maggio 2015
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 31 ottobre 20121 sull’allevamento di animali è modificata come segue:
Art. 14 cpv.1
Nel quadro dei fondi disponibili, le organizzazioni di allevamento riconosciute vengono sostenute per le misure zootecniche concernenti gli animali delle specie bovina, suina, ovina, caprina ed equina, nonché i conigli, i volatili, i camelidi del Nuovo Mondo e le api mellifere, mediante i seguenti contributi a favore degli allevatori:
contributi per l’allevamento (sezione 4) per: 1. tenuta del libro genealogico, 2. esami funzionali;
contributi per la conservazione delle razze svizzere e per progetti di ricerca (sezioni 5 e 6).
Art. 15 cpv.1, 2 e 7
Il contributo per l’allevamento di bovini è il seguente:
a. tenuta del libro genealogico: per ogni animale iscritto nel 12 franchi 1. per ogni apprezzamento della conformazione con 9 franchi descrizione lineare e classificazione 2. campioni di latte: – per ogni analisi di un campione di latte con il 5 franchi metodo ICAR A4 – per ogni analisi di un campione di latte con il 3.50 franchi – per ogni analisi di un campione di latte con il 2.20 franchi metodo ICAR B o C 3. per ogni esame della produzione di carne con il metodo 26 franchi ICAR 4. per ogni prima diagnosi nel quadro dell’esame dello1 franco stato di salute con il metodo ICAR 7 Abrogato
Art. 16 cpv.1 e 2
Il contributo per l’allevamento di equini è il seguente:
tenuta del libro genealogico: per ogni puledro identificato e 400 franchi iscritto nel libro genealogico
esami funzionali: 1. per ogni esame dello stallone nella stazione 650 franchi
2. per ogni esame dello stallone nell’azienda 50 franchi
Art. 17 cpv.1 e 2
Il contributo per l’allevamento di suini è il seguente:
tenuta del libro genealogico: per ogni animale iscritto nel 150 franchi
esami funzionali: 1. per ogni esame nell’azienda con misurazione mediante 4 franchi ultrasuoni e determinazione del peso 2. per ogni esame nell’azienda con descrizione lineare e 4 franchi determinazione del peso 3. per ogni esame nell’azienda con misurazione mediante 6 franchi ultrasuoni, descrizione lineare e determinazione del peso 4. per ogni esame nella stazione 450 franchi 5. per ogni esame nell’azienda concernente l’odore del 70 franchi verro
Art. 18 Contributi per l’allevamento di ovini, escluse le pecore da latte
Il contributo per l’allevamento di ovini, escluse le pecore da latte, è il seguente:
tenuta del libro genealogico: per ogni animale iscritto nel 21 franchi
esame funzionale: per ogni esame della capacità di sviluppo 12 franchi 2 Il contributo per gli esami della capacità di sviluppo è assegnato se il peso alla nascita è rilevato conformemente alla prassi e se è effettuata almeno una pesatura di controllo tra il 35° e il 45° giorno dalla nascita.
Art. 19 cpv.1 e 2
Il contributo per l’allevamento di caprini e di pecore da latte è il seguente:
a. tenuta del libro genealogico: per ogni animale iscritto nel 35 franchi 1. campioni di latte: – per ogni analisi di un campione di latte con il 6 franchi metodo ICAR A4 – per ogni analisi di un campione di latte con il 4.50 franchi – per ogni analisi di un campione di latte con il 3.20 franchi metodo ICAR B o C
2. per ogni esame della capacità di sviluppo 26 franchi
Art. 20 Contributi per l’allevamento di camelidi del Nuovo Mondo
Il contributo per l’allevamento di camelidi del Nuovo Mondo per la tenuta del libro genealogico ammonta a 18 franchi per ogni animale iscritto nel libro genealogico.
Art. 21 cpv.1, 2 e 6
Il contributo per l’allevamento di api mellifere è il seguente:
a. tenuta del libro genealogico: 1. per ogni regina 50 franchi 2. per ogni determinazione della purezza della razza me- 90 franchi diante analisi del DNA 3. per ogni determinazione della purezza della razza me- 8 franchi diante esame delle ali (indice cubitale) 4. per ogni stazione di fecondazione A 3000 franchi 5. per ogni stazione di fecondazione B 500 franchi 1. per ogni esame funzionale nell’apiario sperimentale 440 franchi con campione reso anonimo e stima dei valori genetici 2. per ogni esame funzionale nell’apiario sperimentale 180 franchi con campione conosciuto e stima dei valori genetici 6 Il contributo per una stazione di fecondazione è assegnato se nell’anno di contribuzione vi sono collocate almeno 100 giovani regine.
Art. 22 cpv. 2
Abrogato Inserire prima del titolo della sezione 5
Art. 22a Assegnazione dei contributi
I fondi disponibili per la presente sezione sono ripartiti come segue:
allevamento di bovini 72 %
allevamento di equini 4%
allevamento di suini 10,75 %
allevamento di ovini, escluse le pecore da latte 6,5%
allevamento di caprini e di pecore da latte 5,75 %
allevamento di camelidi del Nuovo Mondo 0,2 %
allevamento di api mellifere 0,8 % 2 Se i fondi disponibili giusta il capoverso1 per una categoria di allevamento non sono sufficienti per versare i contributi in base alle aliquote di cui agli articoli 15– 21, i contributi da versare per la categoria di allevamento interessata sono ridotti in virtù del capoverso 4 in deroga alle aliquote di contribuzione della categoria di allevamento corrispondente.
Se i fondi disponibili giusta il capoverso1 per una categoria di allevamento sono superiori ai contributi da versare in base alle aliquote di cui agli articoli 15–21 per una categoria di allevamento, i contributi da versare per la categoria di allevamento interessata sono aumentati in virtù del capoverso 4 in deroga alle aliquote di contribuzione della categoria di allevamento corrispondente.
Per la riduzione e l’aumento dei contributi da versare è determinante il rapporto tra i costi delle singole misure zootecniche. Per calcolare tale rapporto l’UFAG fa riferimento ai costi dell’ultimo periodo prima dell’anno precedente a quello di contribuzione comprovati dalle organizzazioni di allevamento riconosciute.
Art. 39
Abrogato
II
L’allegato1 è modificato come segue:
Art. N. 1
Art. 15 Giorno di riferimento/ Termine per la periodo di riferimento presentazione della domanda
… Esami della produzione di carne 1° ottobre–30 settembre 15 ottobre …
III
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2016.
20 maggio 2015 In nome del Consiglio federale svizzero: |
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La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga |
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova |