RU 2015 1867
Ordinanza
concernente l’entrata e il rilascio del visto
(OEV)
Modifica del 12 giugno 2015
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 22 ottobre 20081 concernente l’entrata e il rilascio del visto è modificata come segue:
Art. 4 cpv. 4 lett. a e b e cpv. 5
In deroga al capoverso 3, ai soggiorni con attività lucrativa si applicano le regole seguenti:
i cittadini degli Stati elencati nell’allegato 2 sono soggetti all’obbligo del visto sin dal primo giorno di esercizio dell’attività;
i cittadini degli Stati e delle entità o autorità territoriali elencati nell’allegato 3 sono soggetti all’obbligo del visto se svolgono un’attività lucrativa di oltre otto giorni per anno civile. Se svolgono un’attività nell’edilizia, ivi compresi il genio civile o i rami edilizi accessori, nella ristorazione, nei lavori di pulizia in aziende o a domicilio, nei servizi di sorveglianza e di sicurezza o nel settore a luci rosse, queste persone sono soggette all’obbligo del visto sin dal primo giorno di esercizio dell’attività;
Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) adegua l’allegato 3 non appena la Svizzera è informata in merito alla conclusione di un accordo in materia di esenzione dall’obbligo del visto tra l’UE e uno degli Stati o una delle delle entità o autorità territoriali elencati nell’allegato II del regolamento (CE) n. 539/2001.
Art. 6 cpv. 2bis
Se un forte numero di cittadini di determinati Stati entrano illegalmente in Svizzera in qualità di passeggeri in transito delle linee aeree, il DFGP può introdurre un obbligo del visto in virtù dell’articolo 3 paragrafo 2 del codice CE dei visti.
II
Alla presente ordinanza sono aggiunti gli allegati 2 e 3 secondo la versione qui annessa.
III
La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2015.
12 giugno 2015 In nome del Consiglio federale svizzero: |
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La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga |
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova |
Allegato 2
(art. 4 lett. a) Stati i cui cittadini sono soggetti all’obbligo del visto sin dal primo giorno di esercizio dell’attività Albania Bosnia ed Erzegovina Macedonia Moldova Montenegro Serbia Taiwan (Taipei cinese)
Allegato 3
(art. 4 lett. b) Stati e entità o autorità territoriali i cui cittadini sono soggetti all’obbligo del visto dall’ottavo giorno di attività oppure dal primo giorno d’attività se svolgono un’attività nell’edilizia, ivi compresi il genio civile o i rami edilizi accessori, nella ristorazione, nei lavori di pulizia in aziende o a domicilio, nei servizi di sorveglianza e di sicurezza o nel settore a luci rosse Antigua e Barbuda Repubblica di Corea Argentina Saint Kitts e Nevis Australia Santa Lucia Bahama Saint Vincent e Grenadine Barbados Samoa Brasile Seicelle Canada Stati Uniti d’America Cile Timor Est Costa Rica Trinidad e Tobago Croazia Uruguay Dominica Vanuatu El Salvador Venezuela Emirati Arabi Uniti Grenada Guatemala Honduras Hong Kong Israele Macao Maurizio Messico Nicaragua Panama Paraguay