RU 2015 2191
Ordinanza del DATEC
sulle emissioni degli aeromobili
(OEmiA)
Modifica del 24 giugno 2015
Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC)
ordina:
I
L’ordinanza del DATEC del 26 giugno 20091 sulle emissioni degli aeromobili è modificata come segue:
Art. 3a Autogiri ammessi nella categoria speciale
Per gli autogiri ammessi nella categoria speciale si applica la procedura di misurazione di cui al capitolo 10, paragrafi 10.2–10.6 dell’allegato 16, volume I, della convenzione di Chicago2.
In deroga al capitolo 10, paragrafo 10.4 dell’allegato 16, volume I, della convenzione di Chicago, il livello sonoro di questi aeromobili non può superare 65 dB(A).
Per gli autogiri a motore a combustione, la potenza dei motori, misurata sul motore effettivamente installato (potenza installata, potenza dell’asse), non deve eccedere 90kW (121 PS) in condizioni di atmosfera standard internazionale (International Standard Atmosphere; ISA).
Gli autogiri equipaggiati con motore a combustione devono potere funzionare con carburante senza piombo, conformemente all’allegato 5 dell’ordinanza del 16 dicembre 19853 contro l’inquinamento atmosferico.
Art. 3b Velivoli a propulsione elettrica ammessi nella categoria speciale
Per i velivoli a propulsione elettrica ammessi nella categoria speciale si applica la procedura di misurazione di cui al capitolo 10, paragrafi 10.2–10.6 dell’allegato 16, volume I, della convenzione di Chicago4.
In deroga al capitolo 10, paragrafo 10.4 dell’allegato 16, volume I, della convenzione di Chicago, il livello sonoro dei velivoli a propulsione elettrica non può superare 65 dB(A).
Art. 4 cpv. 1bis
Gli autogiri non possono essere utilizzati per l’istruzione di base.
Art. 5 lett. abis
L’UFAC rilascia i seguenti certificati di rumore per gli aeromobili non certificati secondo le prescrizioni del regolamento (CE) n. 748/20125 o dell’allegato 16, volume I, della convenzione di Chicago6:
abis. per gli autogiri e i velivoli a propulsione elettrica ammessi nella categoria speciale: un certificato di rumore attestante il rispetto dei valori limite d’emissione stabiliti agli articoli 3a e 3b;
II
La presente ordinanza entra in vigore il 15 luglio 2015.
24 giugno 2015 Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni: Doris Leuthard
Vedi la nota all’art.1 cpv.2 lett. a.