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Ordinanza sulla retribuzione e su altre condizioni contrattuali stipulate con i quadri superiori e gli organi direttivi di imprese e istituti della Confederazione

AS 2015 2341 · Raccolta ufficiale delle leggi federali

Del 1 lug 2015

https://lexipedia.io/it/docs/ch/as-ro-ru/2015-2341/it/ordinanza-sulla-retribuzione-e-su-altre-condizioni-contrattuali-stipulate-con-i-quadri-superiori-e-gli-organi-direttivi-di-imprese-e-istituti-della-confederazione

Consultato il 4 set 2026

  1. Documenti
  2. Confederazione
  3. Raccolta ufficiale delle leggi federali
Fonte

Modifica: Ordinanza sulla retribuzione e su altre condizioni contrattuali stipulate con i quadri superiori e gli organi direttivi di imprese e istituti della Confederazione (RS 172.220.12)

RU 2015 2341

Ordinanza
sulla retribuzione e su altre condizioni contrattuali
stipulate con i quadri superiori e gli organi direttivi
di imprese e istituti della Confederazione
(Ordinanza sulla retribuzione dei quadri)

Modifica del 1° luglio 2015

Il Consiglio federale svizzero
ordina:

I

L’ordinanza del 19 dicembre 20031 sulla retribuzione dei quadri è modificata come segue:

Ingresso visti gli articoli 6a e 15 capoverso6 della legge del 24 marzo 20002 sul personale federale (LPers); visti gli articoli4 capoverso5 e 8 capoverso3 della legge federale del 24 marzo 19953 sullo statuto e sui compiti dell’Istituto federale della proprietà intellettuale; visti gli articoli 30 capoverso4 e 33 capoverso3 della legge del 16 dicembre 20054 sui revisori; visti gli articoli 34 capoverso6 e 39 capoverso3 della legge dell’11 dicembre 20095 sulla promozione della cultura; visti gli articoli6 capoverso4 e 9 capoverso2 della legge federale del 22 giugno 20076 sull’Ispettorato federale della sicurezza nucleare; visto l’articolo9 capoverso4 della legge del 17 dicembre 20107 sull’organizzazione della Posta; visti gli articoli 71 capoverso2 e 75 capoverso2 della legge del 15 dicembre 20008 sugli agenti terapeutici; visto l’articolo 63 capoversi2 e 3 della legge federale del 20 marzo 19819 sull’assicurazione contro gli infortuni; visti gli articoli 24 capoverso5 e 27 capoverso3 della legge del 16 dicembre 200510 sull’assicurazione contro i rischi delle esportazioni;

visti gli articoli9 capoverso3 e 13 capoverso3 della legge del 22 giugno 200711 sulla vigilanza dei mercati finanziari,

Art. 1 lett. j

La presente ordinanza si applica:

j. alla Posta Svizzera e alle aziende di cui essa detiene il controllo.

Footnotes

  1. [1] RS 172.220.12
  2. [6] RS 732.2
  3. [2] RS 172.220.1
  4. [4] RS 221.302
  5. [5] RS 442.1
  6. [3] RS 172.010.31
  7. [9] RS 832.20
  8. [7] RS 783.1
  9. [8] RS 812.21
  10. [10] RS 946.10
  11. [11] RS 956.1

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° agosto 2015.

1° luglio 2015 In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga

La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova