RU 2015 2341
Ordinanza
sulla retribuzione e su altre condizioni contrattuali
stipulate con i quadri superiori e gli organi direttivi
di imprese e istituti della Confederazione
(Ordinanza sulla retribuzione dei quadri)
Modifica del 1° luglio 2015
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 19 dicembre 20031 sulla retribuzione dei quadri è modificata come segue:
Ingresso visti gli articoli 6a e 15 capoverso6 della legge del 24 marzo 20002 sul personale federale (LPers); visti gli articoli4 capoverso5 e 8 capoverso3 della legge federale del 24 marzo 19953 sullo statuto e sui compiti dell’Istituto federale della proprietà intellettuale; visti gli articoli 30 capoverso4 e 33 capoverso3 della legge del 16 dicembre 20054 sui revisori; visti gli articoli 34 capoverso6 e 39 capoverso3 della legge dell’11 dicembre 20095 sulla promozione della cultura; visti gli articoli6 capoverso4 e 9 capoverso2 della legge federale del 22 giugno 20076 sull’Ispettorato federale della sicurezza nucleare; visto l’articolo9 capoverso4 della legge del 17 dicembre 20107 sull’organizzazione della Posta; visti gli articoli 71 capoverso2 e 75 capoverso2 della legge del 15 dicembre 20008 sugli agenti terapeutici; visto l’articolo 63 capoversi2 e 3 della legge federale del 20 marzo 19819 sull’assicurazione contro gli infortuni; visti gli articoli 24 capoverso5 e 27 capoverso3 della legge del 16 dicembre 200510 sull’assicurazione contro i rischi delle esportazioni;
visti gli articoli9 capoverso3 e 13 capoverso3 della legge del 22 giugno 200711 sulla vigilanza dei mercati finanziari,
Art. 1 lett. j
La presente ordinanza si applica:
j. alla Posta Svizzera e alle aziende di cui essa detiene il controllo.
II
La presente ordinanza entra in vigore il 1° agosto 2015.
1° luglio 2015 In nome del Consiglio federale svizzero: |
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La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga |
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova |