RU 2015 2579
Ordinanza
sul personale federale
(OPers)
Modifica del 1° maggio 2013 (RU 2013 1515; RS 172.220.111.3)
Art. 25 cpv. 3bis, frase introduttiva
Invece di:
Il datore di lavoro, senza disdire il contratto di lavoro, può ordinare le seguenti misure per al massimo 12 mesi:
Leggasi:
Il datore di lavoro, senza modificare il contratto di lavoro, può ordinare le seguenti misure per al massimo 12 mesi:
4 agosto 2015 Cancelleria federale