RU 2015 3035
Ordinanza
concernente l’entrata e il rilascio del visto
(OEV)
Modifica del 2 settembre 2015
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 22 ottobre 20081 concernente l’entrata e il rilascio del visto è modificata come segue:
Art. 6 cpv.1 lett. a
I passeggeri di aeromobili titolari di un documento di viaggio valido sono esentati dall’obbligo del visto se:
a. non abbandonano la zona di transito internazionale dell’aeroporto;
Titolo prima dell’art. 25
Sezione 6 Obbligo di diligenza e di assistenza delle imprese di trasporto aereo
Art. 25 Portata dell’obbligo di diligenza
Sono considerati provvedimenti ragionevolmente esigibili dalle imprese di trasporto aereo secondo l’articolo 92 capoverso 1 LStr:
la debita oculatezza nel selezionare, formare e sorvegliare il personale;
l’organizzazione richiesta per i controlli di registrazione e d’imbarco e l’approntamento dell’infrastruttura tecnica richiesta.
I provvedimenti di cui al capoverso1 mirano a garantire l’esecuzione delle operazioni seguenti:
controllare prima della partenza se i documenti di viaggio, i visti e i titoli di soggiorno necessari per l’entrata nello spazio Schengen o il transito nelle zone di transito internazionali degli aeroporti sono validi e riconosciuti;
identificare i documenti di viaggio, i visti e i titoli di soggiorno la cui contraffazione o falsificazione può essere riconosciuta da una persona che ha ricevuto una formazione adeguata e dotata di una facoltà visiva media;
identificare un documento di viaggio, visto o titolo di soggiorno manifestamente non appartenente al passeggero;
determinare i giorni di soggiorno o gli ingressi autorizzati in base al timbro sul documento di viaggio.
La SEM può esigere dall’impresa di trasporto aereo ulteriori provvedimenti se:
determinati collegamenti sono a forte rischio di migrazione; o
è in forte aumento il numero delle persone sprovviste dei documenti di viaggio, dei visti o dei titoli di soggiorno necessari per l’entrata nello spazio Schengen o il transito nelle zone di transito internazionali degli aeroporti.
Per ulteriore provvedimento si intende in particolare la produzione di copie di documenti di viaggio, di visti o di titoli di soggiorno prima della partenza.
Art. 26 Modalità di cooperazione
Le modalità di cooperazione ai sensi dell’articolo 94 capoverso 1 LStr comprendono segnatamente:
la collaborazione della SEM alla formazione e al perfezionamento professionali nell’ambito delle pertinenti prescrizioni di diritto e dei metodi tesi a impedire l’entrata di persone sprovviste dei documenti di viaggio, dei visti e dei titoli di viaggio richiesti;
la consulenza della SEM al fine di prevenire e scoprire documenti e visti contraffatti;
l’esecuzione della procedura di respingimento nonché l’adempimento da parte dell’impresa di trasporto aereo dei propri obblighi di assistenza e di rimpatrio nei confronti dei passeggeri cui è negato l’ingresso o il transito;
la collaborazione tra le imprese di trasporto aereo e le autorità in materia di rinvio coatto di persone nel loro Paese d’origine o di provenienza o in uno Stato terzo.
Se sono stati convenuti importi forfetari a copertura delle spese di cui all’articolo 94 capoverso2 lettera b LStr, la SEM si assume le spese di mantenimento e di assistenza dei passeggeri secondo l’articolo 93 LStr.
II
La modifica di altri atti è disciplinata nell’allegato.
III
La presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 2015.
2 settembre 2015 In nome del Consiglio federale svizzero: |
|---|
La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga |
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova |
Allegato
(n. II) Modifica di altri atti Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:
1. Ordinanza SIMIC del 12 aprile 20062
Art. 6a
Abrogato
2. Ordinanza N-SIS dell’8 marzo 20133
Art. 4 cpv.5 lett. d
Ai dati N-SIS si accede tramite:
d. il sistema d’informazione sui passeggeri (sistema API) di cui all’articolo 104a della legge federale del 16 dicembre 20054 sugli stranieri (LStr).
Art. 7 cpv.1 lett. a n. 1 e f
Per svolgere i propri compiti di cui all’articolo 16 capoverso 2 LSIP, le autorità seguenti sono autorizzate ad accedere ai dati SIS per mezzo di una procedura di richiamo:
presso fedpol: 1. il Servizio giuridico: per pronunciare misure di allontanamento e di respingimento finalizzate alla salvaguardia della sicurezza interna ed esterna della Svizzera conformemente agli articoli 67 capoverso4 e 68 capoverso 3 LStr5,
l’ambito direzionale Immigrazione e integrazione della SEM: 1. per controllare le domande di visto, per rilasciare titoli di soggiorno, per ordinare e verificare i divieti d’entrata nei confronti di cittadini di Stati terzi, per controllare e diffondere nel SIS le segnalazioni ai fini della non ammissione, 2. per confrontare sistematicamente i dati del sistema API con quelli del SIS allo scopo di migliorare il controllo alla frontiera e di lottare efficacemente contro l’entrata illegale nello spazio Schengen e l’attraversamento illegale delle zone di transito internazionali degli aeroporti;
Allegato 3
L’allegato3 è modificato secondo la versione qui annessa.
Allegato all’ordinanza N-SIS (all. n. 2)
Allegato 3
(art. 7 cpv.2 e 11 cpv. 1)
Art. N. 1
1 Diritti d’accesso e di trattamento dei dati memorizzati nel SIS
Livelli d’accesso A = consultare B = trattare vuoto = nessun diritto d’accesso Abbreviazioni delle autorità fedpol I Ufficio federale di polizia: Servizio giuridico fedpol II Ufficio federale di polizia: servizi responsabili della corrispondenza con Interpol, Centrale operativa e ufficio SIRENE (*I servizi responsabili della corrispondenza con Interpol dispongono soltanto del diritto di consultazione.) fedpol III Ufficio federale di polizia: servizio responsabile della gestione di AFIS fedpol IV Ufficio federale di polizia: Polizia giudiziaria federale fedpol V Ufficio federale di polizia: sezione Documenti d’identità e ricerche di persone disperse fedpol VI Ufficio federale di polizia: servizi responsabili di RIPOL fedpol VII Ufficio federale di polizia: Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (*consultazione unicamente tramite Swisspol Index) SIC Servizio delle attività informative della Confederazione MPC Ministero pubblico della Confederazione UFG I Ufficio federale di giustizia: ambito direzionale Assistenza giudiziaria internazionale UFG II Ufficio federale di giustizia: Autorità centrale in materia di rapimento internazionale dei minori SEM I Segreteria di Stato della migrazione: ambito direzionale Immigrazione e integrazione per i compiti di cui all’articolo 7 capoverso 1 lettera f numero 1 SEM II Segreteria di Stato della migrazione: ambito direzionale Immigrazione e integrazione per i compiti di cui all’articolo 7 capoverso 1 lettera f numero 2 Cgcf Corpo delle guardie di confine AFD I Amministrazione federale delle dogane: sezioni inquirenti delle direzioni di circondario delle dogane e divisione Cause penali della Direzione generale delle dogane AFD II Amministrazione federale delle dogane: uffici doganali AFD III Uffici doganali: Ispettorato doganale aeroporti svizzeri (BE, BS, ZH) PoCa Autorità cantonali di perseguimento penale, di giustizia e di esecuzione penale PolStr Polizia degli stranieri, uffici della migrazione, autorità regionali e comunali degli stranieri UCS Uffici della circolazione stradale RES Rappresentanze svizzere all’estero Denominazione per campo di dati Confederazione Cantoni Estero fedpol I fedpol II* fedpol III fedpol IV fedpol V fedpol VI fedpol VII* UFG I UFG II SEM I SEM II AFD I AFD II AFD III PoCa PolStr SIC MPC Cgcf UCS OAS 1. Segnalazioni di persone
Cittadini di Stati terzi ai fini della non A A A A A B A A B A A A A A A A ammissione e del divieto di soggiorno
Persone per l’arresto ai fini A B A A A B A A A A A A A A A A B A A dell’estradizione (A)
Persone scomparse A B A A A B A A A A A A A A B A (A)
Persone ricercate nell’ambito di un proce- A B A A A B A A A A A A A A A A B A A dimento penale (A)
Persone ai fini di una sorveglianza discreta A B A A A B A A A A A A A A A A B A A o di un controllo mirato (A) 2. Segnalazioni di oggetti
Veicolo a motore di cilindrata >50 cm3 A A A B A A A A A A A B A
Natante A A A B A A A A A A A B A
Aeromobile A A A B A A A A A A A B A
Rimorchio di peso a vuoto > 750 kg A A A B A A A A A A A B A
Roulotte A A A B A A A A A A A B A
Apparecchiatura industriale (p. es. mac- A A A B A A A A A A A B A chinari) Denominazione per campo di dati Confederazione Cantoni Estero fedpol I fedpol II* fedpol III fedpol IV fedpol V fedpol VI fedpol VII* UFG I UFG II SEM I SEM II AFD I AFD II AFD III PoCa PolStr SIC MPC Cgcf UCS OAS
Motore fuoribordo A A A B A A A A A A A B A
Container A A A B A A A A A A A B A
Arma da fuoco A A A B A A A A A A B
Documento vergine A A A A B A A A A A A A B A A
Documenti d’identità quali passaporti, car- A A A A B A A A A A A A B A A te d’identità, licenze di condurre, titoli di soggiorno e documenti di viaggio
Documenti dei veicoli A A A A B A A A A A B A
Targhe dei veicoli A A A B A A A A A A A B A
Banconota A A A B A A A A A B
Titoli di credito e mezzi di pagamento A A A B A A A A A B
Oggetti ai fini di una sorveglianza discreta A A A B A A A A A A A A A B A A o di un controllo mirato